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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI FR PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l.s., difesa dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, ricorreva avverso il silenzio rifiuto maturatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA, per un importo pari a complessivi €. 29.000,00, richiesto in seno al Quadro RX della Dichiarazione reddituale di competenza.
Rappresentava che, malgrado l'istanza suddetta, il puntuale, continuativo invio della documentazione richiesta dall'Ufficio e la fondatezza, nel merito, della istanza, trattandosi di credito esposto nei modelli reddituali e non oggetto di contestazione, l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto a rimborsare il credito IVA.
Deduceva, quindi, in merito all'illegittimità dell'impugnato diniego tacito di rimborso prestato dall'Agenzia delle entrate, in violazione dell'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/72, stante la sussistenza del diritto della contribuente al rimborso del credito iva maturato nell'anno 2020, richiesto con la compilazione del quadro rx4 della relativa dichiarazione annuale.
Con memoria depositata in data 10.11.2025, parte ricorrente dava atto che, in data 9 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate di Palermo le aveva trasmesso, a mezzo Pec, provvedimento di accoglimento dell'istanza di rimborso per cui è processo, unitamente alla “disposizione di pagamento” n. 500138/2023, Elenco n.
0016/2023, attestante l'invio delle somme richieste dalla contribuente medesima.
Chiedeva, pertanto, che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92, venisse dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, previo accertamento della soccombenza virtuale.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione delle conclusioni adottate dalla parte ricorrente, che ha riconosciuto di aver ricevuto il rimborso oggetto dell'impugnato silenzio rifiuto, va dichiarata, anche per ragioni di economia processuale,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, a fronte delle sollecitazioni della ricorrente, che ha chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale dell'Ufficio, ai fini della sua condanna alla refusione delle spese, va rilevato che, pur se è vero che l'Agenzia delle Entrate ha tardivamente accolto le ragioni della contribuente, costringendola ad agire in giudizio, tuttavia, questa, non ha offerto la prova certa della rituale vocatio di controparte, rimasta contumace, e, quindi, della corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale.
Invero, parte ricorrente si è limitato a produrre, quale prova della notifica all'Agenzia delle Entrate dei file in formato “pdf”, laddove avrebbe dovuto ammannire dei file in formato “nativo” (“eml” o “msg”), in assenza dei quali, salvo, ovviamente, la costituzione del convenuto\resistente (nella specie non avvenuta), deve escludersi sia stata fornita prova della regolare notificazione (cfr., in termini, Cass. n. 16189\2023).
Ne consegue la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI FR PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l.s., difesa dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, ricorreva avverso il silenzio rifiuto maturatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA, per un importo pari a complessivi €. 29.000,00, richiesto in seno al Quadro RX della Dichiarazione reddituale di competenza.
Rappresentava che, malgrado l'istanza suddetta, il puntuale, continuativo invio della documentazione richiesta dall'Ufficio e la fondatezza, nel merito, della istanza, trattandosi di credito esposto nei modelli reddituali e non oggetto di contestazione, l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto a rimborsare il credito IVA.
Deduceva, quindi, in merito all'illegittimità dell'impugnato diniego tacito di rimborso prestato dall'Agenzia delle entrate, in violazione dell'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/72, stante la sussistenza del diritto della contribuente al rimborso del credito iva maturato nell'anno 2020, richiesto con la compilazione del quadro rx4 della relativa dichiarazione annuale.
Con memoria depositata in data 10.11.2025, parte ricorrente dava atto che, in data 9 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate di Palermo le aveva trasmesso, a mezzo Pec, provvedimento di accoglimento dell'istanza di rimborso per cui è processo, unitamente alla “disposizione di pagamento” n. 500138/2023, Elenco n.
0016/2023, attestante l'invio delle somme richieste dalla contribuente medesima.
Chiedeva, pertanto, che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92, venisse dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, previo accertamento della soccombenza virtuale.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione delle conclusioni adottate dalla parte ricorrente, che ha riconosciuto di aver ricevuto il rimborso oggetto dell'impugnato silenzio rifiuto, va dichiarata, anche per ragioni di economia processuale,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, a fronte delle sollecitazioni della ricorrente, che ha chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale dell'Ufficio, ai fini della sua condanna alla refusione delle spese, va rilevato che, pur se è vero che l'Agenzia delle Entrate ha tardivamente accolto le ragioni della contribuente, costringendola ad agire in giudizio, tuttavia, questa, non ha offerto la prova certa della rituale vocatio di controparte, rimasta contumace, e, quindi, della corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale.
Invero, parte ricorrente si è limitato a produrre, quale prova della notifica all'Agenzia delle Entrate dei file in formato “pdf”, laddove avrebbe dovuto ammannire dei file in formato “nativo” (“eml” o “msg”), in assenza dei quali, salvo, ovviamente, la costituzione del convenuto\resistente (nella specie non avvenuta), deve escludersi sia stata fornita prova della regolare notificazione (cfr., in termini, Cass. n. 16189\2023).
Ne consegue la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco