Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 807
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse legittima in quanto preceduta dalla notifica degli esiti del controllo automatizzato ex art.36bis D.P.R. 600/73 ed ex art.54bis D.P.R. 633/72. La comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione, non quando vi siano mancati o insufficienti versamenti delle somme esposte o divergenze tra quanto versato e dichiarato. Inoltre, l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.

  • Rigettato
    Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Il principio del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionato a pena di nullità, trova applicazione unicamente in presenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, e, dunque, non nei casi in cui si riscontri l'assenza di alcun margine di interpretazione. Nel caso di specie, l'Ufficio ha contestato alla società contribuente la mancata compilazione del relativo quadro RU, a fronte dell'utilizzo del credito d'imposta effettuato, e l'assoluta mancanza di riferimento alla tipologia del credito d'imposta, senza alcuna dimostrazione del possesso dei requisiti per poterne usufruire. La ricorrente non ha fornito in sede precontenziosa alcuna prova circa la tipologia del credito di imposta di cui intendeva beneficiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 807
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 807
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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