CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE RT, nato a [...] il [...] GA CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/9/2024 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità delle due richieste di revisione presentate da RT DE e CO GA, concernenti ciascuna uno dei due capi di imputazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 23491 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/04/2025 oggetto della sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Cremona, confermata dalla Corte di appello di Brescia e divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di questa Corte del 16 febbraio 2024, con cui i ricorrenti sono stati condannati per i reati di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RT DE e CO GA, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione alla prova documentale comprovante — con riguardo al primo episodio di riciclaggio — che AV e IA NT avevano mentito, avendo dichiarato di non conoscere RO AS. 2.2. Illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla prova documentale, da cui emergerebbe che AV NT aveva demolito diverse autovetture, lucrando sul dichiarato valore delle stesse, e, quindi, aveva mentito sul fatto di non essersi recato presso un deposito della AS s.r.l. 2.3. Illogicità della motivazione in relazione alla prova documentale dell'inesistenza di un verbale di identificazione dei presunti autori del furto dell'autovettura di EA LI IN OD, oggetto del secondo episodio di riciclaggio. I ricorrenti hanno rimarcato di aver chiesto l'acquisizione degli atti dei Carabinieri non per fornire la prova che con l'auto erano state rubate anche le chiavi ma per fornire la prova che non c'era mai stato alcun furto e che NZ TI e EA LI IN OD avevano mentito e deciso di demolire la vettura per incassare il risarcimento dell'assicurazione. 2.4. Mancanza della motivazione in relazione alla prova documentale comprovante che la teste NZ TI aveva mentito anche sulla sottrazione, da parte dei ladri, delle chiavi dell'autovettura, che, secondo il marito EA LI IN OD erano ancora nella borsa della moglie dopo l'asserito furto. 2.5. Mancanza della motivazione in relazione alla prova documentale dell'inesistenza di un verbale di identificazione dei presunti autori del furto presso i carabinieri e dell'inesistenza dell'acquisizione di immagini di asseriti filmati. L'ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della prova dell'asserito furto. 3. Il 9 aprile 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO l 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di revisione, è consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. e cod. proc. pen. devono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna o scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, valutabile solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). La prova, oltre ad essere "nuova", deve possedere anche il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum", posto a base di tale giudizio, deve cioè presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore idoneo a determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato, oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Riguardo a tale rimedio straordinario si è anche affermato che la valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688 — 01). 3. Alla luce di tale quadro di riferimento, va rilevato che le doglianze dei ricorrenti non sono consentite. 3.1. Va premesso che, in relazione al primo episodio di riciclaggio, concernente l'autovettura di IA NT, i ricorrenti, in sede di giudizio ordinario, avevano sostenuto che il veicolo era stato loro consegnato spontaneamente da AV NT, figlio del proprietario, con la richiesta che il veicolo venisse smontato e cancellato dal P.R.A. Tale versione non è stata ritenuta credibile dai giudici del merito, perché in contrasto con quanto dichiarato dai NT e da tal RO AS, titolare di un'autofficina, che aveva sostenuto di non conoscere i NT. La difesa, in sede di revisione, aveva acquisito la visura nominativa presso l'Aci delle autovetture intestate a AV e IA NT, da cui emergeva che 4 5 delle loro 11 autovetture demolite erano state portate presso un deposito della società di AS, così che sarebbe stato evidente che AS e NT si conoscevano, contrariamente a quanto da loro dichiarato. Quanto al secondo episodio, relativo alla porzione di cruscotto con chiave di accensione di un'autovettura provento di furto ai danni di EA LI IN OD, secondo i ricorrenti, la teste NZ TI aveva sempre sostenuto di essere stata in grado di identificare gli autori del furto dell'auto, ma dalle indagini difensive compiute sarebbe emerso che non era stata effettuata alcuna identificazione, come attesterebbe la nota del Comandante della stazione dei Carabinieri di Orzinuovi. Vi sarebbe poi incongruenza tra quanto dichiarato da OD, secondo cui le chiavi dell'auto erano ancora nella borsetta della moglie, e quanto dichiarato da quest'ultima, che aveva affermato che qualcuno aveva prelevato le chiavi dalla borsa, che era solita a lasciarle nel suo ufficio. Al cospetto di siffatte deduzioni è evidente che le prove, prodotte dai ricorrenti, erano dirette a dimostrare l'inattendibilità di alcuni testi escussi nel giudizio conclusosi con la loro condanna. Ne discende, quindi, che correttamente la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondate le richieste di revisione, atteso che dallo stesso testo delle istanze risultava che le prove non apportavano alcun fatto nuovo e diverso da quelli su cui era stata fondata la condanna ma erano meramente volte a modificare il giudizio sull'attendibilità di alcuni testi: richiesta, questa, esorbitante dal perimetro dell'istituto della revisione. 3.2. Va anche rilevato che la Corte territoriale ha comunque analizzato la documentazione prodotta dai ricorrenti ed è pervenuta alla conclusione che essa non era in grado di superare i dati acclarati in tre gradi di giudizio. In particolare, secondo il Collegio di appello, il fatto che RO AS non avesse riconosciuto NT, che pure nel 2019 aveva portato un'auto a demolire, non ne minava la credibilità. Questa circostanza poteva trovare diverse plausibilissime spiegazioni, tra cui quella che non fosse stato NT ad occuparsi della procedura di ritiro e demolizione del mezzo, posto che, per sua stessa ammissione, aveva personale alle sue dipendenze. Poteva anche darsi che egli, dopo molti anni da quell'incontro, non ricordasse più le fattezze e il nome di un cliente che non poteva certo definirsi abituale. Né poteva considerarsi decisiva la prova relativa alle auto acquistate e demolite dai NT, che non spiegherebbe la ragione per la quale, dopo avere consegnato l'auto in questione, erano stati loro stessi a denunciarne il furto e a consentirne il ritrovamento tramite l'antifurto satellitare. Né tantomeno spiegherebbe perché l'autovettura, prima di giungere nel capannone dove è stata 4 trovata, aveva percorso nella notte tante diverse tappe pienamente compatibili con la sottrazione del mezzo, come sostenuto nelle sentenze. Quanto all'altro episodio, secondo la Corte territoriale, il fatto che non vi fosse un verbale di riconoscimento degli autori del furto non stava a significare che alla teste NZ TI non fossero stati fatti vedere i filmati, come dalla stessa sostenuto, e che costei avesse riconosciuto gli autori dell'anzidetto reato. Riguardo alle chiavi, la Corte veneta ha evidenziato che le due versioni, rese sul punto da TI e da suo marito, erano già emerse in dibattimento e ciò non aveva impedito di ritenere la testimone pienamente attendibile. Anche siffatti rilievi sono corretti e logici, con la conseguenza che, non essendo le prove prodotte idonee a ribaltare i giudizi di condanna pronunciati dai giudici di merito, la decisione di inammissibilità delle istanze di revisione sfugge a ogni rilievo censorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità delle due richieste di revisione presentate da RT DE e CO GA, concernenti ciascuna uno dei due capi di imputazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 23491 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/04/2025 oggetto della sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Tribunale di Cremona, confermata dalla Corte di appello di Brescia e divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di questa Corte del 16 febbraio 2024, con cui i ricorrenti sono stati condannati per i reati di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RT DE e CO GA, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione alla prova documentale comprovante — con riguardo al primo episodio di riciclaggio — che AV e IA NT avevano mentito, avendo dichiarato di non conoscere RO AS. 2.2. Illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla prova documentale, da cui emergerebbe che AV NT aveva demolito diverse autovetture, lucrando sul dichiarato valore delle stesse, e, quindi, aveva mentito sul fatto di non essersi recato presso un deposito della AS s.r.l. 2.3. Illogicità della motivazione in relazione alla prova documentale dell'inesistenza di un verbale di identificazione dei presunti autori del furto dell'autovettura di EA LI IN OD, oggetto del secondo episodio di riciclaggio. I ricorrenti hanno rimarcato di aver chiesto l'acquisizione degli atti dei Carabinieri non per fornire la prova che con l'auto erano state rubate anche le chiavi ma per fornire la prova che non c'era mai stato alcun furto e che NZ TI e EA LI IN OD avevano mentito e deciso di demolire la vettura per incassare il risarcimento dell'assicurazione. 2.4. Mancanza della motivazione in relazione alla prova documentale comprovante che la teste NZ TI aveva mentito anche sulla sottrazione, da parte dei ladri, delle chiavi dell'autovettura, che, secondo il marito EA LI IN OD erano ancora nella borsa della moglie dopo l'asserito furto. 2.5. Mancanza della motivazione in relazione alla prova documentale dell'inesistenza di un verbale di identificazione dei presunti autori del furto presso i carabinieri e dell'inesistenza dell'acquisizione di immagini di asseriti filmati. L'ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della prova dell'asserito furto. 3. Il 9 aprile 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO l 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di revisione, è consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. e cod. proc. pen. devono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna o scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, valutabile solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). La prova, oltre ad essere "nuova", deve possedere anche il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum", posto a base di tale giudizio, deve cioè presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore idoneo a determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato, oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Riguardo a tale rimedio straordinario si è anche affermato che la valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688 — 01). 3. Alla luce di tale quadro di riferimento, va rilevato che le doglianze dei ricorrenti non sono consentite. 3.1. Va premesso che, in relazione al primo episodio di riciclaggio, concernente l'autovettura di IA NT, i ricorrenti, in sede di giudizio ordinario, avevano sostenuto che il veicolo era stato loro consegnato spontaneamente da AV NT, figlio del proprietario, con la richiesta che il veicolo venisse smontato e cancellato dal P.R.A. Tale versione non è stata ritenuta credibile dai giudici del merito, perché in contrasto con quanto dichiarato dai NT e da tal RO AS, titolare di un'autofficina, che aveva sostenuto di non conoscere i NT. La difesa, in sede di revisione, aveva acquisito la visura nominativa presso l'Aci delle autovetture intestate a AV e IA NT, da cui emergeva che 4 5 delle loro 11 autovetture demolite erano state portate presso un deposito della società di AS, così che sarebbe stato evidente che AS e NT si conoscevano, contrariamente a quanto da loro dichiarato. Quanto al secondo episodio, relativo alla porzione di cruscotto con chiave di accensione di un'autovettura provento di furto ai danni di EA LI IN OD, secondo i ricorrenti, la teste NZ TI aveva sempre sostenuto di essere stata in grado di identificare gli autori del furto dell'auto, ma dalle indagini difensive compiute sarebbe emerso che non era stata effettuata alcuna identificazione, come attesterebbe la nota del Comandante della stazione dei Carabinieri di Orzinuovi. Vi sarebbe poi incongruenza tra quanto dichiarato da OD, secondo cui le chiavi dell'auto erano ancora nella borsetta della moglie, e quanto dichiarato da quest'ultima, che aveva affermato che qualcuno aveva prelevato le chiavi dalla borsa, che era solita a lasciarle nel suo ufficio. Al cospetto di siffatte deduzioni è evidente che le prove, prodotte dai ricorrenti, erano dirette a dimostrare l'inattendibilità di alcuni testi escussi nel giudizio conclusosi con la loro condanna. Ne discende, quindi, che correttamente la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondate le richieste di revisione, atteso che dallo stesso testo delle istanze risultava che le prove non apportavano alcun fatto nuovo e diverso da quelli su cui era stata fondata la condanna ma erano meramente volte a modificare il giudizio sull'attendibilità di alcuni testi: richiesta, questa, esorbitante dal perimetro dell'istituto della revisione. 3.2. Va anche rilevato che la Corte territoriale ha comunque analizzato la documentazione prodotta dai ricorrenti ed è pervenuta alla conclusione che essa non era in grado di superare i dati acclarati in tre gradi di giudizio. In particolare, secondo il Collegio di appello, il fatto che RO AS non avesse riconosciuto NT, che pure nel 2019 aveva portato un'auto a demolire, non ne minava la credibilità. Questa circostanza poteva trovare diverse plausibilissime spiegazioni, tra cui quella che non fosse stato NT ad occuparsi della procedura di ritiro e demolizione del mezzo, posto che, per sua stessa ammissione, aveva personale alle sue dipendenze. Poteva anche darsi che egli, dopo molti anni da quell'incontro, non ricordasse più le fattezze e il nome di un cliente che non poteva certo definirsi abituale. Né poteva considerarsi decisiva la prova relativa alle auto acquistate e demolite dai NT, che non spiegherebbe la ragione per la quale, dopo avere consegnato l'auto in questione, erano stati loro stessi a denunciarne il furto e a consentirne il ritrovamento tramite l'antifurto satellitare. Né tantomeno spiegherebbe perché l'autovettura, prima di giungere nel capannone dove è stata 4 trovata, aveva percorso nella notte tante diverse tappe pienamente compatibili con la sottrazione del mezzo, come sostenuto nelle sentenze. Quanto all'altro episodio, secondo la Corte territoriale, il fatto che non vi fosse un verbale di riconoscimento degli autori del furto non stava a significare che alla teste NZ TI non fossero stati fatti vedere i filmati, come dalla stessa sostenuto, e che costei avesse riconosciuto gli autori dell'anzidetto reato. Riguardo alle chiavi, la Corte veneta ha evidenziato che le due versioni, rese sul punto da TI e da suo marito, erano già emerse in dibattimento e ciò non aveva impedito di ritenere la testimone pienamente attendibile. Anche siffatti rilievi sono corretti e logici, con la conseguenza che, non essendo le prove prodotte idonee a ribaltare i giudizi di condanna pronunciati dai giudici di merito, la decisione di inammissibilità delle istanze di revisione sfugge a ogni rilievo censorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2025.