Art. 12.
I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.
Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilita' stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all' articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
L'attuazione degli interventi avverra' in conformita' delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.
I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.
Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilita' stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all' articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
L'attuazione degli interventi avverra' in conformita' delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.