TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5386
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere per illegittimità, omessa e/o falsa istruttoria, disparità di trattamento, mancato avvio iter declassamento aree a rischio

    La censura relativa all'inerzia del Comune nell'avviare l'iter di declassamento doveva essere fatta valere nei confronti dei pareri negativi, ove questi fossero stati ritualmente impugnati, presupponendo una valutazione errata della pericolosità delle aree.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, violazione del principio tempus regit actum, violazione L.47/1985

    Questa censura, focalizzata sull'inerzia del Comune, non è fondata in quanto attiene a una valutazione che doveva essere contestata nei pareri negativi, se ritualmente impugnati.

  • Inammissibile
    Intempestività e tardività del provvedimento negativo, decadenza, assenza di potere

    La questione dell'assenza di potere per decorrenza dei termini non è stata validamente sollevata, in quanto la legittimità dei dinieghi è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione dei pareri negativi sottostanti.

  • Inammissibile
    Violazione della legge n. 241/90

    La violazione della L. 241/1990 è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per illegittimità, omessa e/o falsa istruttoria, disparità di trattamento, mancato avvio iter declassamento aree a rischio

    La censura relativa all'inerzia del Comune nell'avviare l'iter di declassamento doveva essere fatta valere nei confronti dei pareri negativi, ove questi fossero stati ritualmente impugnati, presupponendo una valutazione errata della pericolosità delle aree.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, violazione del principio tempus regit actum, violazione L.326/2003

    Questa censura, focalizzata sull'inerzia del Comune, non è fondata in quanto attiene a una valutazione che doveva essere contestata nei pareri negativi, se ritualmente impugnati.

  • Inammissibile
    Intempestività e tardività del provvedimento negativo, decadenza, assenza di potere

    La questione dell'assenza di potere per decorrenza dei termini non è stata validamente sollevata, in quanto la legittimità dei dinieghi è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione dei pareri negativi sottostanti.

  • Inammissibile
    Violazione della legge n. 241/90

    La violazione della L. 241/1990 è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5386
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5386
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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