Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 484
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del rimborso IVA per spese sostenute in fase preparatoria

    La Corte ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia UE, il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA spetta anche per spese sostenute nella fase preparatoria, purché vi sia inerenza all'attività economica programmata e l'intenzione di avviarla sia supportata da elementi oggettivi. Nel caso di specie, la documentazione fornita dalla società (disponibilità dei terreni, autorizzazioni amministrative, avanzamento delle procedure) dimostra la persistente intenzione di realizzare il progetto.

  • Accolto
    Legittimità dell'istanza di autotutela in relazione al diniego di rimborso IVA

    Poiché il ricorso principale relativo al diniego del rimborso IVA è stato accolto, anche l'impugnazione del rigetto dell'istanza di autotutela è conseguentemente accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 484
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 484
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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