Sentenza 26 agosto 2022
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 17/03/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente relatore Giuseppina MIGNEMI ConsigliereMarco FRATINI Consigliere CA CO Primo referendario LA D’ORO Primo referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60386 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, Appellante
contro il dott. AN NAPPI (cf [...]) nato ad [...] l’8 aprile 1956, domiciliato in 04022 Fondi (LT), Viale V. Emanuele III, 11 presso lo studio dell’Avv. Pierluigi Avallone (c.f.
[...]) che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. PEC avvpierluigiavallone@domiciliopec.it Appellato
avverso SENTENZA - 49/2026 la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, n. 585/2022, depositata il 26 agosto 2022;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza dell11 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, dr.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore, Pres. Giuseppina Maio, il V.P.G. Cons. Arturo Iadecola per la Procura generale e l’Avv. Pierluigi Avallone per l’appellato.
FATTO
1. La Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, con atto dell’8 marzo 2022, e contestuale ricorso per sequestro conservativo ai sensi degli artt. 86 e 75 del codice di giustizia contabile, conveniva in giudizio il dott. AN PI, all’epoca dei fatti Segretario comunale e Responsabile dei servizi Affari generali e finanziari del Comune di San GI AR (FR), per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 87.885,52 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio),
asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza della stipulazione di plurimi contratti di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) non consentiti alle pubbliche amministrazioni ex art. 13 d.lgs. n. 81/2015.
Più in dettaglio, per quanto rappresentato dalla Procura il convenuto avrebbe autorizzato l’assunzione di lavoratori occasionali, per il periodo 24 aprile 2017/30 giugno 2017, con 105 contratti a chiamata ritenuti irregolari, in quanto formula negoziale non consentita alla pubblica amministrazione ex art. 13 d.lgs. n. 81/2015. I contratti censurati presenterebbero carattere generico e non consentirebbero di individuare le concrete prestazioni da eseguire, né sarebbero connotati da riferimenti spaziali e temporali, limitandosi a prevedere i corrispettivi da elargire per lo svolgimento di prestazioni vagamente finalizzate al “migliore espletamento dei servizi essenziali del Comune”.
Evidenziava, quindi la Procura che tale assetto contrattuale non avrebbe consentito alcuna forma di riscontro ex post sull’adempimento delle prestazioni lavorative richieste.
La Procura, poi, quantificava il danno in complessivi € 87.885,52, distinto in due poste. Una prima posta di danno (danno patrimoniale diretto), pari ad € 60.183,76 riguardava gli acconti indebitamente versati ai presunti lavoratori sulla base di contratti ritenuti illegittimi.
La seconda posta di danno (danno da disservizio) conseguiva alle spese legali sostenute dall’Ente nell’ambito delle controversie giudiziarie occasionate dai medesimi contratti e quantificata in €
27.701,76.
2. Con la sentenza 585/2022 la Sezione regionale rigettava le domande attoree non ritendo assolto l’onere probatorio gravante sulla Procura attrice, in base al criterio statuito dall’art. 2697 c.c. circa la sussistenza di un danno erariale certo ed attuale.
Più in dettaglio, relativamente al danno patrimoniale diretto che il Comune di San GI AR avrebbe subito per effetto dell’acconto versato ai presunti lavoratori sulla base di contratti illegittimi il Collegio precisava che “la quantificazione del danno avviene sommando alle erogazioni degli acconti (€ 50.153,13) l’importo delle ritenute IRPEF al 20% (€ 10.030,63). Diversamente, dall’esame degli atti depositati in allegato alla citazione, emerge come l’importo di € 50.153,13 corrisponda già all’ammontare lordo delle erogazioni, inclusivo delle ritenute.”
Riteneva, ulteriormente, la Sezione che “non riveste il carattere della gravità e della precisione la presunzione prospettata dalla Procura erariale secondo la quale l’assenza di documentazione attestante le prestazioni costituirebbe indice sintomatico della mancata resa delle stesse. Diversamente, ad avviso del Collegio, la carenza di documentazione amministrativa potrebbe trovare spiegazione in altre ragioni fattuali, tutte parimenti plausibili, quali la mera mancata predisposizione di moduli attestanti le prestazioni lavorative ricevute ovvero difetti nel processo di relativa conservazione, in violazione delle regole di corretta amministrazione. Trattasi di possibili ragioni alternative per l’assenza di documentazione che non possono essere escluse in base al quadro probatorio fornito dalla Procura e che – ove sussistenti – non necessariamente dovrebbero ricondursi a negligenze ascrivibili all’odierno convenuto.”
