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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2868 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORTESE GIACOMO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22.7.025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla fruizione Parte_1 del servizio mensa ed, in alternativa, all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, in forza della contrattazione collettiva e della normativa vigente.
2. Accertare e dichiarare che il sig. fin dal Parte_1 marzo 2020 al mese di aprile 2024 non ha potuto fruire del servizio mensa e pertanto ha diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, svolto nel detto periodo 3. Accertare e dichiarare che il sig. ha subito un danno patrimoniale, corrispondente all'importo dei Parte_1 buoni pasto non erogati dalla convenuta per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, a far data dal marzo 2020 al mese di aprile 2024 4. Conseguentemente, condannare l' al risarcimento del danno pari all'importo dovuto Parte_2 per l'erogazione dei buoni pasto per ciascun turno lavorativo eccedente le sei ore svolto nel periodo 01 marzo 2020 al mese di aprile 2024 per una somma
1 complessiva pari a euro 2.279,76 (ovvero altra somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dal giorno di maturazione di ciascun credito fino al saldo”. Premetteva in punto di fatto di essere dipendente dell' in servizio Parte_2 presso l'U.O. C. P. O. Otorinolaringoiatria di con la qualifica di Parte_2 infermiere e di non aver potuto usufruire né del servizio mensa, in quanto non istituito presso la sede di servizio, né del servizio sostitutivo tramite erogazione di buoni pasto. Adiva, pertanto l'autorità giudiziaria per sentire dichiarare il suo diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive. Ritualmente citata in giudizio l' , Controparte_2 si costituiva deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
Motivi della decisione
Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n. 15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Inoltre, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla
2 valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua Per_1 collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Ciò detto, giova evidenziare che alcuna delle previsioni appena richiamate richiede, ai fini del riconoscimento del diritto alla mensa, la sussistenza di ulteriori presupposti (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che hanno inizio di mattina e si prolungano sino al pomeriggio come arbitrariamente sostenuto dall' e pertanto, sulla scorta delle suddette disposizioni, va riconosciuto il CP_1 diritto di tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente
3 le sei ore alla fruizione del servizio mensa (eventualmente, nel caso di mancata istituzione dello stesso, anche con modalità sostitutive, ovvero mediante erogazione di buoni pasto), essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. Alla luce di tali considerazioni, dato che l' Controparte_1
non ha istituto il servizio di mensa, va riconosciuto il diritto di parte
[...] ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra marzo 2020 e aprile 2024, con conseguente condanna dell' resistente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno CP_1 lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.279,76 euro - rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n.
748) – a titolo di risarcimento del danno. Si noti che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma.
In mancanza di contestazione specifica, possono essere utilizzati i conteggi della parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra marzo 2020 e aprile 2024; per l'effetto, condanna parte resistente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente dell'importo pari a 2.279,76 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.030,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 15/10/2025
Il Giudice
EM Di AN
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