Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2026, proposto da
PA UG NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
dell’illegittimo silenzio/inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno quale “remote worker”, trasmessa in data 9 giugno 2025 mediante kit postale;
e per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. NT, cittadino americano, è un c.d. remote worker ovverosia un lavoratore che svolge la sua attività lavorativa da remoto, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, condizione che è oggetto delle previsioni di cui all’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 296 del 1998, che disciplina il c.d. visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto, ovverosia una tipologia di visto rivolto ai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata (come nel caso del Sig. NT), attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Proprio in ragione di ciò l’odierno ricorrente è entrato in area Schenghen con apposito visto e ha chiesto, in data 9 giugno 2025, il rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando, come indicato dalla Questura, il kit postale nel quale ha riportato il codice “17” <<lavoro casi particolari>>.
Nonostante la formale diffida del 5 dicembre 2025, il ricorrente non ha, però, ottenuto alcun riscontro e in ragione di ciò ha notificato il ricorso in esame per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, deducendo la violazione sia delle norme che regolano lo specifico procedimento preordinato al rilascio del permesso di soggiorno, sia della disciplina generale del procedimento amministrativo.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per rappresentare come non sussista più alcuna inerzia, dal momento che, il giorno stesso della notifica del ricorso, la Questura ha chiesto al ricorrente di integrare la documentazione con un’assicurazione rinnovata e copia del contratto di lavoro in essere. Tale documentazione è stata tempestivamente prodotta il 16 febbraio 2026 e, dunque, allo stato, il “titolo è attualmente in fase di lavorazione”.
Conseguentemente, alla camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Al Collegio non rimane, dunque, che prendere atto di ciò, imputando le spese del giudizio all’Amministrazione, soccombente virtuale, attesa l’immotivata inerzia sino alla notificazione del ricorso, disponendone la liquidazione a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti, con liquidazione a favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
MA OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | LO EN |
IL SEGRETARIO