Concludeva, affermando che “Tutti gli elementi probatori richiamati portano ad escludere che si possa ritenere provato il danno contestato sulla base della deduzione presuntiva proposta nell’atto di citazione.”
Il Collegio riteneva, inoltre, insussistente anche il danno da disservizio per le spese legali sostenute dall'Ente nell'ambito delle controversie giudiziarie occasionate dai contratti di lavoro contestati (€ 27.701,76),
in quanto “Gli oneri per spese legali, che nella prospettazione attorea assurgono a voci di danno, rappresentano fisiologici costi di gestione amministrativa ordinaria, correlati alla doverosa scelta del Comune di sostenere la difesa delle proprie ragioni in giudizio, avverso azioni legali avviate da soggetti terzi.”.
Non ritenendo assolto l’onere probatorio quanto all’esistenza di un danno erariale certo ed attuale, concludeva nei seguenti termini
“rigetta la domanda di cui all’atto di citazione e, per l’effetto, assolve il convenuto AN PI, come in atti generalizzato; b) ordina il dissequestro del trattamento di fine servizio -TFS- presso l'INPS del sig. AN PI, autorizzato con decreto del 15 marzo 2022 del Presidente di questa Sezione, come parzialmente confermato con l'ordinanza n. 116/2022, depositata il 23 maggio 2022; c) liquida il rimborso delle spese legali a favore del convenuto, a carico dell’amministrazione di appartenenza, nella misura complessiva di €
3.500,00 (tremilacinquecento/00).”.
3. Avverso la sentenza proponeva appello in data 22 novembre 2022 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio per i seguenti motivi.
3.1. “Erronea applicazione dei principi sulla prova e delle regole di riparto;
motivazione erronea, illogica e irrazionale perché confonde il danno con le utilità delle prestazioni contrattuali, anche in rapporto all’art. 55, comma 1, C.G.C.; motivazione carente e non aderente alle risultanze degli atti.”
Secondo la prospettazione della Procura appellante la sentenza presenterebbe una motivazione illogica in quanto addiverrebbe all’assoluzione del convenuto nonostante, nella parte iniziale della motivazione, sia stato rilevato il carattere gravemente colposo della sua condotta.
Evidenziava che “la fattispecie all’esame è caratterizzata dall’essere un tipo di contratto “espressamente vietato” nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per cui il giudice avrebbe potuto e dovuto trarne le conseguenze più volte evidenziate dalla giurisprudenza contabile, secondo cui, laddove è la legge che vieta il ricorso a determinati istituti giuridici, l’interprete non può considerarli per altra via utili.” Invece “il giudice di prime cure pur stigmatizzando l’uso del contratto a chiamata e pur rilevando che lo stesso sia “espressamente vietato” dalla legge, non solo non ha effettuato alcuna considerazione consequenziale, ossia che l’esborso per gli acconti costituiva già una condotta illecita, ma ha ritenuto, in contrasto con quanto puntualizzato, che la Procura abbia adottato l’“automatismo presuntivo” secondo il quale la mancanza di documentazione costituisca il danno.
Precisava, a confutazione delle motivazioni addotte nella sentenza, che gli accertamenti svolti sia dalla GdF che dalla Procura avevano dato esito negativo e che le stesse risultanze “quindi, rappresentano la “prova”
negativa dell’esistenza dei “fatti” (le controprestazioni) ricercati.”.
3.2. “Erronea valutazione degli atti di causa e conseguente erronea motivazione.”
L’affermazione, contenuta in sentenza secondo cui il PI era intervenuto nella fase esecutiva dei rapporti e quindi non aveva avuto alcun ruolo nell’accertamento delle prestazioni rese dai lavoratori sarebbe smentita dagli atti, in particolare dal contenuto della determina n. 179 del 15.5.2017 allegata, dallo stesso PI, quale documento n. 9 alla memoria di costituzione, in cui è riportato che è lo stesso appellato adotta l’atto di “liquidazione” di n. 63 lavoratori.
3.3. “Degradazione dell’elemento soggettivo in colpa grave anziché dolo:
carenza di motivazione, comunque illogica, irragionevole ed in contrasto con gli atti.”
