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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2814/2018 R.G.
promossa da
- nata a [...] il 13,04,70, c.f. Parte_1 C.F._1
conla rappresentanza e la difesa dell'Avv. Teresa Magro
[...]
- Parte attrice- contro
• nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Rosario Idà
[...]
- Parte convenuta- avente ad oggetto: “nullità o risoluzione compravendita.”
***
Giusta provvedimento emesso in data 10.04.25 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice Parte_1
così concludeva:
[...] Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
“In via preliminare
o Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita rogato in data
20 luglio 2015 innanzi al Dott. , notaio in Siracusa, ai sensi e Persona_1 per gli effetti dell'art. 1325 c.c.;
o Conseguentemente e per l'effetto disporre e ordinare alla convenuta la restituzione all'attrice dell'unità immobiliare meglio specificata in narrativa.
In via del tutto subordinata
o Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita rogato in data 20 luglio 2015 innanzi al Dott. , notaio in Siracusa, per Persona_1 inadempimento dell'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; conseguentemente e per l'effetto, disporre e ordinare alla convenuta la restituzione all'attrice dell'unità immobiliare meglio specificata in narrativa.
o Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
• Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
• Alla prima udienza del 22.01.19, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, poi conclusosi negativamente.
• A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art 183 cpc veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
• Con provvedimento in data 10.04.25 questo Giudice introitava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
• Entrambe le parti hanno quindi depositato rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVAZIONI
1. Risulta dagli atti del giudizio che con atto pubblico in data 20.07.15 Notaio
, parte attrice ha venduto a parte convenuta il terreno agricolo sito in Per_1 agro di Siracusa, contrada Cardinale-Mangiapicca, esteso 1.928 mq, con relativo fabbricato, rispettivamente in catasto così censiti: fg. 48, p.lla 514, agrumeto, classe 3, Hа. 00.19.28, R.D. euro 60,24, R.A. euro 28,88 (terreno) e fg. 48, p.lla
495 (fabbricato). Il prezzo convenuto per la vendita fu pattuito in euro 3.000, importo pagato tramite assegno bancario n. 0890293261-00 intestato alla parte venditrice. L'atto pubblico contiene quietanza di pagamento.
2. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice chiedeva, in via principale, dichiararsi nullo il contratto in parola per difetto di causa. In subordine la risoluzione del contratto. A sostegno delle domande parte attrice sosteneva che subito dopo l'atto di vendita, avendo la convenuta (nipote del marito) manifestato momentanee difficoltà economiche, aveva essa venditrice restituito l'assegno bancario corrisposto a titolo di prezzo alla acquirente, la quale ultima si era impegnata al pagamento del prezzo di vendita in un momento successivo, pagamento poi, a dire della parte attrice, mai avvenuto. Sul punto l'attrice produce una certificazione rilasciata dalla Banca trattaria con cui si attesta che l'assegno indicato nell'atto di pubblico non risulta esser stato negoziato.
3. La prima domanda, di declaratoria di nullità della compravendita, va rigettata in quanto infondata. E, noto che la vendita è un contratto a effetti reali, perché il suo principale effetto è il trasferimento della proprietà di un bene (o di un altro diritto) dal venditore all'acquirente al momento del perfezionamento del contratto, non essendo necessaria la consegna materiale del bene. In altre parole, il contratto di vendita si perfeziona per effetto del solo consenso manifestato pag. 2/4 dalle parti, non richiedendosi né la traditio, né l'effettivo pagamento. Nel caso che ci occupa, presenti sono tutti i requisiti del contratto: l'oggetto e la forma;
il consenso, e la causa. Invero, la causa -ovvero lo scambio della merce col prezzo- ben esiste. E pure ben esiste il consenso, stante che la stessa parte attrice afferma che, solo dopo la vendita, l'acquirente le avrebbe richiesto, sostanzialmente, di non incassare l'assegno consegnato quale pagamento del prezzo. In sostanza, il contrasto tra le parti attiene ad un momento successivo alla vendita, e precisamente verte sulla questione se il prezzo sia stato o meno pagato. Gli elementi essenziali del contratto (v. art. 1325 c.c.) sono quindi tutti presenti, onde infondata è la domanda di declaratoria della sua nullità.
