Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 91
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sussistenza presupposti soggettivi ed oggettivi per esenzione IMU e TASI

    La Corte ritiene che le ulteriori censure svolte dall'appellante con riferimento al mancato riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI debbano ritenersi infondate e che la sentenza impugnata meriti conferma. Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili fonte del contenzioso e le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva, considerata attività commerciale. Il primo Giudice ha ben evidenziato come parte ricorrente non abbia concretamente dimostrato i propri assunti riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione. D'altro canto, parte appellata ha documentato elementi di prova contrari e validamente sostenuto che gli immobili avevano un'unitaria destinazione ricettiva, non adibiti a mera residenza religiosa, bensì a residenza turistica.

  • Accolto
    Applicazione nuova rendita catastale

    La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento con riferimento alle pretese del Comune di Venezia riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, che è risultato incontestabilmente destinato soltanto ad attività di culto e catechesi. Peraltro nella motivazione dell'impugnata sentenza incidentalmente questa decisione sembra implicitamente assunta, anche se non risulta poi menzionata nel dispositivo della sentenza. Si deve anche prendere preliminarmente atto che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta; in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.

  • Accolto
    Destinazione immobile sub 5 ad attività di culto e catechesi

    La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento con riferimento alle pretese del Comune di Venezia riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, che è risultato incontestabilmente -e per conclamata ammissione dell'Ente impositore- destinato soltanto ad attività di culto e catechesi. Peraltro nella motivazione dell'impugnata sentenza incidentalmente questa decisione sembra implicitamente assunta, anche se non risulta poi menzionata nel dispositivo della sentenza.

  • Accolto
    Presenza vincolo storico/artistico

    Si deve anche prendere preliminarmente atto che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta; in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 91
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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