Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2024, proposto da
NC GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Proverbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n.592 del 13/10/2023 prot n. 0021147/2023 (all.1) notificata in data 26/10/2023 con cui il Comune di Castel Gandolfo ha espresso il diniego al rilascio del condono edilizio n.1487 presentato in data 19.02.1986 (all.2), ai sensi della L.47/1985;
- della determinazione n.593 del 13/10/2023 prot n. 0021152/2023 (all.3) notificata in data 26/10/2023 con cui il Comune di Castel Gandolfo ha espresso il diniego al rilascio del condono edilizio n.11021 presentato in data 29.06.2004 (all.4), ai sensi della L.326/2003;
- e di ogni atto ad essi presupposti e conseguenti, connessi e coordinati per il loro integrale annullamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Gandolfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. UI ED NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2023 e depositato il 19 gennaio 2024, NC GE ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Eccesso di potere per illegittimità. Sulla omessa e/o falsa istruttoria. Disparità di trattamento. Mancato avvio iter declassamento “aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e inondazione ”), si deduce l’illegittimità della condotta del Comune resistente, il quale, pur avendo ottenuto finanziamenti regionali per la messa in sicurezza delle aree interessate dalle edificazioni oggetto delle domande di condono per cui è causa, non avrebbe mai avviato “ l’iter obbligatorio per il declassamento della ridetta zona daR4 a R3 ovvero ad altra meno grave, tale da poter sicuramente comportare il rilascio del parere positivo del vincolo idrogeologico ” (così il gravame a p. 7).
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione di legge. Violazione del principio tempus regit actum. Violazione della L.47/1985 nella sua originaria formulazione ”), si lamenta che l’amministrazione sarebbe venuta meno al dovere di effettuare una valutazione specifica e concreta di compatibilità dell’opera con il vincolo ad essa sopravvenuto, affermandosi che la stessa si sarebbe limitata a constatare la presenza dei vincoli e a valorizzare quello relativo al rischio frane, “ senza svolgere alcuna reale specifica attività istruttoria, né dare impulso alla ridefinizione del rischio per mezzo di istanza all’Autorità di Bacino ” (cfr. il ricorso a p. 12).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Sulla intempestività e tardività del provvedimento negativo. Decadenza. Sull’assenza di potere ”), si allega che “ il Comune di Castel Gandolfo ha emesso delle determinazioni in assoluta carenza di poteri poiché rilasciato oltre un ragionevole lasso di tempo ” (così l’atto introduttivo del presente giudizio a p. 13), risalendo la domanda di condono al 1986 e il suo rigetto al 2023.
Con il quarto (rubricato “ Sulla violazione della legge n. 241/90 ”), si argomenta la violazione di plurime disposizioni della L. 241/1990, e segnatamente gli artt. 1, 2, 3, e 7, per le ragioni esplicitate a p. 14 del gravame.
1.4. Il Comune di Castel Gandolfo si è costituito in resistenza il 19 febbraio 2024.
2. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’amministrazione resistente è meritevole di accoglimento.
4. Risulta in atti che il dante causa dell’odierno ricorrente ha presentato, in data 19 febbraio 1986, richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 “ per la realizzazione di difformità rispetto alla Licenza edilizia rilasciata in data 30 novembre 1962 ”, consistenti in “ ampliamento e cambio di destinazione d’uso su un immobile adibito a civile abitazione, in area distinta in catasto al foglio 12, particella n. 3, per una superficie totale di 910 mc, ubicato su un lotto di 2.000 mq ”.
4.1. Risulta, altresì, che l’odierno ricorrente ha presentato, in data 29 giugno 2004, istanza di condono ai sensi della L. 326/2003, avente ad oggetto “ la realizzazione di un tratto di muro in pietrame di peperino di lunghezza pari a m 62,00 circa, di altezza variabile 2,00/3,80 m ”.
