Decreto cautelare 7 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 7 agosto 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manlio Caruso, Wanda Bitonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Wanda Bitonte in Catanzaro, via Francesco Acri n. 16;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Uff. Concorsi e Contenz., non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
- del decreto del 27.11.223, pubblicato il 29.11.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell''''Arma dei Carabinieri del 22.11.2023, pubblicato il 29.11.2023 ((n. -OMISSIS- CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l''''utile collocamento di parte ricorrente;
- della determina di esclusione f.nr. -OMISSIS- di prot. datata 21 novembre 2023, con la quale il Direttore Generale del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso ha disposto l''''esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. DO De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con determina 21 novembre 2023 il ricorrente veniva escluso per mancanza del requisito di cui all’art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice 4 dell’Ordinamento Militare) dal concorso 2023, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, al quale aveva partecipato nell’aliquota di cui all’art. 1.1. lettera a) del bando.
L’esclusione, intervenuta dopo che il -OMISSIS-aveva superato tutte le prove concorsuali ed era in attesa del reclutamento con ammissione al corso allievi, scaturiva dal pregiudizio dato del decreto penale di condanna del Tribunale di Messina n. -OMISSIS- R.G.N.R. e -OMISSIS- R.G. GIP, in data 29.12.2022 per il delitto non colposo di cui all’art. 189, comma 6 del d.lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), che il -OMISSIS-aveva intanto opposto.
La suddetta esclusione, unitamente alla graduatoria concorsuale dell’aliquota di cui all’art. 1.1. lettera a) del bando pubblicata il 29.11.2023 , era impugnata, con istanza cautelare, davanti a questo TAR.
Il ricorso era affidato a due motivi rubricati: “I Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, lett. g), del bando nonché dell’art. 635, comma 1, lettera g-bis), d.lgs. n. 66 del 2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3l. n. 241/90 - eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - violazione degli artt. 3, 24 e 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e ss.mm.ii. - violazione dei principi di correttezza e buona fede e del principio di equità - violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa” in cui si invocava per la fattispecie de qua l’art. 2, comma 4, lettera h) del bando di concorso, che consente la partecipazione “ se militari” come nel caso del ricorrente medesimo, VP1 dell’Esercito, “nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione ”; “II Violazione e falsa applicazione dell’art. 635, comma 1, lettera g-bis), d.lgs. n. 66 del 2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3l. n. 241/90 - eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto - - eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - violazione degli artt. 3, 24 e 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e ss.mm.ii. - violazione dei principi di correttezza e buona fede e del principio di equità - violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa” in cui si contestava l’applicazione della normativa prevista per il “reclutamento nelle Forze armate” e non quella, dovuta per il caso di specie, per l’immissione nel ruolo del servizio permanente.
Questo giudice con ord. -OMISSIS- respingeva la domanda di cautela.
Sopravveniva in data 2.10.2024 la sentenza penale n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, con cui il ricorrente veniva assolto dal reato con formula assolutoria che lo scagionava pienamente in fatto.
All’esito dell’udienza pubblica di trattazione del 9 luglio 2025, preso atto di quanto sopra, questo TAR disponeva l’integrazione del contraddittorio rispetto ai vincitori del concorso in epigrafe, con autorizzazione alla notifica con pubblici proclami.
Eseguito l’adempimento la causa era assunta in decisione all’udienza di trattazione del 22 dicembre 2025.
DIRITTO
2) Reputa il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti vadano accolti nei termini seguenti.
L’avvenuta irrevocabile e piena assoluzione (per difetto degli elementi costitutivi del fatto-reato) del ricorrente dall’imputazione costituisce evento risolutivo nel rapporto in esame, superando le originarie censure.
La posizione del sig. -OMISSIS-, il quale all’epoca era tempestivo opponente a decreto penale di condanna, era anzitutto da ritenersi quella di un soggetto sotto processo, rinviato a giudizio e non ancora condannato essendo in corso la verifica di fondatezza da parte del giudice di primo grado sulle accuse mossegli.
Invero dalla copiosa giurisprudenza stratificatasi sul tema emerge che la scelta immanente all’attuale assetto legislativo di reputare la condizione di imputato per delitti non colposi ostativa alla selezione del militare (ovvero alla conservazione del relativo status se già selezionato) costituisce opzione non irragionevole, né contraria ai principi costituzionali o sovranazionali, atteso il preminente interesse generale al buon andamento dell’Amministrazione (che postula la scelta di profili moralmente affidabili cui affidare funzioni in armi) e a non addestrare ed inserire nel servizio soggetti potenzialmente responsabili di atti delittuosi volontari.
Tuttavia tale opzione, che indubbiamente comprime le prerogative di presunzione d’innocenza durante il processo penale, comporta l’esigenza più volte sottolineata in giurisprudenza di interpretare la normativa in una chiave costituzionalmente orientata, che riduca al massimo il sacrificio di dette prerogative (v.si, per le fasi concorsuali, i noti principi di cui a Cons. Stato, II, 8 maggio 2023, sent. n. 4573 e Cons. Stato, II, sentt. 30 luglio 2024, n. 6839 e 21 marzo 2024, n. 2772).
Conseguenza di questo sforzo interpretativo è senz’altro la necessità di assicurare che, in caso di successivo accertamento della piena innocenza del soggetto accusato, si proceda, per quanto possibile, a ripristinarne nel modo più completo possibile le chance di carriera fin lì ingiustamente precluse, ciò tanto più alla luce di quell’approdo giurisprudenziale (ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 2606/2022 e TAR del Lazio, sent. n. 17138/2024) che, a partire dal riconoscimento al requisito dell’assenza di imputazioni di una funzione di protezione dell’interesse pubblico dal rischio di selezionare personale delle Forze Armate inadeguato sul piano morale, ritiene che, allorchè detto rischio cessi a seguito della definitiva assoluzione con “formula piena” del candidato imputato, l’originario provvedimento espulsivo esaurisca ipso facto la sua funzione “ essendo il requisito escludente, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, sottoposto a condizione risolutiva, l’intervenuta definitiva assoluzione … alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento di quest’ultima, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame (in termini v.si CdS sent. 2772/2024 e, ancora, CdS n. 6565/2025).
Secondo questa ricostruzione, pertanto, il provvedimento espulsivo sorge già strutturalmente sottoposto all’implicita condizione risolutiva dell’accertamento giudiziario dell’innocenza dell’imputato, verificatasi la quale esaurisce il suo percorso di validità ed efficacia con un effetto retroattivo (tipico dell’avveramento della condizione) il cui significato non può che essere di garantire a chi, senza colpe ha subito gli effetti del provvedimento, di essere ripristinato nella stessa situazione iniziale con correlativo dovere di rimozione da parte della PA delle conseguenze pregiudizievoli subite.
Quest’ultimo dovere risulta perciò necessario all’equilibrio costituzionale del sistema: il sacrificio delle sue ragioni che il soggetto meramente rinviato a giudizio patisce in nome di poziori esigenze collettive, in caso di successivo accertamento della sua innocenza deve trovare adeguata soddisfazione nella doverosa eliminazione da parte dell’Amministrazione dei pregiudizi da lui subiti.
Siffatti principi, declinati nel caso di specie che ha visto comunque la tempestiva impugnazione dei provvedimenti espulsivi e conseguenziali, inducono a ritenere ormai esauriti gli effetti dell’espulsione dal concorso, con la conseguenza di dover dichiarare il dovere dell’Amministrazione di restaurare il sig. -OMISSIS-nella posizione acquisita in base ai suoi risultati concorsuali con ogni effetto di legge, con ciò soddisfacendo anche le sue richieste risarcitorie.
3) Pertanto i gravami della ricorrente vanno complessivamente accolti nei sensi suddetti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
--li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente, con dovere dell’Amministrazione di adottare ogni conseguenziale provvedimento atto a restaurare il sig. -OMISSIS-nella posizione acquisita in base ai suoi risultati nel concorso in epigrafe, con ogni effetto di legge;
--condanna il Ministero della difesa al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite dei gravami, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De MA | NN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.