La Procura appellante, censurava la sentenza impugnata per avere male inquadrato la fattispecie, così inficiando il giudizio. In particolare contestava la qualificazione colposa dell’elemento soggettivo riconosciuto nei confronti dell’appellato, rilevando che “già la sottoscrizione di 105 contratti, peraltro palesemente vietati, non può che essersi realizzata perché espressamente voluta. In definitiva, non può affermarsi che la firma di PI sotto i contratti sia stata non voluta o apposta per sbaglio (senza sottacere, che il medesimo PI aveva rilasciato i pareri di regolarità contabile e finanziaria, e aveva adottato gli atti di liquidazione).”
3.4. “Erronea applicazione del principio giurisprudenziale della “vicinanza della prova”.”.
La procura confutava il punto della sentenza in cui il Giudice di prime cure non aveva ritenuto applicabile il principio della “vicinanza della prova”, nel caso di specie.
Ribadiva a sostegno dell’applicazione del principio che “il danno contestato è stato allegato e quantificato nella somma concretamente spesa dal Comune in seguito alla stipula di contratti del tutto generici. Il “fatto negativo”, ossia quello che non risulta documentato e altrimenti provato, è la controprestazione, non essendo, pacificamente, a tal fine, probante la sola indicazione dei nominativi in elenchi non reperiti presso il Comune né dotati di alcun numero di protocollo o nemmeno riconducibili ai contratti in oggetto e non riscontrati in alcun modo dall’Amministrazione. A fronte, quindi, di una spesa certa (gli acconti erogati, anche in considerazione che nascevano da un contratto vietato dalla legge e quindi nullo, n.d.r.), manca qualsiasi riscontro della controprestazione.”
3.5. “Sul danno da disservizio”.
Precisava che “Nel caso di specie, i maggiori costi dovuti proprio alle spese legali erogate dal Comune per i contenziosi sorti a seguito delle condotte del PI, sono stati considerati quale criterio di quantificazione del danno da disservizio che, sulla base della nota del Comune n. 7368/2021 assunta al prot.
n. 16659 del 21/12/2021 di questa Procura, non sono stati, allo stato degli atti, rimborsati o restituiti all’ente per cui la posta di danno è certa, concreta e attuale. Non si vede, dunque, la ragione per cui detto danno sia stato considerato dal giudice di prime cure come incerto e non attuale. Difatti, detta somma non sarebbe stata spesa laddove il PI si fosse astenuto dal predisporre e firmare contratti non solo ab origine nulli ex lege, ma anche generici, tanto da indurre il giudice del lavoro ad emettere sentenze favorevoli all’ente, come sopra evidenziato.”
3.6. “Illogicità della motivazione con riferimento alla mancanza di danno per le somme versate in acconto, in quanto carenti del requisito di certezza e definitività.”
Sosteneva che “proprio i contratti di lavoro sottoscritti prevedevano espressamente il pagamento tramite l’erogazione degli acconti e dei successivi saldi. Ma i saldi delle prestazioni asseritamente rese dai lavoratori a chiamata, in realtà, non potevano essere erogati in quanto, nel mese di luglio 2017, subito dopo le elezioni comunali e in seguito al pagamento dell’acconto per i contratti citati, lo stesso Dott. PI procedeva a redigere un atto in autotutela (tra gli allegati dell’all. 1 della Relazione GdF n. 529447 del 7.12.2017 citata) con cui “suggeriva” il blocco dei pagamenti per detti contratti, giustificandosi con l’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017 di abrogazione degli articoli da 48 a 50 del d. lgs. n. 81/2015, nonostante l’art.
13 co. 5 dello stesso decreto avesse fin dall’origine escluso l’applicazione delle disposizioni relative al lavoro intermittente alla pubblica amministrazione. Il saldo delle prestazioni, quindi, era un fatto irrealizzabile nelle procedure di pagamento in questione, in quanto era stato caducato in autotutela il suo presupposto giuridico. (…) “Dette somme sono quelle oggetto della contestazione, e per esse non solo è pacifico che siano state effettivamente corrisposte ai lavoratori, quindi con attualità del danno, ma addirittura, secondo il giudice civile, i percipienti le avrebbero dovute restituire al Comune, sia perché non sono stati in grado di provare le effettive prestazioni rese, sia perché il contratto di lavoro è affetto da nullità per contrasto con norme imperative.”
3.7. Sul sequestro delle somme del TFS La Procura precisava di avere richiesto e ottenuto dalla Sezione giurisdizionale l’autorizzazione al sequestro delle somme detenute dall’INPS a titolo di Trattamento di Fine Servizio, somme che, con il dissequestro disposto dalla sentenza, sono state, in parte, liquidate.
Evidenziava pertanto che le somme ancora detenute dall’INPS a titolo di TFR potessero formare nuovamente oggetto di sequestro.