4. Solo con comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, parte attrice sostiene la diversa tesi della nullità del contratto di vendita per l'irrisorietà del prezzo pattuito tra le parti (euro 3.000) a fronte di un prezzo reale di stima ben più elevato (come da perizia di parte prodotta con memoria 183/2 cpc). La domanda della nullità del contratto per irrisorietà del prezzo risulta inammissibile in quanto tardivamente avanzata, e risulta comunque infondata: ed infatti, è l'art. 1448 c.c. che prevede la rescissione ultra dimidium. Ma detta norma richiede lo stato di bisogno della parte venditrice, mentre, nella prospettazione della stessa, semmai bisognevole era l'acquirente…
5. Con sua seconda domanda, subordinata alla prima, parte attrice chiede pronunciarsi la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Avverso detta domanda, l'acquirente- convenuta rileva che il prezzo pattuito di euro 3.000 è stato corrisposto tramite assegno di conto corrente indicato nell'atto, assegno regolarmente consegnato alla venditrice al momento della stipula, come risulta dalla quietanza liberatoria rilasciata in sede di atto pubblico. Ancora, parte convenuta contesta fermamente l'avvenuta restituzione dell'assegno, rilevando che il mancato incasso dell'assegno è circostanza addebitale esclusivamente all'attrice. Ora, in tema di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, per pacifica giurisprudenza “l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica , in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello
pag. 3/4 stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento
(v. Cass. Civ. 05.11.2024 n 28418 e v. Cass. Civ. 30.07.2009 n.17749).
Nel caso di specie, l'attrice ha sì documentato (con dichiarazione della il CP_2 mancato incasso dell'assegno. Ma nulla ha provato circa la restituzione del detto assegno alla convenuta.
Del resto, secondo la stessa prospettazione attorea, solo dopo la vendita avrebbe la venditrice restituito l'assegno alla compratrice, sostanzialmente pattuendo una moratoria in punto al pagamento del debito.
Per effetto di quanto sopra non vi è prova circa l'inadempimento della parte acquirente, che, consegnando l'assegno, come risulta da atto pubblico, ha adempiuto il suo obbligo come acquirente. Donde la domanda risolutoria di parte attrice va rigettata.
E, appena il caso di rilevare che diverso esito avrebbe potuto avere una domanda di adempimento, che però, come detto, non è stata mai esperita.
Tutte le ragioni sopra rassegnate, ovvero l'irrisorietà del prezzo pattuito per la compravendita, il mancato incasso dell'assegno consegnato dall'acquirente quale adempimento della propria prestazione, e comunque l'assenza di buona fede in capo alla parte convenuta, inducono questo Giudice, al di là dell'esito del giudizio, a compensare le spese tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2814/2018 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
• Compensa, per quanto in parte motiva, le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa, in data 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2814/2018 R.G.
promossa da
- nata a [...] il 13,04,70, c.f. Parte_1 C.F._1
conla rappresentanza e la difesa dell'Avv. Teresa Magro
[...]
- Parte attrice- contro
• nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Rosario Idà
[...]
- Parte convenuta- avente ad oggetto: “nullità o risoluzione compravendita.”
***
Giusta provvedimento emesso in data 10.04.25 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice Parte_1
così concludeva:
[...] Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
“In via preliminare
o Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita rogato in data
20 luglio 2015 innanzi al Dott. , notaio in Siracusa, ai sensi e Persona_1 per gli effetti dell'art. 1325 c.c.;
o Conseguentemente e per l'effetto disporre e ordinare alla convenuta la restituzione all'attrice dell'unità immobiliare meglio specificata in narrativa.
In via del tutto subordinata
o Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita rogato in data 20 luglio 2015 innanzi al Dott. , notaio in Siracusa, per Persona_1 inadempimento dell'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; conseguentemente e per l'effetto, disporre e ordinare alla convenuta la restituzione all'attrice dell'unità immobiliare meglio specificata in narrativa.
o Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
• Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
• Alla prima udienza del 22.01.19, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, poi conclusosi negativamente.
• A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art 183 cpc veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
• Con provvedimento in data 10.04.25 questo Giudice introitava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
• Entrambe le parti hanno quindi depositato rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVAZIONI
1. Risulta dagli atti del giudizio che con atto pubblico in data 20.07.15 Notaio
, parte attrice ha venduto a parte convenuta il terreno agricolo sito in Per_1 agro di Siracusa, contrada Cardinale-Mangiapicca, esteso 1.928 mq, con relativo fabbricato, rispettivamente in catasto così censiti: fg. 48, p.lla 514, agrumeto, classe 3, Hа. 00.19.28, R.D. euro 60,24, R.A. euro 28,88 (terreno) e fg. 48, p.lla
495 (fabbricato). Il prezzo convenuto per la vendita fu pattuito in euro 3.000, importo pagato tramite assegno bancario n. 0890293261-00 intestato alla parte venditrice. L'atto pubblico contiene quietanza di pagamento.
2. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice chiedeva, in via principale, dichiararsi nullo il contratto in parola per difetto di causa. In subordine la risoluzione del contratto. A sostegno delle domande parte attrice sosteneva che subito dopo l'atto di vendita, avendo la convenuta (nipote del marito) manifestato momentanee difficoltà economiche, aveva essa venditrice restituito l'assegno bancario corrisposto a titolo di prezzo alla acquirente, la quale ultima si era impegnata al pagamento del prezzo di vendita in un momento successivo, pagamento poi, a dire della parte attrice, mai avvenuto. Sul punto l'attrice produce una certificazione rilasciata dalla Banca trattaria con cui si attesta che l'assegno indicato nell'atto di pubblico non risulta esser stato negoziato.
3. La prima domanda, di declaratoria di nullità della compravendita, va rigettata in quanto infondata. E, noto che la vendita è un contratto a effetti reali, perché il suo principale effetto è il trasferimento della proprietà di un bene (o di un altro diritto) dal venditore all'acquirente al momento del perfezionamento del contratto, non essendo necessaria la consegna materiale del bene. In altre parole, il contratto di vendita si perfeziona per effetto del solo consenso manifestato pag. 2/4 dalle parti, non richiedendosi né la traditio, né l'effettivo pagamento. Nel caso che ci occupa, presenti sono tutti i requisiti del contratto: l'oggetto e la forma;
il consenso, e la causa. Invero, la causa -ovvero lo scambio della merce col prezzo- ben esiste. E pure ben esiste il consenso, stante che la stessa parte attrice afferma che, solo dopo la vendita, l'acquirente le avrebbe richiesto, sostanzialmente, di non incassare l'assegno consegnato quale pagamento del prezzo. In sostanza, il contrasto tra le parti attiene ad un momento successivo alla vendita, e precisamente verte sulla questione se il prezzo sia stato o meno pagato. Gli elementi essenziali del contratto (v. art. 1325 c.c.) sono quindi tutti presenti, onde infondata è la domanda di declaratoria della sua nullità.
4. Solo con comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, parte attrice sostiene la diversa tesi della nullità del contratto di vendita per l'irrisorietà del prezzo pattuito tra le parti (euro 3.000) a fronte di un prezzo reale di stima ben più elevato (come da perizia di parte prodotta con memoria 183/2 cpc). La domanda della nullità del contratto per irrisorietà del prezzo risulta inammissibile in quanto tardivamente avanzata, e risulta comunque infondata: ed infatti, è l'art. 1448 c.c. che prevede la rescissione ultra dimidium. Ma detta norma richiede lo stato di bisogno della parte venditrice, mentre, nella prospettazione della stessa, semmai bisognevole era l'acquirente…
5. Con sua seconda domanda, subordinata alla prima, parte attrice chiede pronunciarsi la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Avverso detta domanda, l'acquirente- convenuta rileva che il prezzo pattuito di euro 3.000 è stato corrisposto tramite assegno di conto corrente indicato nell'atto, assegno regolarmente consegnato alla venditrice al momento della stipula, come risulta dalla quietanza liberatoria rilasciata in sede di atto pubblico. Ancora, parte convenuta contesta fermamente l'avvenuta restituzione dell'assegno, rilevando che il mancato incasso dell'assegno è circostanza addebitale esclusivamente all'attrice. Ora, in tema di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, per pacifica giurisprudenza “l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica , in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello
pag. 3/4 stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento
(v. Cass. Civ. 05.11.2024 n 28418 e v. Cass. Civ. 30.07.2009 n.17749).
Nel caso di specie, l'attrice ha sì documentato (con dichiarazione della il CP_2 mancato incasso dell'assegno. Ma nulla ha provato circa la restituzione del detto assegno alla convenuta.
Del resto, secondo la stessa prospettazione attorea, solo dopo la vendita avrebbe la venditrice restituito l'assegno alla compratrice, sostanzialmente pattuendo una moratoria in punto al pagamento del debito.
Per effetto di quanto sopra non vi è prova circa l'inadempimento della parte acquirente, che, consegnando l'assegno, come risulta da atto pubblico, ha adempiuto il suo obbligo come acquirente. Donde la domanda risolutoria di parte attrice va rigettata.
E, appena il caso di rilevare che diverso esito avrebbe potuto avere una domanda di adempimento, che però, come detto, non è stata mai esperita.
Tutte le ragioni sopra rassegnate, ovvero l'irrisorietà del prezzo pattuito per la compravendita, il mancato incasso dell'assegno consegnato dall'acquirente quale adempimento della propria prestazione, e comunque l'assenza di buona fede in capo alla parte convenuta, inducono questo Giudice, al di là dell'esito del giudizio, a compensare le spese tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2814/2018 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
• Compensa, per quanto in parte motiva, le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa, in data 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4