4.2. Nel respingere la prima istanza, il Comune ha, tra l’altro, osservato quanto segue: “ considerata la comunicazione di conclusione del procedimento e archiviazione istanza, valevole come diniego […] da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale del 7 luglio 2023 […] ; considerato che ai sensi dell’art. 14 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico, nelle zone interessate da perimetrazione di fasce fluviali e di zone a rischio definite R4, è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi; preso atto che non è suscettibile di condono edilizio un’istanza che ha ricevuto parere negativo, quale è il diniego da parte di un’autorità sovraordinata al Comune, sul quale insiste l’immobile da dover sanare ”.
4.2.1. In termini non dissimili, l’amministrazione resistente ha respinto la seconda istanza, sia richiamando l’art. 3 della L.R. 8 novembre 2004, n. 12, sia la “ comunicazione di conclusione del procedimento e archiviazione istanza, valevole come diniego […] da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale ”, nonché il “ Nulla Osta del Parco dei Castelli Romani, prat. 1037/2022, che dichiara l’improcedibilità dell’istanza relativa all’intervento di cui all’oggetto, evidenziando che la L.R. 12/04, in attuazione della Legge Nazionale, L. 326/03, ha escluso dalla sanatoria gli interventi ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette ”.
4.3. Tanto il diniego di nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, che quello dell’Ente Parco debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, vincolanti (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, 9 gennaio 2026, n. 9), essendo a questo riguardo noto che nell’ipotesi di sussistenza dei vincoli rispettivamente menzionati negli artt. 32 e 33 della l. 47 del 1985 (fra cui rientrano quelli gravanti sull’area interessata dall’edificazione per cui è causa), i pareri resi dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli medesimi si sovrappongono alla disciplina urbanistico-edilizia e, di fatto vincolando la stessa discrezionalità dell’amministrazione comunale, determinano la concedibilità - o meno - del condono edilizio (così, Cons. Stato, Sez. II, 29 agosto 2019, n. 5967).
4.4. Deve allora trovare seguito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il parere vincolante è atto tale da esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e come tale idoneo (se negativo) a determinare un arresto procedimentale, con la conseguenza che, da un lato, laddove il ricorso sia proposto direttamente avverso l’atto conclusivo del procedimento, vi è l’onere di impugnare anche il sotteso parere negativo, quale atto ad esso presupposto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 maggio 2024, 1582; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 25 marzo 2024, n. 423; T.A.R. Veneto, II, 1° marzo 2024, n. 387; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 27 febbraio 2024, n. 297 e T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 17 febbraio 2023, n. 2828, ove l’inammissibilità è fatta derivare dalla circostanza, del pari ricorrente nel caso in esame, della mancata evocazione in giudizio dell’autorità che ha emesso il parere negativo sul quale è motivato il diniego di condono, sulla stregua della condivisibile constatazione secondo cui “ In tale frangente, infatti, la decisione finale di diniego è frutto della volontà di due distinte Amministrazioni, titolari, ciascuna, di competenze proprie afferenti al procedimento di condono edilizio, estrinsecate mercé l’adozione di due atti distinti, con conseguente radicamento della legittimazione passiva in capo ad entrambe quali parti necessarie del rapporto sostanziale controverso dedotto in giudizio ”) e, dall’altro lato, che, in casi come quello in esame, è inammissibile il ricorso per il caso di mancata impugnazione del parere sottostante (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 ottobre 2024, n. 2984).
4.5. Le difese svolte da parte ricorrente al fine di contestare l’eccezione di illegittimità sollevata da parte resistente non sono meritevoli di seguito.
4.5.1. In primis , non coglie nel segno l’argomento secondo cui i provvedimenti di diniego del nulla osta non sono mai stati notificati al ricorrente, dal momento che quest’ultimo li ha allegati, sub doc. 10 e 11, all’atto introduttivo del presente giudizio, dimostrandone così, al contrario di quanto si afferma nella memoria del 7 gennaio 2026, la piena conoscenza ai fini del secondo comma dell’art. 41 c.p.a.