In conclusione chiedeva, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, n. 585/2022, la condanna del sig.
PI “al pagamento complessivo di € 77.854,89 in favore del Comune di San GI AR a titolo di danno erariale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, così come indicato nell’atto di citazione di primo grado.”
4. Il sig. PI si costituiva in appello confutando tutti i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con pagamento delle spese di giudizio da porsi a carico del comune di San
GI AR
5. All’udienza dell’11 febbraio 2026, le parti ribadivano le argomentazioni difensive già prospettate in atti ed insistevano nelle conclusioni.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
L’appellante lamenta contraddittorietà della motivazione sotto plurimi aspetti ed errata applicazione dei principi sulla prova e delle regole di riparto. Sostiene che gli elementi probatori offerti a supporto della domanda, sarebbero stati comunque erroneamente valutati dal primo giudice, essendo viceversa idonei a ritenere provata e fondata la domanda azionata.
Le censure sono prive di pregio.
Ritiene, il Collegio che, il giudice abbia compiuto una prudente valutazione delle risultanze istruttorie (v. art. 95 c.g.c.) e che ne abbia motivatamente dato conto spiegando le ragioni della ritenuta inidoneità delle stesse a supportare l’accoglimento della domanda.
Ebbene, con riferimento alla prima posta di danno patrimoniale diretto, pari ad € 60.183,76 è agevole constare che, il giudice di prime cure è pervenuto al convincimento che “non riveste il carattere della gravità e della precisione la presunzione prospettata dalla Procura erariale secondo la quale l’assenza di documentazione attestante le prestazioni costituirebbe indice sintomatico della mancata resa delle stesse. Diversamente, ad avviso del Collegio, la carenza di documentazione amministrativa potrebbe trovare spiegazione in altre ragioni fattuali, tutte parimenti plausibili, quali la mera mancata predisposizione di moduli attestanti le prestazioni lavorative ricevute ovvero difetti nel processo di relativa conservazione, in violazione delle regole di corretta amministrazione.
L’appellante rinvia a due argomentazioni per sostenere l’erroneità della sentenza 1)“Nel caso di specie, i contratti, peraltro illegittimi, hanno determinato un fatto certo, provato e documentato: l’esborso di denaro da parte del Comune di San GI AR. Si è quindi, con certezza documentale, determinata una variazione negativa delle finanze comunali. È questo il danno contestato nell’atto introduttivo, provato attraverso i mandati di pagamento.
2) “Presso il Comune, infatti, gli accertamenti disposti da questa Procura hanno evidenziato che non risultano atti dai quali desumere le prestazioni rese. Si tratta, quindi, di “accertamenti” che sono stati fatti, dapprima dalla GdF, e successivamente da questa Procura ad ampio raggio che hanno dato tutti esito negativo, le cui risultanze, quindi, rappresentano la “prova”
negativa dell’esistenza dei “fatti” (le controprestazioni) ricercati.”.
L’impostazione difensiva è destituita di fondamento.
Ritiene il Collegio che la valutazione del corredo probatorio operata in sentenza sia esente da vizi tali da incrinarne il fondamento e sostanzialmente condivisibile negli esiti cui è pervenuta.
Ebbene, il Requirente, contesta l’utilizzo dei “contratti a chiamata”,
tipologia contrattuale vietata all’interno delle Pubbliche amministrazioni ex art. 13, ultimo comma, d. lgs. 81/2015, con conseguente assunzione irregolare di lavoratori occasionali scelti, tra l’altro, senza alcun tipo di selezione pubblica, per il periodo 24.4.2017/30.6.2017, da parte del Dott. PI, Segretario comunale e Responsabile dei servizi Affari generali e finanziari del Comune di San
GI AR.
Nello specifico nell’atto introduttivo del giudizio, la Procura
“rappresentava che i contratti si presentavano generici in quanto non indicavano, all’evidenza, il tipo di prestazione da eseguire, né erano connotati da alcun riferimento spaziale e temporale, limitandosi a prevedere delle somme di denaro di differente entità elargite per lo svolgimento di prestazioni a chiamata per il fine del “migliore espletamento dei servizi essenziali del Comune”, come testualmente riportato in essi. Così impostati, essi, tra l’altro, non permettono alcun controllo ex post in merito alla effettiva realizzazione dell’attività lavorativa, non fornendo alcuna indicazione che possa essere successivamente riscontrata. Inoltre, agli atti del Comune, né la Guardia di finanza, autonomamente e su delega di questa Procura, né il personale del Comune, hanno rinvenuto alcuna documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle prestazioni, essendo presenti solo i contratti sottoscritti, acquisiti in sede di indagine.” (pag. 3 dell’atto di Appello).
