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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2024, n. 31187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31187 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NU CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta ID IO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31187 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 04/07/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento (per motivi esclusivamente procedurali e limitatamente alla posizione di NU RD), della sentenza con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato in abbreviato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., giudicata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate, in concorso con di DI PA Gerardo, per il tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. di un autofurgone e del materiale ivi contenuto, di proprietà di FI HA, parcheggiato sulla pubblica via, mediante forzatura della serratura del portellone scorrevole laterale destro (in Orta Nova, il 13/3/2015 con la recidiva reiterata), ha confermato la sentenza appellata. 2. Il giudice del rinvio ha rigettato il gravame, rilevando, quanto alla prova della penale responsabilità, come la stessa emergesse da un complesso univocamente indiziario, ricavabile dal verbale di arresto operato dai Carabinieri (l'imputato e il complice venivano bloccati mentre tentavano di fuggire all'arrivo della volante, a 50 metri dal furgone, trovato con il portellone semi aperto e il cilindretto di chiusura forzato e il NU era stato trovato in possesso di un cacciavite con la punta leggermente piegata). Le immagini di videosorveglianza di un locale ubicato nelle vicinanze, pur non ritraenti la condotta predatoria, avevano però consentito di accertare la presenza sul posto degli imputati, ritraendoli mentre si avvicendavano verso il mezzo, scambiandosi il cacciavite. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto corretto il giudizio di sussistenza della maggiore pericolosità espressa con la condotta, a fronte di due precedenti penali ritenuti significativi, essendo stata la recidiva specifica già dichiarata in occasione della seconda condanna, tenuto anche conto delle modalità della condotta (i due avendo tentato la fuga e dimostrato una notevole intensità del dolo), tali da far escludere la mera occasionalità della ricaduta criminosa. Alla stregua dei medesimi elementi, poi, sono state negate le generiche, la complessiva gravità del reato non consentendo neppure un bilanciamento più favorevole tra gli elementi circostanziali, considerata la prossimità della pena al minimo edittale. 3. La difesa del NU ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie travisamento di prova decisiva, rilevando un'asserita discrasia tra quanto affermato dai carabinieri nel verbale di arresto e quanto emerso dall'annotazione dei vigili urbani che avevano allertato i primi, costoro non avendo fatto menzione tkun tentativo di fuga del NU e del DI PA, avendo dato atto solo del fatto che i due si erano diretti a passo veloce verso una piazza, per essere poi bloccati dai carabinieri. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che la stessa Corte d'appello, in maniera contraddittoria, avrebbe riconosciuto che le immagini del sistema di videosorveglianza non avevano ripreso il momento esatto del tentativo di furto, pur affermando l'assoluta chiarezza degli elementi indiziari. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al diniego delle generiche e al giudizio di 2 comparazione tra gli elementi circostanziali. Quanto alle generiche, la difesa ne ha sostenuto la riconoscibilità, per la non particolare gravità del fatto, valutata la personalità dell'imputato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, sarebbe gravato solo da due precedenti non gravi, né allarmanti per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Di qui l'asserito errore dell'imputazione nella quale si è contestata la recidiva reiterata, laddove al più vi sarebbe quella semplice, la seconda condanna considerata dalla Corte territoriale inerendo a una guida senza patente ormai depenalizzata. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto ID IO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo é manifestamente infondato. La difesa ha preteso di ricavare un travisamento della prova in un caso di doppia sentenza conforme al di fuori dei limiti nei quali tale vizio motivazionale è deducibile in sede di legittimità. Infatti, la percezione dell'atteggiamento dei due fermati da parte delle forze dell'ordine costituisce giudizio di fatto, sul quale la Corte di merito ha fornito una spiegazione del tutto congrua, facendo riferimento all'atto di PG nel quale sono riflessi gli accertamenti compiuti a seguito dell'intervento, sollecitato, secondo quanto affermato dalla stessa difesa, dai vigili urbani che, dunque, non hanno partecipato alle fasi dell'arresto vero e proprio). Va, dunque, esclusa la rilevata contraddittorietà del ragionamento probatorio censurato, ciò anche con riferimento all'affermazione che dalle immagini del sistema di sorveglianza non si ricavava la scena del tentativo di furto, pur essendo stati i due correi ripresi nell'atto di avvicendarsi presso il furgone con un cacciavite in mano. Le doglianze, in definitiva, si traducono in una rilettura delle risultanze con invito a questa Corte a sovrapporre una spiegazione di esse che si pretende più corretta e convincente, ciò che, per l'appunto, è precluso in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), alla quale sono estranei la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Intanto, la censura che riguarda la recidiva è inammissibile, siccome prospettata in termini solo generici con l'appello, senza riferimento ai temi specifici introdotti con il ricorso (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01). Infatti, a pag. 2 del gravame, la difesa aveva 3 contestato, neppure in maniera argomentata (cosicché il motivo era inammissibile siccome generico) che il reato fosse espressivo di una maggiore pericolosità, in questa sede censurando la ritenuta recidiva reiterata (di cui all'imputazione), il secondo reato essendo stato depenalizzato. Tuttavia, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01; sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). In applicazione di tale principio, in un caso analogo, si è ritenuto non deducibile, per la prima volta con il ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, era stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Allo stesso modo, sempre in tema di recidiva, non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d'appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra-quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, De Matteis, Rv. 281813-01). Infine, quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione, consta ampia giustificazione del diniego delle prime e del contenimento del secondo in termini di sola equivalenza, cosicché, a tal riguardo, pare sufficiente rilevare che le censure non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 luglio 2024 La Consigliera est. Il Pr ente LL PP AL R., Dovere DEposirmo cANcEffirk r LU6. 4 3 ogg:, Il Fu iudiziario Dr. G NA
