CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27907 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Massimo Davi e Stefano Tizzani, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2021, la Corte d'Appello di Torino ha assolto MA Valter dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste (capo h) e ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, con l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. (capi b, d, f). I fatti contestati all'imputato sono di avere, in qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Orbassano (e, quindi, di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) ed in concorso con OR RI (progettista per conto della "Immobiliare Carlucci"), per il quale si 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27907 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 09/03/2023 è preceduto separatamente con le forme del rito abbreviato, formato in parte atti falsi;
in particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, essi alteravano le date di notificazione sulle "relate di notifica" apposte in calce alle lettere dell'Ufficio Urbanistica del predetto comune (ovvero in calce alle concessioni in sanatoria di cui alle pratiche edilizie nn. 42/2013, nn. 43/2013, n. 44/2013), così aggiungendo ed anteponendo la cifra "1" alla data del 5.7.2013, in cui i predetti documenti erano stati notificati a mani del suddetto OR. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale in relazione all'acquisizione della sentenza non definitiva del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale RI OR veniva condannato, quale concorrente dell'imputato, per gli stessi fatti oggetto del presente provvedimento;
acquisizione ritenuta pregiudizievole per l'imparzialità del giudice, con conseguente violazione del diritto alla difesa dell'imputato. Sono dedotti anche vizi della motivazione in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non può essere ritenuta determinante la mancata dimostrazione dell'utilizzo della sentenza non irrevocabile ai fini della decisione di colpevolezza, poiché il giudice potrebbe averla letta, senza poi farne alcun riferimento nella motivazione, ma essendone comunque influenzato in senso negativo per l'imputato. Inoltre, la difesa sottolinea come nel caso di specie, l'acquisizione del documento è avvenuta non soltanto stante l'espressa opposizione della difesa, ma in violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., non essendo in concreto verificabile come il documento incida sul piano della formazione della convinzione del giudicante in merito alla colpevolezza dell'odierno imputato. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'articolo 476 commi 1 e 2 cod. pen.. In particolare, secondo il ricorrente i documenti oggetto di contestazione non rivestono la natura giuridica di atti pubblici fidefacenti: non può trattarsi di "relate di notifiche", in quanto sono assenti tutti i requisiti formali necessari per essere definite tali, quali l'indicazione del pubblico ufficiale procedente e della persona alla quale è stata consegnata, la data ed il luogo della consegna, la firma leggibile del soggetto consegnatario. È, infatti, presente una sigla illeggibile ricondotta al OR ed una comunicazione di avvenuta ricezione con la relativa data di consegna per i soli atti di cui capi b) e d). Le lettere oggetto della contestazione non sono altro che una comunicazione del Comune ai legali rappresentanti delle società titolari della pratica edilizia sul parere favorevole espresso in sanatoria, inviata per conoscenza anche al progettista OR;
un avviso prodomico all'emissione dell'atto formale da adottare. In realtà, anche qualora si trattasse di un provvedimento di sanatoria, questo non potrebbe essere qualificato quale atto pubblico 2 fidefacente alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale che qualifica il suddetto provvedimento come autorizzazione amministrativa. 2.3. Con il terzo motivo sono denunziati vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa della teste PO. 2.4. Con il quarto motivo sono denunziati vizi motivazionali in ordine alla valutazione di attendibilità e conseguente coerenza delle dichiarazioni rese dai testi AI, RA e PO. 2.5. Con il quinto motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla natura dei rapporti intercorrenti tra il OR e l'imputato. La difesa di duole della parte di motivazione nella quale l'imputato viene identificato come il solo soggetto interno all'amministrazione comunale nella possibilità di effettuare la falsificazione, stante l'accertamento dibattimentale dell'accessibilità alle pratiche per chiunque dell'ufficio. La Corte omette di valutare quanto rappresentato con motivo d'appello sulla riconducibilità dell'alterazione documentale al RA in danno del MA, che lo aveva illegittimamente sollevato dalla posizione organizzativa fino al quel momento ricoperta. 2.6 Con il sesto motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del teste AI afferenti all'inapplicabilità dell'art 42 T.U. edilizia e 28 del Regolamento Comunale. La difesa sottolinea che, come riportato dal teste AI ed in contrasto con quanto invece riferito dal RA, il richiamo all'art. 42 T.U. edilizia nelle tre lettere oggetto di contestazione è erroneo in quanto attinente agli ordinari permessi per costruire e non alle sanatorie. È stato, infatti, utilizzato il modello dei permessi per costruire stante l'assenza di uno specifico modello per le sanatorie per le quali è prevista un'oblazione pari al doppio degli oneri di urbanizzazione: in tali casi, il termine indicato per il pagamento non è perentorio bensì ordinatorio, tanto da non essere prevista alcuna ulteriore sanzione in caso di un suo superamento. 2.7. Con il settimo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento al giudizio di attendibilità del teste RA, stante le rivendicazioni che lo stesso aveva nei confronti dell'imputato a causa della rimozione dalla posizione dirigenziale che ricopriva da molti anni e la discordanza tra quanto riferito in sede s.i.t. e in dibattimento sul momento in cui apprendeva l'esistenza dei documenti contraffatti oggetto di imputazione. 2.8. Con l'ottavo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento al giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante prevista dall'art. 476 comma 2 cod. pen. 2.9. Con il nono motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, è contestato il discostamento dal minimo edittale sul quale sono stati effettuati gli aumenti in continuazione. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria contenente motivi "nuovi", alla quale hanno allegato copia della sentenza n. 698 del 4 febbraio 2022 della Corte d'appello 3 di Torino (irrevocabile il 21 giugno 2022), emessa nei confronti di OR RI, coimputato in relazione agli fatti ascritti al MA. Con l'unico motivo, la difesa denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 476 comma 1 e 2 cod.pen. anche in relazione alla nozione di atto o parte di atto che faccia fede fino a querela di falso. La Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto OR RI dai reati ascritti perché i fatti, così come contestati nelle imputazioni di cui ai capi b), d), f) in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 476 comma 1 e 2 c.p., non sussistono. E' lampante l'incompatibilità tra la sentenza impugnata in questa sede e quella allegata alla memoria, posto che non si tratta di una diversa valutazione sui medesimi fatti, ma di un contrasto ontologico, essendo in presenza di un reato a concorso necessario, il quale esige, per la sussistenza del fatto oggetto di incriminazione, la presenza indefettibile di almeno due soggetti, vale a dire il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto. Approdando a risultati divergenti in ordine alla sussistenza del fatto, le decisioni in questione rileverebbero anche ai fini della revisione ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., essendo venuti meno gli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni qui di seguito indicate, valutata la fondatezza, in via assorbente, del motivo afferente alla sussistenza del reato. 2. La sentenza impugnata, riprendendo acriticamente le argomentazioni della pronunzia di primo grado, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. sul presupposto che oggetto della contestazione fosse una "relata di notifica" «certamente qualificabile come atto pubblico facente fede fino a querela di falso indipendentemente dalla natura giuridica dell'atto cui la stessa accede» (pag. 13 sentenza Tribunale 24 maggio 2019). La Corte territoriale ha, quindi, affermato che le condotte sono state correttamente contestate come violazione dell'art. 476 commi 1 e 2 cod.pen. poiché «la falsificazione ha riguardato l'atto pubblico che è senz'altro individuabile, in sé, nella relata di notificazione, ovvero più correttamente, nella attestazione, operata da un pubblico ufficiale con efficacia probatoria fino a querela di falso, della data intervenuta notifica dell'atto con il quale l'amministrazione comunale di Orbassano quantificava gli oneri di urbanizzazione e notizia va il OR del necessario pagamento degli stessi nel termine indicato (60 giorni), quale condizione per il rilascio dei richiesti permessi in sanatoria» (pag. 18 sentenza di appello). Confutando le allegazioni difensive sulla natura di mera "comunicazione" dell'atto notificato, la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse «suscettibile di influire sulla natura della relata di notifica (che la difesa definisce alla stregua di una non meglio qualificata "attestazione di ricevuta") stesa -seppur con sintetica dicitura ("per ricevuta") da un pubblico ufficiale con valenza di pubblica fede (circa l'adempimento della intervenuta notificazione e della relativa datazione) e destinata ad incidere sul dies a quo individuato ai fini del pagamento degli 4 oneri cui era subordinato il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria e/o sull'applicazione di eventuali maggiorazioni sanzionatorie» (pag. 18 della sentenza impugnata). Peraltro, nella sentenza di primo grado il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riqualificazione dei reati, ha affermato che «oggetto della contestazione non è tanto la natura delle comunicazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione/costi di costruzione [..]. Bensì la relativa data (rectius relata) di notifica...» (pag. 13 della sentenza di primo grado). 3. È evidente, quindi, che la Corte di appello e il Tribunale abbiano ricondotto i fatti nella fattispecie di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. perché hanno ritenuto che gli atti indicati nei capi di imputazione fossero delle "relate di notifica". Sennonché, la descrizione degli stessi atti contenuta nelle sentenze di merito consente di ritenere che essi non abbiano affatto natura di "relata di notifica", giacché manca l'indicazione del soggetto "qualificato" (ovvero dotato dei poteri giuridici di compiere l'attività di attestazione della avvenuta notifica) che l'ha eseguita. In calce alle "comunicazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione/costi di costruzione", infatti, si rinviene soltanto una firma (sigla, che secondo i giudici di merito è riconducibile a RI OR) in corrispondenza della locuzione "per ricevuta" e di una data, che non corrisponde a quella in cui gli atti sono stati ricevuti dal OR. Peraltro, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le lettere oggetto dei capi di imputazione venivano consegnate materialmente al OR da LI EL, impiegata amministrativa non legittimata al compimento dell'attività di notificazione (pag. 7 della sentenza di primo grado). Non v'è stata, dunque, alcuna attestazione fatta da un pubblico ufficiale, giacché la firma è stata apposta solo dal soggetto destinatario delle comunicazioni. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come "notificazione" consistono: «a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 -Rv. 640603 - 01; si veda nello stesso senso anche Sezione 3 civile, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 Rv. 665447 - 01). D'altronde, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (tra le tante, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Rv. 5 277246; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017 -dep. 09/04/2018- Rv. 272589; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Rv. 270855; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Rv. 266068; Sez. 5, Sentenza n. 15951 del 16/01/2015, Rv. 263265). Orbene, la "relata di notifica" costituisce un atto pubblico fidefaciente in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e le attestazioni del compimento di tutte le formalità prescritte, inerenti alle attività direttamente svolte dallo stesso pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso. L'efficacia fidefaciente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma. Come si è detto, nella specie tutti i suindicati requisiti mancano, sicché erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che gli atti oggetto della contestazione di falso fossero delle "relate di notifica". 4. Né la natura fidefaciente dell'atto può derivare dal contenuto delle lettere in calce alle quali il OR ha apposto la propria firma "per ricevuta". Tali "lettere", infatti, costituiscono solo delle comunicazioni interlocutorie con gli interessati in seno al procedimento amministrativo e non attestano fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza e aventi attitudine ad assumere autonoma rilevanza giuridica. Irrilevante, peraltro, è la circostanza che si tratti di comunicazioni protocollate, giacché è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen. solo la falsità che ricade sulle annotazioni del registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione o della spedizione di atti da parte di un ufficio della pubblica amministrazione.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 9-rnarzo 2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Massimo Davi e Stefano Tizzani, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2021, la Corte d'Appello di Torino ha assolto MA Valter dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste (capo h) e ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, con l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. (capi b, d, f). I fatti contestati all'imputato sono di avere, in qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Orbassano (e, quindi, di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) ed in concorso con OR RI (progettista per conto della "Immobiliare Carlucci"), per il quale si 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27907 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 09/03/2023 è preceduto separatamente con le forme del rito abbreviato, formato in parte atti falsi;
in particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, essi alteravano le date di notificazione sulle "relate di notifica" apposte in calce alle lettere dell'Ufficio Urbanistica del predetto comune (ovvero in calce alle concessioni in sanatoria di cui alle pratiche edilizie nn. 42/2013, nn. 43/2013, n. 44/2013), così aggiungendo ed anteponendo la cifra "1" alla data del 5.7.2013, in cui i predetti documenti erano stati notificati a mani del suddetto OR. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale in relazione all'acquisizione della sentenza non definitiva del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale RI OR veniva condannato, quale concorrente dell'imputato, per gli stessi fatti oggetto del presente provvedimento;
acquisizione ritenuta pregiudizievole per l'imparzialità del giudice, con conseguente violazione del diritto alla difesa dell'imputato. Sono dedotti anche vizi della motivazione in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non può essere ritenuta determinante la mancata dimostrazione dell'utilizzo della sentenza non irrevocabile ai fini della decisione di colpevolezza, poiché il giudice potrebbe averla letta, senza poi farne alcun riferimento nella motivazione, ma essendone comunque influenzato in senso negativo per l'imputato. Inoltre, la difesa sottolinea come nel caso di specie, l'acquisizione del documento è avvenuta non soltanto stante l'espressa opposizione della difesa, ma in violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., non essendo in concreto verificabile come il documento incida sul piano della formazione della convinzione del giudicante in merito alla colpevolezza dell'odierno imputato. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'articolo 476 commi 1 e 2 cod. pen.. In particolare, secondo il ricorrente i documenti oggetto di contestazione non rivestono la natura giuridica di atti pubblici fidefacenti: non può trattarsi di "relate di notifiche", in quanto sono assenti tutti i requisiti formali necessari per essere definite tali, quali l'indicazione del pubblico ufficiale procedente e della persona alla quale è stata consegnata, la data ed il luogo della consegna, la firma leggibile del soggetto consegnatario. È, infatti, presente una sigla illeggibile ricondotta al OR ed una comunicazione di avvenuta ricezione con la relativa data di consegna per i soli atti di cui capi b) e d). Le lettere oggetto della contestazione non sono altro che una comunicazione del Comune ai legali rappresentanti delle società titolari della pratica edilizia sul parere favorevole espresso in sanatoria, inviata per conoscenza anche al progettista OR;
un avviso prodomico all'emissione dell'atto formale da adottare. In realtà, anche qualora si trattasse di un provvedimento di sanatoria, questo non potrebbe essere qualificato quale atto pubblico 2 fidefacente alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale che qualifica il suddetto provvedimento come autorizzazione amministrativa. 2.3. Con il terzo motivo sono denunziati vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa della teste PO. 2.4. Con il quarto motivo sono denunziati vizi motivazionali in ordine alla valutazione di attendibilità e conseguente coerenza delle dichiarazioni rese dai testi AI, RA e PO. 2.5. Con il quinto motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla natura dei rapporti intercorrenti tra il OR e l'imputato. La difesa di duole della parte di motivazione nella quale l'imputato viene identificato come il solo soggetto interno all'amministrazione comunale nella possibilità di effettuare la falsificazione, stante l'accertamento dibattimentale dell'accessibilità alle pratiche per chiunque dell'ufficio. La Corte omette di valutare quanto rappresentato con motivo d'appello sulla riconducibilità dell'alterazione documentale al RA in danno del MA, che lo aveva illegittimamente sollevato dalla posizione organizzativa fino al quel momento ricoperta. 2.6 Con il sesto motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del teste AI afferenti all'inapplicabilità dell'art 42 T.U. edilizia e 28 del Regolamento Comunale. La difesa sottolinea che, come riportato dal teste AI ed in contrasto con quanto invece riferito dal RA, il richiamo all'art. 42 T.U. edilizia nelle tre lettere oggetto di contestazione è erroneo in quanto attinente agli ordinari permessi per costruire e non alle sanatorie. È stato, infatti, utilizzato il modello dei permessi per costruire stante l'assenza di uno specifico modello per le sanatorie per le quali è prevista un'oblazione pari al doppio degli oneri di urbanizzazione: in tali casi, il termine indicato per il pagamento non è perentorio bensì ordinatorio, tanto da non essere prevista alcuna ulteriore sanzione in caso di un suo superamento. 2.7. Con il settimo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento al giudizio di attendibilità del teste RA, stante le rivendicazioni che lo stesso aveva nei confronti dell'imputato a causa della rimozione dalla posizione dirigenziale che ricopriva da molti anni e la discordanza tra quanto riferito in sede s.i.t. e in dibattimento sul momento in cui apprendeva l'esistenza dei documenti contraffatti oggetto di imputazione. 2.8. Con l'ottavo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento al giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante prevista dall'art. 476 comma 2 cod. pen. 2.9. Con il nono motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, è contestato il discostamento dal minimo edittale sul quale sono stati effettuati gli aumenti in continuazione. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria contenente motivi "nuovi", alla quale hanno allegato copia della sentenza n. 698 del 4 febbraio 2022 della Corte d'appello 3 di Torino (irrevocabile il 21 giugno 2022), emessa nei confronti di OR RI, coimputato in relazione agli fatti ascritti al MA. Con l'unico motivo, la difesa denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 476 comma 1 e 2 cod.pen. anche in relazione alla nozione di atto o parte di atto che faccia fede fino a querela di falso. La Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto OR RI dai reati ascritti perché i fatti, così come contestati nelle imputazioni di cui ai capi b), d), f) in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 476 comma 1 e 2 c.p., non sussistono. E' lampante l'incompatibilità tra la sentenza impugnata in questa sede e quella allegata alla memoria, posto che non si tratta di una diversa valutazione sui medesimi fatti, ma di un contrasto ontologico, essendo in presenza di un reato a concorso necessario, il quale esige, per la sussistenza del fatto oggetto di incriminazione, la presenza indefettibile di almeno due soggetti, vale a dire il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto. Approdando a risultati divergenti in ordine alla sussistenza del fatto, le decisioni in questione rileverebbero anche ai fini della revisione ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., essendo venuti meno gli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni qui di seguito indicate, valutata la fondatezza, in via assorbente, del motivo afferente alla sussistenza del reato. 2. La sentenza impugnata, riprendendo acriticamente le argomentazioni della pronunzia di primo grado, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. sul presupposto che oggetto della contestazione fosse una "relata di notifica" «certamente qualificabile come atto pubblico facente fede fino a querela di falso indipendentemente dalla natura giuridica dell'atto cui la stessa accede» (pag. 13 sentenza Tribunale 24 maggio 2019). La Corte territoriale ha, quindi, affermato che le condotte sono state correttamente contestate come violazione dell'art. 476 commi 1 e 2 cod.pen. poiché «la falsificazione ha riguardato l'atto pubblico che è senz'altro individuabile, in sé, nella relata di notificazione, ovvero più correttamente, nella attestazione, operata da un pubblico ufficiale con efficacia probatoria fino a querela di falso, della data intervenuta notifica dell'atto con il quale l'amministrazione comunale di Orbassano quantificava gli oneri di urbanizzazione e notizia va il OR del necessario pagamento degli stessi nel termine indicato (60 giorni), quale condizione per il rilascio dei richiesti permessi in sanatoria» (pag. 18 sentenza di appello). Confutando le allegazioni difensive sulla natura di mera "comunicazione" dell'atto notificato, la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse «suscettibile di influire sulla natura della relata di notifica (che la difesa definisce alla stregua di una non meglio qualificata "attestazione di ricevuta") stesa -seppur con sintetica dicitura ("per ricevuta") da un pubblico ufficiale con valenza di pubblica fede (circa l'adempimento della intervenuta notificazione e della relativa datazione) e destinata ad incidere sul dies a quo individuato ai fini del pagamento degli 4 oneri cui era subordinato il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria e/o sull'applicazione di eventuali maggiorazioni sanzionatorie» (pag. 18 della sentenza impugnata). Peraltro, nella sentenza di primo grado il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riqualificazione dei reati, ha affermato che «oggetto della contestazione non è tanto la natura delle comunicazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione/costi di costruzione [..]. Bensì la relativa data (rectius relata) di notifica...» (pag. 13 della sentenza di primo grado). 3. È evidente, quindi, che la Corte di appello e il Tribunale abbiano ricondotto i fatti nella fattispecie di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. perché hanno ritenuto che gli atti indicati nei capi di imputazione fossero delle "relate di notifica". Sennonché, la descrizione degli stessi atti contenuta nelle sentenze di merito consente di ritenere che essi non abbiano affatto natura di "relata di notifica", giacché manca l'indicazione del soggetto "qualificato" (ovvero dotato dei poteri giuridici di compiere l'attività di attestazione della avvenuta notifica) che l'ha eseguita. In calce alle "comunicazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione/costi di costruzione", infatti, si rinviene soltanto una firma (sigla, che secondo i giudici di merito è riconducibile a RI OR) in corrispondenza della locuzione "per ricevuta" e di una data, che non corrisponde a quella in cui gli atti sono stati ricevuti dal OR. Peraltro, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le lettere oggetto dei capi di imputazione venivano consegnate materialmente al OR da LI EL, impiegata amministrativa non legittimata al compimento dell'attività di notificazione (pag. 7 della sentenza di primo grado). Non v'è stata, dunque, alcuna attestazione fatta da un pubblico ufficiale, giacché la firma è stata apposta solo dal soggetto destinatario delle comunicazioni. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come "notificazione" consistono: «a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 -Rv. 640603 - 01; si veda nello stesso senso anche Sezione 3 civile, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 Rv. 665447 - 01). D'altronde, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (tra le tante, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Rv. 5 277246; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017 -dep. 09/04/2018- Rv. 272589; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Rv. 270855; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Rv. 266068; Sez. 5, Sentenza n. 15951 del 16/01/2015, Rv. 263265). Orbene, la "relata di notifica" costituisce un atto pubblico fidefaciente in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e le attestazioni del compimento di tutte le formalità prescritte, inerenti alle attività direttamente svolte dallo stesso pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso. L'efficacia fidefaciente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma. Come si è detto, nella specie tutti i suindicati requisiti mancano, sicché erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che gli atti oggetto della contestazione di falso fossero delle "relate di notifica". 4. Né la natura fidefaciente dell'atto può derivare dal contenuto delle lettere in calce alle quali il OR ha apposto la propria firma "per ricevuta". Tali "lettere", infatti, costituiscono solo delle comunicazioni interlocutorie con gli interessati in seno al procedimento amministrativo e non attestano fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza e aventi attitudine ad assumere autonoma rilevanza giuridica. Irrilevante, peraltro, è la circostanza che si tratti di comunicazioni protocollate, giacché è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen. solo la falsità che ricade sulle annotazioni del registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione o della spedizione di atti da parte di un ufficio della pubblica amministrazione.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 9-rnarzo 2023 Il consigliere estensore