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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3525/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3525/2025 tra
Pt_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,46 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSI DANIELE Pt_1 Per l'avv. ELISA LUCHI in sostituzione dell'avv. SALERNO ELISA Controparte_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti. L'avv. Rossi rileva che non ha peegio in questo rito il foro di estinzione dell'obbligazione e che non può operare il foro di Firenze quale luogo del cantiere in cui ha operato il lavoratore, essendo decorsi più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, cessazione avvenuta a gennaio 2024 a fronte di un ricorso monitorio depositato a marzo 2025; insiste quindi preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio e, per il resto, si riporta alle difese e conclusioni del ricorso e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. L'avv. Luchi contesta l'eccezione di incompetenza per territorio per le ragioni esposte in memoria difensiva;
nel merito si riporta alle difese e alle conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,44, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3525/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI DANIELE, elettivamente domiciliata Pt_1 P.IVA_1 in VIA LIBERTA' 80 PORTICI (NA) presso il difensore avv. ROSSI DANIELE Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALERNO ELISA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 270 GUARDAVALLE MARINA (CZ) presso il difensore avv. SALERNO ELISA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1161/2025, con il quale Parte_1
è stato ingiunto alla stessa di pagare immediatamente ad l'importo lordo di € 836,16 Controparte_1
(oltre accessori e spese di lite) a titolo di TFR in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 24.1.2022 al 21.1.2024.
La società opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Firenze, in funzione di giudice del lavoro, per essere territorialmente competente il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavato (essendo il rapporto di lavoro sorto a Torre del Greco) ovvero il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro (essendo a Portici la sede legale dell'azienda); nel merito, ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – la revoca del decreto ingiuntivo opposto per “infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo e la mancanza di prova”, per “incertezza del credito fatto valere” e, comunque, per “compensazione tra i danni causati dal dipendente e le somme allo stesso spettanti a titolo di TFR”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 per territorio, nonché delle difese in merito a sostegno del ricorso in opposizione;
ha concluso per il rigetto del ricorso medesimo e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e per la condanna della società ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendo non necessaria un'autonoma pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata in ricorso).
***
Eccezione di incompetenza per territorio
E' da premettere l'inapplicabilità alle controversie di lavoro del foro relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c., come invece invocato da parte opposta, dal momento che “Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione "il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall'art.
413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413” (Cass., 3117/2009).
Passando ad esaminare gli alternativi criteri di collegamento di cui all'art. 413 c.p.c., si rileva che nel caso di specie:
a) l'azienda coincide pacificamente con la sede legale della resistente in Portici (NA).
b) Il rapporto di lavoro cui attiene il TFR domandato in sede monitoria ha fonte nella comunicazione di assunzione a tempo determinato datata 28.12.2022 ed avente decorrenza dal 2.1.2023 (doc. 2 fasc. monitorio), rapporto di lavoro risolto in data 21.1.2024 per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 3 fasc. monitorio, da cui risulta che tale rapporto, inizialmente avente scadenza al
30.6.2023, era stato prorogato fino al 30.6.2024), mentre non rileva il diverso e precedente rapporto intercorso tra le parti dal 24.1.2022 al 28.2.2022 e fondato sul contratto di lavoro intermittente sottoscritto il 24.1.2022 (doc. 1 fasc. monitorio).
Poiché il rapporto di lavoro ha fonte in tale comunicazione di assunzione, ma - al tempo stesso -
l'apposizione della sottoscrizione solo da parte del datore di lavoro non fornisce prova del luogo di origine del rapporto, non trova applicazione la regola ex art. 1327 c.c. del luogo in cui ha avuto inizio la esecuzione della prestazione, divenendo piuttosto non utilizzabile il criterio del foro del contratto (cfr.,
Cass., ord., 6218/2003).
c) Quanto al criterio della dipendenza, la più recente giurisprudenza ha precisato che “ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all'art. 413 c.p.c. (che rappresenta un criterio alternativo e concorrente con gli altri per l'individuazione del giudice), nella più recente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa
(Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013)” (Cass., ord., 3270/2024).
La circostanza – pacifica – che abbia lavorato come autista “in relazione al cantiere di Firenze” CP_1
(così pag. 2 del ricorso in opposizione) nell'ambito dell'appalto che (società di distribuzione) Parte_1 aveva con (vd. pag. 3 del ricorso in opposizione) permette di ritenere che in tale città il CP_2 lavoratore fosse addetto (quanto meno) con il furgone aziendale all'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, al conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass., 11320/2014), circostanza sufficiente – anche in difetto di una “struttura operativa” e di un “rappresentante in grado di stare in giudizio” (come rilevato dalla società opponente nel proprio ricorso) – per ritenere integrata una dipendenza ai sensi dell'art. 413 c.p.c. (cfr., anche Cass., 26081/2023, secondo cui è dipendenza aziendale la sede di proprietà dell'impresa committente ove il dipendente dell'impresa appaltata abbia, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi dii luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore).
Grazie a tale ultimo criterio di collegamento, quindi, sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito e l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata deve essere respinta.
A ciò non osta la previsione del comma 3 dell'art. 413 c.p.c., in quanto “la cessazione” presa in considerazione dalla norma è quella relativa alla dipendenza e non al rapporto di lavoro, per cui è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del e CP_1 quella di introduzione del giudizio monitorio, in difetto di allegazione e prova della cessazione della dipendenza aziendale cui egli è stato adibito.
Merito. Eccezione di compensazione
Il credito rivendicato dal trova dimostrazione, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, CP_1 nella CUD 2025 (doc. 4 fasc. monitorio) che, in quanto documento proveniente dal datore di lavoro, ha natura confessoria.
Sono quindi infondate le doglianze espresse in ricorso circa la mancanza di prova del credito fatto valere e l'assenza per esso dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (anche considerato, sotto quest'ultimo profilo, la pacifica e documentata cessazione del rapporto di lavoro alla data del
24.1.2024: doc. 3 fasc. monitorio).
Infondata è, altresì, l'eccezione di compensazione (cd. impropria), avente ad oggetto la somma di €
500,00 corrispondente alla franchigia assicurativa relativa al sinistro stradale verificatosi in data
22.12.2023, quando il era alla guida del veicolo aziendale tg FF417NE: il lavoratore ha CP_1 disconosciuto l'evento, negando la propria responsabilità (doc. 3 fasc. opponente) e in questa sede non vi è (né è stata chiesta) prova della responsabilità (anche solo concorrente) del nella causazione CP_1 del sinistro.
Quanto precede è assorbente ai fini del rigetto dell'eccezione di compensazione.
Spese di lite e domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La palese infondatezza delle contestazioni nel merito danno conto di una condotta processuale connotata da colpa grave, che legittima ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condanna a titolo risarcitorio per lite temeraria per l'importo determinato equitativamente in € 100,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1161/2025, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) condanna a pagare ex art. 96, comma 3, c.p.c. all'opposto , a titolo Parte_1 Controparte_1 risarcitorio, la somma di € 100,00;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 321,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, avv. Elisa Salerno, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3525/2025 tra
Pt_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,46 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSI DANIELE Pt_1 Per l'avv. ELISA LUCHI in sostituzione dell'avv. SALERNO ELISA Controparte_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti. L'avv. Rossi rileva che non ha peegio in questo rito il foro di estinzione dell'obbligazione e che non può operare il foro di Firenze quale luogo del cantiere in cui ha operato il lavoratore, essendo decorsi più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, cessazione avvenuta a gennaio 2024 a fronte di un ricorso monitorio depositato a marzo 2025; insiste quindi preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio e, per il resto, si riporta alle difese e conclusioni del ricorso e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. L'avv. Luchi contesta l'eccezione di incompetenza per territorio per le ragioni esposte in memoria difensiva;
nel merito si riporta alle difese e alle conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,44, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3525/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI DANIELE, elettivamente domiciliata Pt_1 P.IVA_1 in VIA LIBERTA' 80 PORTICI (NA) presso il difensore avv. ROSSI DANIELE Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALERNO ELISA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 270 GUARDAVALLE MARINA (CZ) presso il difensore avv. SALERNO ELISA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1161/2025, con il quale Parte_1
è stato ingiunto alla stessa di pagare immediatamente ad l'importo lordo di € 836,16 Controparte_1
(oltre accessori e spese di lite) a titolo di TFR in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 24.1.2022 al 21.1.2024.
La società opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Firenze, in funzione di giudice del lavoro, per essere territorialmente competente il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavato (essendo il rapporto di lavoro sorto a Torre del Greco) ovvero il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro (essendo a Portici la sede legale dell'azienda); nel merito, ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – la revoca del decreto ingiuntivo opposto per “infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo e la mancanza di prova”, per “incertezza del credito fatto valere” e, comunque, per “compensazione tra i danni causati dal dipendente e le somme allo stesso spettanti a titolo di TFR”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 per territorio, nonché delle difese in merito a sostegno del ricorso in opposizione;
ha concluso per il rigetto del ricorso medesimo e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e per la condanna della società ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendo non necessaria un'autonoma pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata in ricorso).
***
Eccezione di incompetenza per territorio
E' da premettere l'inapplicabilità alle controversie di lavoro del foro relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c., come invece invocato da parte opposta, dal momento che “Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione "il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall'art.
413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413” (Cass., 3117/2009).
Passando ad esaminare gli alternativi criteri di collegamento di cui all'art. 413 c.p.c., si rileva che nel caso di specie:
a) l'azienda coincide pacificamente con la sede legale della resistente in Portici (NA).
b) Il rapporto di lavoro cui attiene il TFR domandato in sede monitoria ha fonte nella comunicazione di assunzione a tempo determinato datata 28.12.2022 ed avente decorrenza dal 2.1.2023 (doc. 2 fasc. monitorio), rapporto di lavoro risolto in data 21.1.2024 per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 3 fasc. monitorio, da cui risulta che tale rapporto, inizialmente avente scadenza al
30.6.2023, era stato prorogato fino al 30.6.2024), mentre non rileva il diverso e precedente rapporto intercorso tra le parti dal 24.1.2022 al 28.2.2022 e fondato sul contratto di lavoro intermittente sottoscritto il 24.1.2022 (doc. 1 fasc. monitorio).
Poiché il rapporto di lavoro ha fonte in tale comunicazione di assunzione, ma - al tempo stesso -
l'apposizione della sottoscrizione solo da parte del datore di lavoro non fornisce prova del luogo di origine del rapporto, non trova applicazione la regola ex art. 1327 c.c. del luogo in cui ha avuto inizio la esecuzione della prestazione, divenendo piuttosto non utilizzabile il criterio del foro del contratto (cfr.,
Cass., ord., 6218/2003).
c) Quanto al criterio della dipendenza, la più recente giurisprudenza ha precisato che “ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all'art. 413 c.p.c. (che rappresenta un criterio alternativo e concorrente con gli altri per l'individuazione del giudice), nella più recente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa
(Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013)” (Cass., ord., 3270/2024).
La circostanza – pacifica – che abbia lavorato come autista “in relazione al cantiere di Firenze” CP_1
(così pag. 2 del ricorso in opposizione) nell'ambito dell'appalto che (società di distribuzione) Parte_1 aveva con (vd. pag. 3 del ricorso in opposizione) permette di ritenere che in tale città il CP_2 lavoratore fosse addetto (quanto meno) con il furgone aziendale all'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, al conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass., 11320/2014), circostanza sufficiente – anche in difetto di una “struttura operativa” e di un “rappresentante in grado di stare in giudizio” (come rilevato dalla società opponente nel proprio ricorso) – per ritenere integrata una dipendenza ai sensi dell'art. 413 c.p.c. (cfr., anche Cass., 26081/2023, secondo cui è dipendenza aziendale la sede di proprietà dell'impresa committente ove il dipendente dell'impresa appaltata abbia, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi dii luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore).
Grazie a tale ultimo criterio di collegamento, quindi, sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito e l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata deve essere respinta.
A ciò non osta la previsione del comma 3 dell'art. 413 c.p.c., in quanto “la cessazione” presa in considerazione dalla norma è quella relativa alla dipendenza e non al rapporto di lavoro, per cui è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del e CP_1 quella di introduzione del giudizio monitorio, in difetto di allegazione e prova della cessazione della dipendenza aziendale cui egli è stato adibito.
Merito. Eccezione di compensazione
Il credito rivendicato dal trova dimostrazione, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, CP_1 nella CUD 2025 (doc. 4 fasc. monitorio) che, in quanto documento proveniente dal datore di lavoro, ha natura confessoria.
Sono quindi infondate le doglianze espresse in ricorso circa la mancanza di prova del credito fatto valere e l'assenza per esso dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (anche considerato, sotto quest'ultimo profilo, la pacifica e documentata cessazione del rapporto di lavoro alla data del
24.1.2024: doc. 3 fasc. monitorio).
Infondata è, altresì, l'eccezione di compensazione (cd. impropria), avente ad oggetto la somma di €
500,00 corrispondente alla franchigia assicurativa relativa al sinistro stradale verificatosi in data
22.12.2023, quando il era alla guida del veicolo aziendale tg FF417NE: il lavoratore ha CP_1 disconosciuto l'evento, negando la propria responsabilità (doc. 3 fasc. opponente) e in questa sede non vi è (né è stata chiesta) prova della responsabilità (anche solo concorrente) del nella causazione CP_1 del sinistro.
Quanto precede è assorbente ai fini del rigetto dell'eccezione di compensazione.
Spese di lite e domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La palese infondatezza delle contestazioni nel merito danno conto di una condotta processuale connotata da colpa grave, che legittima ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condanna a titolo risarcitorio per lite temeraria per l'importo determinato equitativamente in € 100,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1161/2025, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) condanna a pagare ex art. 96, comma 3, c.p.c. all'opposto , a titolo Parte_1 Controparte_1 risarcitorio, la somma di € 100,00;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 321,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, avv. Elisa Salerno, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.