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta ID IO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31187 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 04/07/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento (per motivi esclusivamente procedurali e limitatamente alla posizione di NU RD), della sentenza con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato in abbreviato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., giudicata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate, in concorso con di DI PA Gerardo, per il tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. di un autofurgone e del materiale ivi contenuto, di proprietà di FI HA, parcheggiato sulla pubblica via, mediante forzatura della serratura del portellone scorrevole laterale destro (in Orta Nova, il 13/3/2015 con la recidiva reiterata), ha confermato la sentenza appellata. 2. Il giudice del rinvio ha rigettato il gravame, rilevando, quanto alla prova della penale responsabilità, come la stessa emergesse da un complesso univocamente indiziario, ricavabile dal verbale di arresto operato dai Carabinieri (l'imputato e il complice venivano bloccati mentre tentavano di fuggire all'arrivo della volante, a 50 metri dal furgone, trovato con il portellone semi aperto e il cilindretto di chiusura forzato e il NU era stato trovato in possesso di un cacciavite con la punta leggermente piegata). Le immagini di videosorveglianza di un locale ubicato nelle vicinanze, pur non ritraenti la condotta predatoria, avevano però consentito di accertare la presenza sul posto degli imputati, ritraendoli mentre si avvicendavano verso il mezzo, scambiandosi il cacciavite. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto corretto il giudizio di sussistenza della maggiore pericolosità espressa con la condotta, a fronte di due precedenti penali ritenuti significativi, essendo stata la recidiva specifica già dichiarata in occasione della seconda condanna, tenuto anche conto delle modalità della condotta (i due avendo tentato la fuga e dimostrato una notevole intensità del dolo), tali da far escludere la mera occasionalità della ricaduta criminosa. Alla stregua dei medesimi elementi, poi, sono state negate le generiche, la complessiva gravità del reato non consentendo neppure un bilanciamento più favorevole tra gli elementi circostanziali, considerata la prossimità della pena al minimo edittale. 3. La difesa del NU ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie travisamento di prova decisiva, rilevando un'asserita discrasia tra quanto affermato dai carabinieri nel verbale di arresto e quanto emerso dall'annotazione dei vigili urbani che avevano allertato i primi, costoro non avendo fatto menzione tkun tentativo di fuga del NU e del DI PA, avendo dato atto solo del fatto che i due si erano diretti a passo veloce verso una piazza, per essere poi bloccati dai carabinieri. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che la stessa Corte d'appello, in maniera contraddittoria, avrebbe riconosciuto che le immagini del sistema di videosorveglianza non avevano ripreso il momento esatto del tentativo di furto, pur affermando l'assoluta chiarezza degli elementi indiziari. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al diniego delle generiche e al giudizio di 2 comparazione tra gli elementi circostanziali. Quanto alle generiche, la difesa ne ha sostenuto la riconoscibilità, per la non particolare gravità del fatto, valutata la personalità dell'imputato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, sarebbe gravato solo da due precedenti non gravi, né allarmanti per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Di qui l'asserito errore dell'imputazione nella quale si è contestata la recidiva reiterata, laddove al più vi sarebbe quella semplice, la seconda condanna considerata dalla Corte territoriale inerendo a una guida senza patente ormai depenalizzata. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto ID IO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo é manifestamente infondato. La difesa ha preteso di ricavare un travisamento della prova in un caso di doppia sentenza conforme al di fuori dei limiti nei quali tale vizio motivazionale è deducibile in sede di legittimità. Infatti, la percezione dell'atteggiamento dei due fermati da parte delle forze dell'ordine costituisce giudizio di fatto, sul quale la Corte di merito ha fornito una spiegazione del tutto congrua, facendo riferimento all'atto di PG nel quale sono riflessi gli accertamenti compiuti a seguito dell'intervento, sollecitato, secondo quanto affermato dalla stessa difesa, dai vigili urbani che, dunque, non hanno partecipato alle fasi dell'arresto vero e proprio). Va, dunque, esclusa la rilevata contraddittorietà del ragionamento probatorio censurato, ciò anche con riferimento all'affermazione che dalle immagini del sistema di sorveglianza non si ricavava la scena del tentativo di furto, pur essendo stati i due correi ripresi nell'atto di avvicendarsi presso il furgone con un cacciavite in mano. Le doglianze, in definitiva, si traducono in una rilettura delle risultanze con invito a questa Corte a sovrapporre una spiegazione di esse che si pretende più corretta e convincente, ciò che, per l'appunto, è precluso in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), alla quale sono estranei la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Intanto, la censura che riguarda la recidiva è inammissibile, siccome prospettata in termini solo generici con l'appello, senza riferimento ai temi specifici introdotti con il ricorso (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01). Infatti, a pag. 2 del gravame, la difesa aveva 3 contestato, neppure in maniera argomentata (cosicché il motivo era inammissibile siccome generico) che il reato fosse espressivo di una maggiore pericolosità, in questa sede censurando la ritenuta recidiva reiterata (di cui all'imputazione), il secondo reato essendo stato depenalizzato. Tuttavia, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01; sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). In applicazione di tale principio, in un caso analogo, si è ritenuto non deducibile, per la prima volta con il ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, era stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Allo stesso modo, sempre in tema di recidiva, non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d'appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra-quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, De Matteis, Rv. 281813-01). Infine, quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione, consta ampia giustificazione del diniego delle prime e del contenimento del secondo in termini di sola equivalenza, cosicché, a tal riguardo, pare sufficiente rilevare che le censure non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 luglio 2024 La Consigliera est. Il Pr ente LL PP AL R., Dovere DEposirmo cANcEffirk r LU6. 4 3 ogg:, Il Fu iudiziario Dr. G NA