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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 435/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30348492 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30348493 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante del comune si riporta a quanto in atti dedotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia del 19.10.2023 n.435/1/23 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2017 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU Numero_1
di proprietà dell'ente ecclesiastico “limitatamente ai capi con cui si fa applicazione della nuova rendita catastale ai fini della determinazione delle imposte a decorrere dalla data della sua notifica, anziché dalla data del 1.1.2018”.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice, riproponendo fondamentalmente le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che l'appello sia meritevole di accoglimento con riferimento alle pretese del
Comune di Venezia riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, che è risultato incontestabilmente -e per conclamata ammissione dell'Ente impositore- destinato soltanto ad attività di culto e catechesi. Peraltro nella motivazione dell'impugnata sentenza incidentalmente questa decisione sembra implicitamente assunta, anche se non risulta poi menzionata nel dispositivo della sentenza.
Si deve anche prendere preliminarmente atto che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta;
in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.
Con riguardo alle ulteriori censure svolte dall'appellante con riferimento al mancato riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI ritiene la Corte che debbano ritenersi infondate e che la sentenza impugnata meriti conferma.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili fonte del contenzioso, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo di fabbrica di fatto diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1).
Per brevità non si riportano le incensurabili e condivisibili argomentazioni del primo Giudice – che si ritengono comunque qui integralmente richiamate- in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, il primo Giudice ha ben evidenziato come nel caso in esame parte ricorrente non abbia concretamente dimostrato i propri assunti riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI
(ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014).
Ed ha evidenziato come, d'altro canto, parte appellata ha documentato -per quanto non fosse suo onere- elementi di prova contrari (v. planimetrie, materiale fotografico) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva (e propriamente commerciale), che non risultavano adibiti perciò a mera residenza religiosa secondo i canoni prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia di fatto dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Luisa Napolitano
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara esente dalle imposte l'unità immobiliare al subalterno 5 e spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico artistico. Conferma nel resto. Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 435/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30348492 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30348493 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante del comune si riporta a quanto in atti dedotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia del 19.10.2023 n.435/1/23 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2017 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU Numero_1
di proprietà dell'ente ecclesiastico “limitatamente ai capi con cui si fa applicazione della nuova rendita catastale ai fini della determinazione delle imposte a decorrere dalla data della sua notifica, anziché dalla data del 1.1.2018”.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice, riproponendo fondamentalmente le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che l'appello sia meritevole di accoglimento con riferimento alle pretese del
Comune di Venezia riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, che è risultato incontestabilmente -e per conclamata ammissione dell'Ente impositore- destinato soltanto ad attività di culto e catechesi. Peraltro nella motivazione dell'impugnata sentenza incidentalmente questa decisione sembra implicitamente assunta, anche se non risulta poi menzionata nel dispositivo della sentenza.
Si deve anche prendere preliminarmente atto che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta;
in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.
Con riguardo alle ulteriori censure svolte dall'appellante con riferimento al mancato riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI ritiene la Corte che debbano ritenersi infondate e che la sentenza impugnata meriti conferma.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili fonte del contenzioso, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo di fabbrica di fatto diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1).
Per brevità non si riportano le incensurabili e condivisibili argomentazioni del primo Giudice – che si ritengono comunque qui integralmente richiamate- in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, il primo Giudice ha ben evidenziato come nel caso in esame parte ricorrente non abbia concretamente dimostrato i propri assunti riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI
(ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014).
Ed ha evidenziato come, d'altro canto, parte appellata ha documentato -per quanto non fosse suo onere- elementi di prova contrari (v. planimetrie, materiale fotografico) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva (e propriamente commerciale), che non risultavano adibiti perciò a mera residenza religiosa secondo i canoni prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia di fatto dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Luisa Napolitano
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara esente dalle imposte l'unità immobiliare al subalterno 5 e spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico artistico. Conferma nel resto. Spese del doppio grado compensate.