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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3403/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 51672/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- sul ricorso n. 4343/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 267946 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso (RGR 3403/2025) presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. riguarda l'impugnazione del provvedimento di diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA pari a € 858.842,00 relativo alle spese per investimenti sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel
Comune di Troia (FG).
Successivamente la società impugnava, con un secondo ricorso (RGR 4343/2025) il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del diniego di rimborso.
I due ricorsi vengono riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
La Società, sostiene che le spese di cui trattasi, capitalizzate come immobilizzazioni in corso e regolarmente documentate, sono inerenti e funzionali all'attività programmata di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso sostenendo la mancanza di elementi oggettivi che attestino l'imminente avvio dell'attività economica, come autorizzazioni amministrative definitive, piena disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.
Secondo la ricorrente, questa posizione contrasta con il principio di neutralità dell'IVA sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale, che riconoscono il diritto alla detrazione (o rimborso) dell'IVA anche per spese sostenute nella fase preparatoria, purché vi sia inerenza all'attività economica programmata e l'intenzione di avviarla sia supportata da elementi oggettivi.
Ricorrente_1 ha documentato l'avanzamento dell'iter autorizzativo e contrattuale, la cessione del credito IVA a un istituto bancario, e l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche necessarie alla realizzazione dell'impianto.
Pertanto, chiede l'annullamento del diniego e la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'importo richiesto, oltre agli interessi maturati, sottolineando che il rimborso rappresenta l'unico modo per garantire la neutralità dell'imposta in assenza di operazioni attive nella fase di avvio di attività di questo tipo. In allegato sono prodotti i documenti asseritamente giustificativi e le prove a supporto delle argomentazioni della Società.
L'Agenzia delle Entrate di Milano si è costituita controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso.
L'Ufficio ha respinto la domanda, sostenendo che i pagamenti effettuati dalla società non costituiscono investimenti ammortizzabili, ma solo costi preparatori, in quanto mancano autorizzazioni amministrative definitive, titoli giuridici di disponibilità dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.
L'Agenzia riconosce la rilevanza dei principi di neutralità IVA e la giurisprudenza citata dalla società, ma sottolinea che il diritto al rimborso sussiste solo in presenza di investimenti effettivi e destinati con certezza all'attività d'impresa.
Secondo l'Ufficio, Ricorrente_1 non ha ancora acquisito la disponibilità giuridica dei beni né completato l'iter autorizzativo, rendendo l'inizio dell'attività economica incerto e aleatorio. Pertanto, i costi sostenuti devono essere iscritti tra gli oneri pluriennali e non tra le immobilizzazioni in corso, non risultando quindi ammortizzabili ai fini IVA.
Viene inoltre evidenziato che la presenza di altri operatori interessati alla stessa area conferma l'incertezza del progetto.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendo non provato il nesso di strumentalità tra gli acquisti e l'attività d'impresa, e si riserva di presentare ulteriori deduzioni e documenti.
Con memorie illustrative la società evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza e il principio di neutralità IVA, il diritto alla detrazione e al rimborso sussiste anche per spese sostenute nella fase preparatoria dell'attività economica, purché sia dimostrata l'inerenza delle stesse all'iniziativa programmata e l'intenzione di avviare l'attività sia confermata da elementi oggettivi.
Ricorrente_1 contesta la tesi dell'Ufficio secondo cui il rimborso sarebbe subordinato all'imminente avvio dell'attività
o alla qualificazione civilistica dei beni come “ammortizzabili”, ribadendo che la giurisprudenza e la prassi fiscale considerano rilevante la destinazione degli investimenti all'esercizio dell'impresa su periodo medio- lungo, indipendentemente dalla loro immediata utilizzabilità o dalla conclusione delle procedure amministrative.
Viene inoltre sottolineato che la Società ha già acquisito la disponibilità giuridica dei terreni tramite contratti preliminari e ha ottenuto rilevanti autorizzazioni amministrative (benestare Società_1, VIA dal MASE), con il PAUR previsto entro la prima metà del 2026.
Infine, viene ribadita la volontà concreta di Ricorrente_1 di realizzare l'impianto, come dimostrano le iniziative intraprese per tutelare l'investimento e la posizione della Società rispetto a progetti concorrenti.
In conclusione, Ricorrente_1 insiste per l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al rimborso IVA, ritenendo pienamente soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza di settore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società Ricorrente ha per oggetto “lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la realizzazione e la manutenzione di centrali elettriche, nonché la produzione, anche da fonti rinnovabili, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica” come da visura versata in atti ed è stata costituita, fa osservare la stessa nel ricorso, allo scopo precipuo di realizzare un impianto fotovoltaico nel Comune di Troia (FG), denominato “Impianto_1”.
La società ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA pari a € 858.842,00 relativo alle spese per investimenti sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Troia (FG) deducendone l'illegittimità ai sensi dell art. 30, c. 2, lett. c) del DPR 633/1972 che recita “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:” …….. “c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
”
Successivamente la società impugnava, con un secondo ricorso (RGR 4343/2025 che è stato riunito al primo) il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del diniego di rimborso.
L'Ufficio ritiene che non sussistano tutti gli elementi necessari a dimostrare l'imminente avvio dell'attività economica, come autorizzazioni amministrative definitive, piena disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia. Parte ricorrente ritiene invece che sussistano tutte le condizioni che, nel solco della giurisprudenza domestica e unionale legittimano il diritto al rimborso come alternativa alla detrazione prima dell'inizio dell'attività e a questo scopo cita numerosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi.
Senza dover ripercorrere tutte le pronunce giurisprudenziali che conducono all'esito favorevole alla possibilità di detrazione o, in alternativa, di rimborso dell'Iva sugli acquisti “di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche” è sufficiente, ai fini del decidere, ripercorrere la motivazione, alla quale non vi
è motivo per non aderire, contenuta nella recentissima Ordinanza della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 12232/
2025) che segue.
“In materia di detraibilità dell'IVA in fattispecie, come quella in esame, in cui non siano state effettuate operazioni attive, questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 7344 del 2021; Cass. n. 18745 del 2016;
Cass. n. 23994 del 2018 e, più recentemente, Cass. n. 11213 del 2023, citata dalla stessa ricorrente) che « ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia (così in Cass. n. 7440 del 17/03/2021, Rv. 661256 – 01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30685 del 2024).
Queste pronunce si muovono sul solco del diritto unionale come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le tante, Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo;
Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C37/95, Ghent Coal;
Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, Brigitte Breitsohl;
Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver;
Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, Imofloresmira -In vestimentos Imobiliérios SA) secondo cui è considerato soggetto passivo IVA il soggetto che ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l'iva dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa.
La detrazione ovvero l'alternativo rimborso (arg. da Cass., Sez. 5, 18/12/2019, n. 33593, Rv. 656409-01) è però concessa all'accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano quell'intenzione e dall'assenza di finalità fraudolente o abusive, con onere della prova, in tale ultimo caso, a carico dell'amministrazione finanziaria (arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.4.2017, n. 9610, Rv. 643956- 01; in termini Cass. n. 11213 del 2023, cit.).
In particolare, richiamando quanto affermato in Cass. n. 7344 del 2021, occorre:
a) che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica "programmata" in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559 e 12 febbraio 2020, n. 3396); e a tal fine, secondo la giurisprudenza unionale, utili parametri di riscontro sono, ad esempio, la natura del bene, il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto del bene ed il suo uso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all'impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessi necessari all'utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l'attività economica (Corte giust. 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD;
Corte giust. 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs);
b) che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla (secondo CGUE, sentenza del 18.5.2021, in causa C248/20, «estranee» alla) volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia (come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all'attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Corte giust. in causa C110/94, cit.; nella medesima direzione da ultimo, Corte giust. 12 novembre 2020, causa C-734/19, Soc. ITH Comercial Timisoara)” (Cass. Sez. V, Ord. n. 12232 del 8 maggio 2025).
Nel caso che ci occupa non si versa nel caso di mancato utilizzo anche perché lo stato di sviluppo in corso dell'impianto “Impianto_1”, di cui trattasi, è tuttora indicato come in fase di sviluppo sul sito internet della società con l'indicazione della potenza attesa.
Da ciò si può desumere la persistente intenzione di portare a termine il progetto che, dalla documentazione versata in atti dalla società, si deve ritenere rispondente alle condizioni necessarie per la detraibilità dell'Iva pagata per i beni e servizi acquisiti nella fase preparatoria all'avvio delle attività.
In atti sono presenti documenti relativi alla disponibilità dei terreni, al benestare definitivo al progetto di Società_1 con tanto di preventivo costi per l'allaccio alla Rete Elettrica Nazionale, la Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) rilasciata dal MASE, la domanda di Parere Autorizzatorio Unico Regionale con fissazione della
Conferenza dei servizi per la sua valutazione, fissata per il 22.01.2026, con l'evidente riscontro del fatto che le procedure necessarie all'avvio delle attività sono lunghe, complesse ed ancora in atto e ampiamente giustificanti la richiesta di rimborso dell'Iva, in alternativa alla sua detrazione, che deve pertanto ritenersi legittimo e dovuto.
La questione, nonostante la giurisprudenza ormai costantemente orientata in punto di diritto deve ritenersi ancora incerta in relazione al merito anche in considerazione del fatto che il processo di progettazione e sviluppo è connotato da tempi lunghi e dalla necessità di riscontri amministrativi complessi la cui presenza può confermare (come nel caso di specie) o meno la reale intenzione della società di realizzare l'attività.
Conseguentemente i ricorsi fono fondati e da accogliere e, per quanto sopra, è ritenuta opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi e compensa le spese.
Il Relatore Il Presidente
TR IA AV OR Di ET
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3403/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 51672/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- sul ricorso n. 4343/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 267946 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso (RGR 3403/2025) presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. riguarda l'impugnazione del provvedimento di diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA pari a € 858.842,00 relativo alle spese per investimenti sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel
Comune di Troia (FG).
Successivamente la società impugnava, con un secondo ricorso (RGR 4343/2025) il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del diniego di rimborso.
I due ricorsi vengono riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
La Società, sostiene che le spese di cui trattasi, capitalizzate come immobilizzazioni in corso e regolarmente documentate, sono inerenti e funzionali all'attività programmata di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso sostenendo la mancanza di elementi oggettivi che attestino l'imminente avvio dell'attività economica, come autorizzazioni amministrative definitive, piena disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.
Secondo la ricorrente, questa posizione contrasta con il principio di neutralità dell'IVA sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale, che riconoscono il diritto alla detrazione (o rimborso) dell'IVA anche per spese sostenute nella fase preparatoria, purché vi sia inerenza all'attività economica programmata e l'intenzione di avviarla sia supportata da elementi oggettivi.
Ricorrente_1 ha documentato l'avanzamento dell'iter autorizzativo e contrattuale, la cessione del credito IVA a un istituto bancario, e l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche necessarie alla realizzazione dell'impianto.
Pertanto, chiede l'annullamento del diniego e la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'importo richiesto, oltre agli interessi maturati, sottolineando che il rimborso rappresenta l'unico modo per garantire la neutralità dell'imposta in assenza di operazioni attive nella fase di avvio di attività di questo tipo. In allegato sono prodotti i documenti asseritamente giustificativi e le prove a supporto delle argomentazioni della Società.
L'Agenzia delle Entrate di Milano si è costituita controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso.
L'Ufficio ha respinto la domanda, sostenendo che i pagamenti effettuati dalla società non costituiscono investimenti ammortizzabili, ma solo costi preparatori, in quanto mancano autorizzazioni amministrative definitive, titoli giuridici di disponibilità dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.
