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Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9492 del 2024, proposto da BI RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 31428 del 16.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. RO AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di data 16.7.2024, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania (per le classi A-48 e A-49 Scienze motorie) e ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
2. Con ordinanza n. 5510/2024, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione resistente il riesame dell’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata.
3. L’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza ha riattivato l’istruttoria e, nel riesaminare l’atto alla luce delle ulteriori certificazioni prodotte in sede di giudizio, con provvedimento prot. n. 1126 del 15.5.2025 - depositato agli atti - ha accolto l’istanza di riconoscimento originariamente presentata dalla ricorrente, subordinando il riconoscimento per la casse richiesta all’espletamento di misure compensative.
4. Con memoria depositata in giudizio il 26.6.2025, parte ricorrente ha comunicato l'intervenuto riconoscimento del titolo abilitativo estero ed ha chiesto che venga conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulle spese di lite.
5. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dalle parti e ritiene che debba ritenersi integrata l’invocata cessazione della materia del contendere, destinata a ricorrere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ”.
6. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione della integrazione dell’originaria istanza soltanto in sede di giudizio, nonché degli orientamenti giurisprudenziali non ancora definiti sulla questione, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO AN PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN PI | RO MA |
IL SEGRETARIO