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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2836/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250002531205000 MODELLO UNICO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame, inviato il 24.04.2025, la società Società_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0002531205000 notificata il 28.02.2025 0010921253000 relativa ad Iva e Modello Unico/redditi anno 2021, eccependo, in particolare, la mancanza del presupposto impositivo;
l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva l'assoluta infondatezza della proposta impugnazione, osservando che il ruolo era stato preceduto dalla notifica degli esiti del controllo automatizzato ex art.36bis
D.P.R. 600/73 ed ex art.54bis D.P.R. 633/72, per cui la cartella di pagamento non costituiva il primo atto ricevuto dal contribuente;
aggiungeva che la comunicazione con cod. atto n. 0542222601 relativa agli esiti del controllo sul modello unico 2022 era stata inviata all'indirizzo pec del contribuente in data 02.07.2024 e che la comunicazione con cod. atto n.152432522401 relativa agli esiti del controllo sul modello IVA 2022 era stata inviata all'indirizzo pec in data 02.07.2024; rilevava che era stata riscontrata una irregolarità formale non essendo stati indicati nell'apposito quadro RU i crediti utilizzati in compensazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Deve rammentarsi che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche qualora non sia preceduta dall'avviso bonario di cui all'art.36-bis comma 3 del D.P.R. n.29 settembre
1973 n.600, nell'ipotesi in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione, ma soltanto mancati od insufficienti versamenti delle somme ivi esposte o divergenza tra il quantum versato e dichiarato (Cass.
n.1168/2021; Cass. n.33344/2019).
Ed invero, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione;
nel caso invece, di riscontrata regolarità dichiarativa, non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. n.3154/2015; Cass. n.42/2014; Cass. n.17396/2010; da ultimo,
Cass. n.5981/2024; Cass. n.18078/2024).
Deve aggiungersi che nel caso di comunicazione dell'esito della liquidazione, il relativo obbligo imposto all'Amministrazione Finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi invece di mera irregolarità
(Cass. n.17479/2019; Cass. n.13759/2016).
In buona sostanza, come anche evidenziato di recente dai giudici di legittimità, l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale, sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi (Cass. n.27724/2023 relativamente a un provvedimento emesso a seguito del controllo automatizzato previsto dall'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973).
Quanto poi alla possibile violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.6, comma quinto della legge n.212/2000, sanzionato a pena di nullità, questo trova applicazione, secondo il dettato normativo, unicamente in presenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, e, dunque, non nei casi in cui, come quello in oggetto, si riscontri l'assenza di alcun margine di interpretazione (in tal senso, Cass. n.8342/2012; Cass. n.15584/2014; Cass. n.12023/2015). Ciò posto, nella vicenda processuale scrutinata emerge, per come condivisibilmente evidenziato dall'Ufficio
e riscontrato dagli atti, che non è stato esposto il credito di imposta che si intendeva utilizzare nella dichiarazione precedente e nell'anno oggetto di liquidazione;
tale credito di imposta è stato oggetto di tassazione non risultando esso esistente nella dichiarazione relativa all'anno 2020.
In altri termini, l'Ufficio ha contestato alla società contribuente non soltanto la mancata compilazione del relativo quadro RU, a fronte dell'utilizzo del credito d'imposta effettuato, ma soprattutto l'assoluta mancanza di riferimento alla tipologia del credito d'imposta, senza alcuna dimostrazione del possesso dei requisiti per poterne usufruire.
D'altro canto, parte ricorrente, sebbene opportunamente convocato attraverso l'invio delle comunicazioni sopra menzionate, non ha fornito in sede precontenziosa alcuna prova circa la tipologia del credito di imposta di cui intendeva beneficiare.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2836/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250002531205000 MODELLO UNICO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame, inviato il 24.04.2025, la società Società_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0002531205000 notificata il 28.02.2025 0010921253000 relativa ad Iva e Modello Unico/redditi anno 2021, eccependo, in particolare, la mancanza del presupposto impositivo;
l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva l'assoluta infondatezza della proposta impugnazione, osservando che il ruolo era stato preceduto dalla notifica degli esiti del controllo automatizzato ex art.36bis
D.P.R. 600/73 ed ex art.54bis D.P.R. 633/72, per cui la cartella di pagamento non costituiva il primo atto ricevuto dal contribuente;
aggiungeva che la comunicazione con cod. atto n. 0542222601 relativa agli esiti del controllo sul modello unico 2022 era stata inviata all'indirizzo pec del contribuente in data 02.07.2024 e che la comunicazione con cod. atto n.152432522401 relativa agli esiti del controllo sul modello IVA 2022 era stata inviata all'indirizzo pec in data 02.07.2024; rilevava che era stata riscontrata una irregolarità formale non essendo stati indicati nell'apposito quadro RU i crediti utilizzati in compensazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Deve rammentarsi che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche qualora non sia preceduta dall'avviso bonario di cui all'art.36-bis comma 3 del D.P.R. n.29 settembre
1973 n.600, nell'ipotesi in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione, ma soltanto mancati od insufficienti versamenti delle somme ivi esposte o divergenza tra il quantum versato e dichiarato (Cass.
n.1168/2021; Cass. n.33344/2019).
Ed invero, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione;
nel caso invece, di riscontrata regolarità dichiarativa, non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. n.3154/2015; Cass. n.42/2014; Cass. n.17396/2010; da ultimo,
Cass. n.5981/2024; Cass. n.18078/2024).
Deve aggiungersi che nel caso di comunicazione dell'esito della liquidazione, il relativo obbligo imposto all'Amministrazione Finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi invece di mera irregolarità
(Cass. n.17479/2019; Cass. n.13759/2016).
In buona sostanza, come anche evidenziato di recente dai giudici di legittimità, l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale, sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi (Cass. n.27724/2023 relativamente a un provvedimento emesso a seguito del controllo automatizzato previsto dall'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973).
Quanto poi alla possibile violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.6, comma quinto della legge n.212/2000, sanzionato a pena di nullità, questo trova applicazione, secondo il dettato normativo, unicamente in presenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, e, dunque, non nei casi in cui, come quello in oggetto, si riscontri l'assenza di alcun margine di interpretazione (in tal senso, Cass. n.8342/2012; Cass. n.15584/2014; Cass. n.12023/2015). Ciò posto, nella vicenda processuale scrutinata emerge, per come condivisibilmente evidenziato dall'Ufficio
e riscontrato dagli atti, che non è stato esposto il credito di imposta che si intendeva utilizzare nella dichiarazione precedente e nell'anno oggetto di liquidazione;
tale credito di imposta è stato oggetto di tassazione non risultando esso esistente nella dichiarazione relativa all'anno 2020.
In altri termini, l'Ufficio ha contestato alla società contribuente non soltanto la mancata compilazione del relativo quadro RU, a fronte dell'utilizzo del credito d'imposta effettuato, ma soprattutto l'assoluta mancanza di riferimento alla tipologia del credito d'imposta, senza alcuna dimostrazione del possesso dei requisiti per poterne usufruire.
D'altro canto, parte ricorrente, sebbene opportunamente convocato attraverso l'invio delle comunicazioni sopra menzionate, non ha fornito in sede precontenziosa alcuna prova circa la tipologia del credito di imposta di cui intendeva beneficiare.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna