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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 24.10.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al R G. N. 6913 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del Parte_1 ricorso introduttivo dall'avv. Menale Giuseppe e ER FR
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.25 la ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' avverso la comunicazione di indebito del 5.4.19 notificata in data 5.4.24 con CP_1 CP_1 cui l ha richiesto la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento per il periodo dal 2016 al 2019 per un importo pari ad € 18.773,98.
Ha allegato parte ricorrente che il provvedimento de quo è illegittimo e non corrisponde a quanto realmente dovuto all' , atteso che il verbale di visita medico – legale Controparte_2 che ha revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento è stato notificato in data CP_1
5.4.24.
Ha chiesto, dichiarare non dovuto l'importo di € 18.773,98 come in narrativa specificato;
1 CP_ L' si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
In tema di indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari la ripetibilità delle somme ricevute “indebitamente” è prevista dal momento in cui l'accipiens viene a conoscenza dell'esito sfavorevole della visita medico-legale di verifica, ovverosia dalla notifica del verbale di revisione medico – legale.
Risulta dagli atti che il verbale di visita medico-legale di revisione è stato notificato in data
5.4.24.
Parimenti risulta che lindebito emesso dal convenuto è volto alla ripetizione delle somme CP_1 ricevute a titolo di indennità di accompagnamento dal 2016 al 2019 dunque la ricorrente non è tenuta alla ripetizione delle somme ricevute a titolo di indennità di accompagnamento atteso che solo in data 5.4.24 ha ricevuto notifica del verbale.
Risulta dunque non dovuta la somma di euro 18.773,98
Spese seguono la soccombenza
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglimento della domanda dichiara non dovuta la somma di euro 18.773,98.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1370,00 oltre CP_1 iva e cpa come per legge con distrazione
Aversa, 10.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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