Tale essendo l’ipotesi accusatoria, ritiene il Collegio che l’attore pubblico avrebbe dovuto supportare la domanda con riscontri idonei a comprovare quanto testè dedotto, non potendo ritenersi l’assenza della documentazione attestante lo svolgimento delle prestazioni indice sintomatico della mancata resa delle stesse. E’, pertanto, rimasto del tutto privo del benchè minimo supporto probatorio il contestato danno erariale atteso che la Procura non ha fornito alcun riscontro obiettivo circa l’inesatto adempimento delle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di lavoro, seppur stipulati in violazione di precetti normativi.
Infatti secondo l’ordinario regime probatorio, il danno deve essere dimostrato dalla Procura, unitamente alle altre componenti della responsabilità amministrativo-contabile, non vertendosi in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria.
La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si inserisce nell’archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch’esse patrimoniali e che, quindi, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale.
Nel caso di specie, in disparte i profili di irregolarità nella gestione dei contratti a chiamata oggetto di contestazione, vietati alla pubblica amministrazione dall’art. 13 comma 5 d.lgs. n. 81 2015, la cui preclusione giuridica non è stata revocata in dubbio dal giudice di primo grado, non risulta sufficientemente dimostrato dalla Procura che, sia derivato un danno sufficientemente apprezzabile in termini di mancata resa delle prestazioni previste.
Come, correttamente, rilevato dal giudice di primo grado non vi sono, infatti, elementi presuntivi idonei a confermare il giudizio di precisione, gravità e concludenza, con riferimento agli indizi che fondano l’affermazione della sussistenza e consistenza del danno erariale.
La determinazione della sussistenza del danno, infatti, è stata effettuata sulla base di un criterio meramente presuntivo e ipotetico che non assolve minimamente all’onere della prova, gravante sull’attore, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto, che è personale e derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati, secondo regole etiologico-causali, in relazione a singoli, accertati e individuati episodi (Sez. III App., sent. n. 170 del 2019).
In argomento, la Cassazione ha stabilito che la prova presuntiva si deve comunque “fondare su fatti certi, ovvero dedurre sulla base di massime d esperienza o dell’id quod plerumque accidit, non potendo consistere in una congettura, ovvero in una mera supposizione, ciò che si verifica quando la presunzione si fonda su fatti incerti e viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi.” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17421 del 2019, cit). (Cass., ord. n. 411 del 2021).
Destituite di fondamento sono, anche, le argomentazioni poste dall’appellante Procura regionale in ordine al carico ed alla distribuzione dell’onere della prova. Nel vigente sistema della responsabilità amministrativa vale pienamente la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. in base alla quale colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. Solo nel caso di maneggio di beni e valori, trova applicazione, per collegamento funzionale con l’art. 1218 c.c., la deroga ai principi generali, la quale pone a carico dell’agente contabile la prova del fatto impeditivo dell’adempimento dell’obbligo restitutorio, restando a carico dell’attore erariale la prova del solo elemento oggettivo. Vero è che il connotato pubblicistico che caratterizza ontologicamente l’azione risarcitoria erariale impone, tuttavia, che il pubblico ministero contabile oltre ad essere onerato, in base all’art. 55 c.g.c., del compimento nella fase istruttoria di “ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale”, debba anche svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile”.
Ma ciò non legittima il tentativo della Procura di sovvertire l’ordinario dispiegarsi dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., laddove, richiamando il principio di vicinanza della prova, ha tentato di riversare sull’appellato la dimostrazione dei fatti di responsabilità, che egli stesso avrebbe dovuto dimostrare.
L’onere della prova, nella responsabilità erariale, grava su chi ne assume l’esistenza e investe ogni elemento. E’, infatti, il creditore che deve fornire la prova relativa alla fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore l’onere della prova liberatoria dell’adempimento.
Il sistema prevede anche un bilanciamento probatorio idoneo a soddisfare esigenze di ordine pratico, “che derivano dal principio di riferibilità o di vicinanza della prova. Nell’ottica di non onerare il creditore della prova – eccessivamente difficoltosa – di fatti negativi (quale il non aver ricevuto l’adempimento), l’onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/05/2016), e che è, quindi, in possesso di elementi probatori per contrastare le pretese creditorie. In questo quadro normativo e di principi generali, non può farsi carico alla Procura regionale di provare il fatto negativo della mancata o inesatta esecuzione del contratto in altro modo che provando la mancanza di documentazione attestante il contrario.” (Corte dei conti, Sez.
