Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 734
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha accolto l'eccezione del ricorrente riguardo all'assenza di prova della riferibilità della PEC utilizzata per le notifiche. Nonostante la PEC fosse attiva e presente in elenchi pubblici, il ricorrente ha fornito elementi specifici e dimostrato che l'indirizzo non risultava a suo nome nei registri pubblici con il suo codice fiscale. L'ufficio non ha controdedotto a tale eccezione.

  • Accolto
    Decadenza

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolta a seguito dell'accoglimento del motivo principale relativo alla mancata notifica.

  • Accolto
    Prescrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolta a seguito dell'accoglimento del motivo principale relativo alla mancata notifica.

  • Accolto
    Omesso invio avviso bonario

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolta a seguito dell'accoglimento del motivo principale relativo alla mancata notifica.

  • Accolto
    Assenza motivazione calcolo interessi

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolta a seguito dell'accoglimento del motivo principale relativo alla mancata notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 734
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 734
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo