Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2025, proposto da
IF AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della revoca del 10.3.25 del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 02/08/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 2 agosto 2022 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze del sig. UI BR, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, tenuto conto della irreperibilità e della indisponibilità del primigenio datore di lavoro istante a tener fede agli impegni assunti, il ricorrente provvedeva in ogni caso a rinvenire una nuova occasione lavorativa, sebbene con diverso datore di lavoro.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio datore.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare rimarcando la mancata valorizzazione della attività lavorativa iniziata dal ricorrente, tenuto conto che la emanazione del provvedimento di revoca era intervenuto peraltro a distanza considerevole dalla adozione del primigenio nulla osta.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 4 marzo 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli nell’agosto 2022;
- del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca;
la Autorità, a fronte del nulla osta all’ingresso del 2 agosto 2022, solo diversi anni dopo ha provveduto alla certazione dei presupposti di fatto, di ben chiara ed immediata percepibilità, posti a fondamento del gravato provvedimento;
- il decorso di tale spatium temporis -quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per quasi tre anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa, in data 16 aprile 2025 (cfr., altresì, le proroghe poscia intervenute e le buste paga versate in atti).
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente ha allegato, e documentato, nel corso del presente procedimento giurisdizionale l’effettivo inizio di un rapporto lavorativo.
2.2.2. Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, indi, a valutare la possibilità di riesaminare la fattispecie, rilasciando un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN LL, Presidente
OC AM, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | AN LL |
IL SEGRETARIO