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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15071 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AR GI avverso l’ordinanza del G.I.P. dell’8 settembre 2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309 del 1990, con aggravanti), nonché per numerosi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, tutti in un contesto organizzato operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo e aree limitrofe, con ruoli apicali attribuiti all’indagato in rapporto a gestione, approvvigionamento, lavorazione, custodia e distribuzione delle sostanze (cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GI AR, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione all’art. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15071 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 297, comma 3, cod. proc. pen. In sintesi, la difesa sostiene la retrodatazione del secondo titolo all’epoca del primo, affermando che entrambi i presupposti fissati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 45246/2012) sarebbero soddisfatti: (i) scadenza integrale del termine del primo titolo, alla luce dell’ammissione al rito abbreviato del 30.1.2024 (verbale G.U.P. Palermo allegato), da cui deriverebbe la consumazione del termine di fase “al momento” del secondo provvedimento;
(ii) desumibilità anteriore degli elementi poi posti a base della seconda ordinanza dagli atti del primo procedimento, evidenziandosi: l’origine comune dell’indagine sin dal 2019 (R.N.R. 19469/2019); la precoce competenza della Procura di Palermo;
informative dei Carabinieri di Bagheria (10.10.2019; 4.10.2021) su rapporti con i “marsalesi”, tali da rendere già conoscibili e desumibili i fatti della seconda misura.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem) con riguardo all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. In sintesi, secondo la difesa, la contestazione associativa dell’ordinanza del 2025 replicherebbe la medesima partecipazione a un unico sodalizio già oggetto di precedente procedimento, con sovrapposizione di arco temporale, programma, contesto territoriale e coindagati (AR, La Mattina, Sangiorgio). Si richiama giurisprudenza sull’idem factum (Sez. U, n. 34655/2005; Corte cost. 200/2016) e su reati associativi (Cass. n. 52499/2014; n., 12700/2008; nonché Sez. 6, n. 32058/2025) per sostenere la preclusione del nuovo procedimento sul medesimo fatto storico.
3. In data 9 gennaio 2026, il difensore di fiducia ha fatto pervenire istanza di trattazione orale del ricorso. Successivamente, in data 16 gennaio 2026, l’Avv. Giacomo Frazzitta ha tuttavia fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, quale difensore di fiducia, non munito di procura speciale, avendo l’indagato ottenuto la revoca della misura cautelare.
4. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, avendo lo stesso costituito oggetto di rinuncia per intervenuta carenza di interesse (attesa la scarcerazione del ricorrente) in merito della proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta revoca della misura cautelare, comunicata dal difensore di fiducia.
2. Sebbene, invero, non possa pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso (atteso che, per giurisprudenza pacifica, è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01), pur tuttavia l’intervenuta revoca della misura cautelare giustifica l’adozione della declaratoria di inammissibilità essendo sopravvenuta la mancanza di interesse al ricorso. 3. Nel caso di specie, all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, non deve essere pronunciata la condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. Tale conclusione si impone in considerazione della natura oggettiva e non imputabile al ricorrente della causa che ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione. La sopravvenuta revoca della misura cautelare personale, infatti, costituisce un evento esterno alla sfera di controllo dell’indagato, non riconducibile a una condotta abusiva, dilatoria o colposa nell’esercizio del diritto di impugnazione, ma, al contrario, espressione del fisiologico sviluppo del procedimento cautelare. In tale prospettiva, l’inammissibilità non discende da un vizio originario del ricorso né da una scelta processuale qualificabile come impropria o temeraria, bensì dal venir meno ex post dell’interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia, quale conseguenza del (ri)ottenimento aliunde dello status libertatis. Ne consegue che difetta il presupposto sostanziale della “colpa” del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto che la giurisprudenza di legittimità reputa indefettibile ai fini dell’applicazione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Coerentemente con tale principio, da tempo affermato in modo costante da questa Corte, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, determinato da causa non imputabile al ricorrente, esclude l’automatismo sanzionatorio previsto dalla norma citata (tra le tante, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 25291001).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AR GI avverso l’ordinanza del G.I.P. dell’8 settembre 2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309 del 1990, con aggravanti), nonché per numerosi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, tutti in un contesto organizzato operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo e aree limitrofe, con ruoli apicali attribuiti all’indagato in rapporto a gestione, approvvigionamento, lavorazione, custodia e distribuzione delle sostanze (cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GI AR, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione all’art. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15071 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 297, comma 3, cod. proc. pen. In sintesi, la difesa sostiene la retrodatazione del secondo titolo all’epoca del primo, affermando che entrambi i presupposti fissati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 45246/2012) sarebbero soddisfatti: (i) scadenza integrale del termine del primo titolo, alla luce dell’ammissione al rito abbreviato del 30.1.2024 (verbale G.U.P. Palermo allegato), da cui deriverebbe la consumazione del termine di fase “al momento” del secondo provvedimento;
(ii) desumibilità anteriore degli elementi poi posti a base della seconda ordinanza dagli atti del primo procedimento, evidenziandosi: l’origine comune dell’indagine sin dal 2019 (R.N.R. 19469/2019); la precoce competenza della Procura di Palermo;
informative dei Carabinieri di Bagheria (10.10.2019; 4.10.2021) su rapporti con i “marsalesi”, tali da rendere già conoscibili e desumibili i fatti della seconda misura.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem) con riguardo all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. In sintesi, secondo la difesa, la contestazione associativa dell’ordinanza del 2025 replicherebbe la medesima partecipazione a un unico sodalizio già oggetto di precedente procedimento, con sovrapposizione di arco temporale, programma, contesto territoriale e coindagati (AR, La Mattina, Sangiorgio). Si richiama giurisprudenza sull’idem factum (Sez. U, n. 34655/2005; Corte cost. 200/2016) e su reati associativi (Cass. n. 52499/2014; n., 12700/2008; nonché Sez. 6, n. 32058/2025) per sostenere la preclusione del nuovo procedimento sul medesimo fatto storico.
3. In data 9 gennaio 2026, il difensore di fiducia ha fatto pervenire istanza di trattazione orale del ricorso. Successivamente, in data 16 gennaio 2026, l’Avv. Giacomo Frazzitta ha tuttavia fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, quale difensore di fiducia, non munito di procura speciale, avendo l’indagato ottenuto la revoca della misura cautelare.
4. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, avendo lo stesso costituito oggetto di rinuncia per intervenuta carenza di interesse (attesa la scarcerazione del ricorrente) in merito della proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta revoca della misura cautelare, comunicata dal difensore di fiducia.
2. Sebbene, invero, non possa pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso (atteso che, per giurisprudenza pacifica, è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01), pur tuttavia l’intervenuta revoca della misura cautelare giustifica l’adozione della declaratoria di inammissibilità essendo sopravvenuta la mancanza di interesse al ricorso. 3. Nel caso di specie, all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, non deve essere pronunciata la condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. Tale conclusione si impone in considerazione della natura oggettiva e non imputabile al ricorrente della causa che ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione. La sopravvenuta revoca della misura cautelare personale, infatti, costituisce un evento esterno alla sfera di controllo dell’indagato, non riconducibile a una condotta abusiva, dilatoria o colposa nell’esercizio del diritto di impugnazione, ma, al contrario, espressione del fisiologico sviluppo del procedimento cautelare. In tale prospettiva, l’inammissibilità non discende da un vizio originario del ricorso né da una scelta processuale qualificabile come impropria o temeraria, bensì dal venir meno ex post dell’interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia, quale conseguenza del (ri)ottenimento aliunde dello status libertatis. Ne consegue che difetta il presupposto sostanziale della “colpa” del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto che la giurisprudenza di legittimità reputa indefettibile ai fini dell’applicazione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Coerentemente con tale principio, da tempo affermato in modo costante da questa Corte, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, determinato da causa non imputabile al ricorrente, esclude l’automatismo sanzionatorio previsto dalla norma citata (tra le tante, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 25291001).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3