I app. sent. n. 256/2018).
Nel caso di specie questa prova non può ritenersi pienamente raggiunta, alla luce dell’attività istruttoria svolta dalla Procura erariale in quanto come evidenziato nella sentenza appellata e condiviso da questo Collegio il PI “ dalla documentazione versata in atti figura come il soggetto responsabile per l’autorizzazione e la sottoscrizione dei contratti di lavoro a chiamata; nessun elemento probatorio porta, invece, ad associare all’odierno convenuto la responsabilità per la gestione degli stessi, ivi inclusa la rendicontazione del lavoro eseguito. L’assenza di un chiaro coinvolgimento del convenuto nella fase esecutiva dei contratti e, per l’effetto, alla documentazione ad essa relativa, esclude ogni utile richiamo al principio di vicinanza della prova.”. L’assunto non è messo in dubbio dal mero riferimento nell’atto di appello alla determina n. 179 del 15 maggio 2017.
Altra posta di danno sulla quale il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui è giunta la Sezione territoriale è quella del danno da disservizio.
Avuto riguardo alla ritenuta insussistenza della prova di un danno certo ed attuale l’appellante richiama giurisprudenza contabile secondo cui il danno da disservizio può configurarsi, tra l’altro, “…in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o nella mancata utilità ritraibile dalle somme spese, a ragione della disorganizzazione del servizio, causato da un amministratore, da un dipendente (anche di fatto) o da un agente pubblico con una condotta commissiva od omissiva dolosa o gravemente colposa produttiva di effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio…”. Sottolinea che i maggiori costi dovuti proprio alle spese legali erogate dal Comune per i contenziosi sorti a seguito delle condotte del PI non sarebbero stati sostenuti “laddove il PI si fosse astenuto dal predisporre e firmare contratti non solo ab origine nulli ex lege, ma anche generici, tanto da indurre il giudice del lavoro ad emettere sentenze favorevoli all’ente, come sopra evidenziato.”
Come noto, il danno da disservizio, creato dalla giurisprudenza contabile come categoria di sintesi per una serie di condotte colpevolmente disfunzionali, è configurabile “in relazione allo spreco di risorse e di mezzi strumentali, determinato dal comportamento illecito di soggetti legati da rapporto di servizio con l'Amministrazione. La giurisprudenza contabile tende a configurare questa particolare figura di danno nel mancato conseguimento, ad opera di dipendenti pubblici, della legalità, dell'efficienza, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa, ovvero, più concretamente, nel minor risultato conseguito dall'apparato amministrativo in termini di efficienza ed efficacia a seguito di attività illecita commessa da un dipendente pubblico.” (Corte dei conti, Sez.
II app. sent. 249/2024).
Nel caso, di specie, il primo giudice, ha rilevato che “non vengono forniti elementi utili a fondare una richiesta risarcitoria in tal senso, non potendo essere integrato il danno da disservizio dalla mera decisione di sostenere oneri legati al contenzioso piuttosto che in altri settori di spesa. Non è neppure fornita prova che la copertura dei richiamati oneri legali non sia stata garantita dagli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, ma abbia richiesto il definanziamento di altri capitoli di spesa. Ad escludere la sussistenza del danno, sotto il profilo della definitività del pregiudizio ipotizzato, contribuisce anche la circostanza che, secondo quanto desumibile dallo stesso atto di citazione, molti dei giudizi abbiano avuto esito favorevole, con conseguente possibilità per l’ente di recuperare le spese presso i lavoratori soccombenti; in altri casi i giudizi non sarebbero ancora definitivi anche con riguardo alla statuizione sulle spese legali”.
Come condivisibilmente già accertato dalla gravata sentenza, in punto di accertamento del danno da disservizio, la prova non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve essere dimostrato che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato la perdita patrimoniale rilevata.
L’appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex art. 31 c.g.c. in favore di AN PI e a carico del Comune di San GI AR (FR) in euro 3.789,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Liquida, in favore dell’appellato, carico del Comune di San GI AR (FR) la somma di € 3.789,00 oltre accessori di legge, per gli onorari e i diritti della difesa, per il presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delll’11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Maio Depositata il
IL DIRIGENTE
17/03/2026 F. to digitalmente F. to digitalmente