4.5.2. Non è poi fondato il rilievo secondo cui il nucleo della presente controversia risiederebbe esclusivamente nell’inerzia del Comune rispetto all’avvio dell’ iter di declassamento dell’area di proprietà del ricorrente, con la conseguenza che “ tale omissione, che si pone a monte di qualsiasi valutazione sul vincolo, [inficerebbe] in radice la legittimità dei pareri negativi e, di conseguenza, dei dinieghi di condono che su di essi si fondano ”, poiché si tratta di una censura che doveva semmai farsi valere nei confronti dei pareri negativi, ove questi ultimi fossero stati ritualmente e tempestivamente gravati, sul presupposto che gli stessi avrebbero, in ipotesi, valutato erroneamente la situazione di pericolosità delle aree interessate dalle opere di cui alle istanze di primo e terzo condono per cui è causa.
5. Fermo quanto sopra, osserva in ogni caso il Collegio che il gravame risulterebbe comunque anche infondato nel merito, in quanto – per limitarsi alla ratio decidendi dei gravati dinieghi relativa al vincolo idrogeologico e al parere negativo espresso dall’autorità preposta alla tutela di tale vincolo, come tale idonea ex se , ove confermata, a giustificare il rigetto dell’intero ricorso: cfr., tra le tante, in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405 – le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021 n. 6827).
5.1. A questo riguardo, al di là dei rilievi, come si dirà non condivisibili (cfr. infra il successivo paragrafo 5.2), relativi al venir meno del vincolo, si rileva che parte ricorrente non ha svolto persuasive contestazioni circa la corretta applicazione, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell’art. 14 del P.A.I. che, nelle zone interessate da perimetrazioni di fasce fluviali e di zone a rischio definite R4, vieta “ qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le attività previste dalle lettere da A ad H del comma 2 del citato articolo, che comunque non ricomprendono l’intervento in esame ” (così, i due pareri negativi prodotti da parte ricorrente sub docc. 10 e 11).
5.2. Inoltre, nel richiamare il passaggio di un parere del pari negativo che la suddetta Autorità ha rilasciato su una diversa istanza di condono proposta dal Comune resistente relativamente ad un immobile di proprietà di tale ente, ove si legge “ considerato che ai sensi del citato Piano Stralcio (art. 43 comma 5) esiste la possibilità di modificare la classificazione delle aree a rischio solo a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e aggiornamento di studi; considerato che le richieste di declassificazione di aree a rischio o di ridefinizione del perimetro devono essere approvate con l’emanazione di apposito decreto dell’Autorità di Bacino sulla base di apposita istanza ” (cfr. doc. 12 allegato al ricorso), parte ricorrente sostiene che il Comune avrebbe illegittimamente omesso di avviare l’ iter per il declassamento in relazione al fondo su cui insiste l’immobile interessato dalle domande di condono respinte con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio: tuttavia, tale doglianza, non facendosi carico, in difetto di allegazione e prova dell’attivazione della parte ricorrente in tal senso, di chiarire se la competenza ad avviare tale iter fosse esclusivamente in carico all’ente locale, né di fornire elementi di prova circa il probabile esito di tale istanza, con ipotetico conseguimento di un livello di rischio compatibile con un parere favorevole per l’ottenimento dei richiesti condoni (dovendosi all’uopo considerare che, rispetto alle opere eseguite dal Comune, si legge, a p. 43 della C.T.U. del 4 agosto 2023, resa nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. promosso dal ricorrente innanzi al Tribunale di Velletri, sub doc. 15 di parte ricorrente, che “ non ne è stata dichiarata la idoneità sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale, unico accertamento che può garantire l’avvenuta eliminazione del dissesto idrogeologico del versante, causa del movimento franoso, e quindi dello stato di pericolo pregresso ”), non appare idonea a dimostrare l’illegittimità dei gravati provvedimenti.
5.2.1. In sostanza, non risultano agli atti elementi che consentano di ritenere fondato il rilievo di cui a p. 11 del ricorso secondo cui il vincolo de quo “ sicuramente verrà meno ”.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. La particolarità della fattispecie (che risulta anche dalla complessiva ricostruzione del contenzioso che negli anni ha visto contrapposte le parti dell’odierno giudizio, contenuta nella perizia depositata da parte ricorrente sub doc. 15) e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI ED NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI ED NI | TO NG |
IL SEGRETARIO