L'Agenzia riconosce la rilevanza dei principi di neutralità IVA e la giurisprudenza citata dalla società, ma sottolinea che il diritto al rimborso sussiste solo in presenza di investimenti effettivi e destinati con certezza all'attività d'impresa.
Secondo l'Ufficio, Ricorrente_1 non ha ancora acquisito la disponibilità giuridica dei beni né completato l'iter autorizzativo, rendendo l'inizio dell'attività economica incerto e aleatorio. Pertanto, i costi sostenuti devono essere iscritti tra gli oneri pluriennali e non tra le immobilizzazioni in corso, non risultando quindi ammortizzabili ai fini IVA.
Viene inoltre evidenziato che la presenza di altri operatori interessati alla stessa area conferma l'incertezza del progetto.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendo non provato il nesso di strumentalità tra gli acquisti e l'attività d'impresa, e si riserva di presentare ulteriori deduzioni e documenti.
Con memorie illustrative la società evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza e il principio di neutralità IVA, il diritto alla detrazione e al rimborso sussiste anche per spese sostenute nella fase preparatoria dell'attività economica, purché sia dimostrata l'inerenza delle stesse all'iniziativa programmata e l'intenzione di avviare l'attività sia confermata da elementi oggettivi.
Ricorrente_1 contesta la tesi dell'Ufficio secondo cui il rimborso sarebbe subordinato all'imminente avvio dell'attività
o alla qualificazione civilistica dei beni come “ammortizzabili”, ribadendo che la giurisprudenza e la prassi fiscale considerano rilevante la destinazione degli investimenti all'esercizio dell'impresa su periodo medio- lungo, indipendentemente dalla loro immediata utilizzabilità o dalla conclusione delle procedure amministrative.
Viene inoltre sottolineato che la Società ha già acquisito la disponibilità giuridica dei terreni tramite contratti preliminari e ha ottenuto rilevanti autorizzazioni amministrative (benestare Società_1, VIA dal MASE), con il PAUR previsto entro la prima metà del 2026.
Infine, viene ribadita la volontà concreta di Ricorrente_1 di realizzare l'impianto, come dimostrano le iniziative intraprese per tutelare l'investimento e la posizione della Società rispetto a progetti concorrenti.
In conclusione, Ricorrente_1 insiste per l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al rimborso IVA, ritenendo pienamente soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza di settore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società Ricorrente ha per oggetto “lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la realizzazione e la manutenzione di centrali elettriche, nonché la produzione, anche da fonti rinnovabili, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica” come da visura versata in atti ed è stata costituita, fa osservare la stessa nel ricorso, allo scopo precipuo di realizzare un impianto fotovoltaico nel Comune di Troia (FG), denominato “Impianto_1”.
La società ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA pari a € 858.842,00 relativo alle spese per investimenti sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Troia (FG) deducendone l'illegittimità ai sensi dell art. 30, c. 2, lett. c) del DPR 633/1972 che recita “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:” …….. “c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
”
Successivamente la società impugnava, con un secondo ricorso (RGR 4343/2025 che è stato riunito al primo) il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del diniego di rimborso.
L'Ufficio ritiene che non sussistano tutti gli elementi necessari a dimostrare l'imminente avvio dell'attività economica, come autorizzazioni amministrative definitive, piena disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia. Parte ricorrente ritiene invece che sussistano tutte le condizioni che, nel solco della giurisprudenza domestica e unionale legittimano il diritto al rimborso come alternativa alla detrazione prima dell'inizio dell'attività e a questo scopo cita numerosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi.
Senza dover ripercorrere tutte le pronunce giurisprudenziali che conducono all'esito favorevole alla possibilità di detrazione o, in alternativa, di rimborso dell'Iva sugli acquisti “di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche” è sufficiente, ai fini del decidere, ripercorrere la motivazione, alla quale non vi
è motivo per non aderire, contenuta nella recentissima Ordinanza della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 12232/
2025) che segue.
“In materia di detraibilità dell'IVA in fattispecie, come quella in esame, in cui non siano state effettuate operazioni attive, questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 7344 del 2021; Cass. n. 18745 del 2016;
Cass. n. 23994 del 2018 e, più recentemente, Cass. n. 11213 del 2023, citata dalla stessa ricorrente) che « ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia (così in Cass. n. 7440 del 17/03/2021, Rv. 661256 – 01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30685 del 2024).
Queste pronunce si muovono sul solco del diritto unionale come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le tante, Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo;
Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C37/95, Ghent Coal;
Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, Brigitte Breitsohl;
Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver;
Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, Imofloresmira -In vestimentos Imobiliérios SA) secondo cui è considerato soggetto passivo IVA il soggetto che ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l'iva dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa.
La detrazione ovvero l'alternativo rimborso (arg. da Cass., Sez. 5, 18/12/2019, n. 33593, Rv. 656409-01) è però concessa all'accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano quell'intenzione e dall'assenza di finalità fraudolente o abusive, con onere della prova, in tale ultimo caso, a carico dell'amministrazione finanziaria (arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.4.2017, n. 9610, Rv. 643956- 01; in termini Cass. n. 11213 del 2023, cit.).
In particolare, richiamando quanto affermato in Cass. n. 7344 del 2021, occorre:
a) che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica "programmata" in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559 e 12 febbraio 2020, n. 3396); e a tal fine, secondo la giurisprudenza unionale, utili parametri di riscontro sono, ad esempio, la natura del bene, il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto del bene ed il suo uso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all'impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessi necessari all'utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l'attività economica (Corte giust. 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD;
Corte giust. 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs);
b) che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla (secondo CGUE, sentenza del 18.5.2021, in causa C248/20, «estranee» alla) volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia (come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all'attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Corte giust. in causa C110/94, cit.; nella medesima direzione da ultimo, Corte giust. 12 novembre 2020, causa C-734/19, Soc. ITH Comercial Timisoara)” (Cass. Sez. V, Ord. n. 12232 del 8 maggio 2025).
Nel caso che ci occupa non si versa nel caso di mancato utilizzo anche perché lo stato di sviluppo in corso dell'impianto “Impianto_1”, di cui trattasi, è tuttora indicato come in fase di sviluppo sul sito internet della società con l'indicazione della potenza attesa.
Da ciò si può desumere la persistente intenzione di portare a termine il progetto che, dalla documentazione versata in atti dalla società, si deve ritenere rispondente alle condizioni necessarie per la detraibilità dell'Iva pagata per i beni e servizi acquisiti nella fase preparatoria all'avvio delle attività.
In atti sono presenti documenti relativi alla disponibilità dei terreni, al benestare definitivo al progetto di Società_1 con tanto di preventivo costi per l'allaccio alla Rete Elettrica Nazionale, la Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) rilasciata dal MASE, la domanda di Parere Autorizzatorio Unico Regionale con fissazione della
Conferenza dei servizi per la sua valutazione, fissata per il 22.01.2026, con l'evidente riscontro del fatto che le procedure necessarie all'avvio delle attività sono lunghe, complesse ed ancora in atto e ampiamente giustificanti la richiesta di rimborso dell'Iva, in alternativa alla sua detrazione, che deve pertanto ritenersi legittimo e dovuto.
La questione, nonostante la giurisprudenza ormai costantemente orientata in punto di diritto deve ritenersi ancora incerta in relazione al merito anche in considerazione del fatto che il processo di progettazione e sviluppo è connotato da tempi lunghi e dalla necessità di riscontri amministrativi complessi la cui presenza può confermare (come nel caso di specie) o meno la reale intenzione della società di realizzare l'attività.
Conseguentemente i ricorsi fono fondati e da accogliere e, per quanto sopra, è ritenuta opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi e compensa le spese.
Il Relatore Il Presidente
TR IA AV OR Di ET