CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39860 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JO IA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39860 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata nell'interesse di AN JO tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra la sentenza del Tribunale di Milano, in data 26 giugno 2014, irrevocabile il 29 settembre 2021, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre ad euro 400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen. e la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 24 maggio 2018, irrevocabile il 5 luglio 2022, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 62-bis e 625 n. 2 cod. pen. Ritenuto più grave il reato di cui alla prima sentenza, prendendo le mosse dalla stessa pena per tale reato fissata dal giudice di merito, ha parametrato la porzione di pena a titolo di continuazione in sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, rideterminando la pena unica in quella di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Ricorre JO per cassazione, a mezzo del suo difensore e, con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha individuato la porzione di aumento per il reato unificato ex art. 81, comma 2, cod. pen. senza specifica e adeguata motivazione sul punto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 gennaio 2023, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). In Sez. U. Pizzone, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi: egli ha parametrato l'aumento ex art. 81 per il reato giudicato con la seconda sentenza in sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, a fronte di quella di otto mesi di reclusione ed euro 300, 00 di multa, dunque in misura prossima a quella indicata dal giudice di merito e avendo conseguentemente determinato la pena unica complessiva ex art. 671. cod. proc. pen, in misura prossima a quella derivante dal cumulo materiale, omettendo di indicarne le ragioni. Per tale ragione la motivazione non risulta rispondere alle finalità per le quali è previsto il relativo obbligo. Del che specificamente si è doluto il ricorrente (foglio 3 del ricorso), lamentando di non essere stato posto nella condizione di controllare il corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione della pena e quindi la ragionevolezza della stessa. 4, Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39860 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata nell'interesse di AN JO tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra la sentenza del Tribunale di Milano, in data 26 giugno 2014, irrevocabile il 29 settembre 2021, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre ad euro 400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen. e la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 24 maggio 2018, irrevocabile il 5 luglio 2022, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 62-bis e 625 n. 2 cod. pen. Ritenuto più grave il reato di cui alla prima sentenza, prendendo le mosse dalla stessa pena per tale reato fissata dal giudice di merito, ha parametrato la porzione di pena a titolo di continuazione in sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, rideterminando la pena unica in quella di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Ricorre JO per cassazione, a mezzo del suo difensore e, con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha individuato la porzione di aumento per il reato unificato ex art. 81, comma 2, cod. pen. senza specifica e adeguata motivazione sul punto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 gennaio 2023, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). In Sez. U. Pizzone, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi: egli ha parametrato l'aumento ex art. 81 per il reato giudicato con la seconda sentenza in sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, a fronte di quella di otto mesi di reclusione ed euro 300, 00 di multa, dunque in misura prossima a quella indicata dal giudice di merito e avendo conseguentemente determinato la pena unica complessiva ex art. 671. cod. proc. pen, in misura prossima a quella derivante dal cumulo materiale, omettendo di indicarne le ragioni. Per tale ragione la motivazione non risulta rispondere alle finalità per le quali è previsto il relativo obbligo. Del che specificamente si è doluto il ricorrente (foglio 3 del ricorso), lamentando di non essere stato posto nella condizione di controllare il corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione della pena e quindi la ragionevolezza della stessa. 4, Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente