CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2632/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate e
contro
Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420240005752961000 di € 818,33, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva:
- Di non avere ricevuto la notifica della cartella con conseguente illegittimità dell'intera procedura notificatoria,
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
- Assenza motivazione calcolo interessi.
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate rilevava che il Concessionario aveva operato legittimamente e anzi aveva anche provveduto a notificare ulteriori atti successivi interruttivi dei termini prescrizionali.
Chiedeva rigetto e condanna alle spese invocando la responsabilità aggravata.
Nelle memorie illustrative Ricorrente_1 contestava la riferibilità della pec alla sua persona
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Il Concessionario ha notificato via pec sia la cartella (in data 22 dicembre 2022), sia comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre 2023 nonché l'intimazione d pagamento n. 09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4
), in data 29 maggio 2024
L'eccezione circa l'assenza di prova della riferibilità a Ricorrente_1 della pec attraverso cui sono state eseguite le notifiche deve però essere accolta. A fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida ma Ricorrente_1 non ha effettuato una semplice contestazione apodittica che di fatto supera la presunzione.
In sostanza, la Ricorrente_1 non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha ad esempio indicato e ha dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri a suo nome con il suo codice fiscale
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio non ha controdedotto
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore probabilmente determinato da omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2632/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate e
contro
Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420240005752961000 di € 818,33, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva:
- Di non avere ricevuto la notifica della cartella con conseguente illegittimità dell'intera procedura notificatoria,
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
- Assenza motivazione calcolo interessi.
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate rilevava che il Concessionario aveva operato legittimamente e anzi aveva anche provveduto a notificare ulteriori atti successivi interruttivi dei termini prescrizionali.
Chiedeva rigetto e condanna alle spese invocando la responsabilità aggravata.
Nelle memorie illustrative Ricorrente_1 contestava la riferibilità della pec alla sua persona
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Il Concessionario ha notificato via pec sia la cartella (in data 22 dicembre 2022), sia comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre 2023 nonché l'intimazione d pagamento n. 09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4
), in data 29 maggio 2024
L'eccezione circa l'assenza di prova della riferibilità a Ricorrente_1 della pec attraverso cui sono state eseguite le notifiche deve però essere accolta. A fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida ma Ricorrente_1 non ha effettuato una semplice contestazione apodittica che di fatto supera la presunzione.
In sostanza, la Ricorrente_1 non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha ad esempio indicato e ha dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri a suo nome con il suo codice fiscale
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio non ha controdedotto
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore probabilmente determinato da omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese