Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15071
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura cautelare.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15071
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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