Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
EN GU Presidente RO D’IA Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 24410 e 24414 del registro di SegreteIA, promossi dalla procura regionale per l’esercizio dell’azione revocatoIA nei confronti di:
1) RI QU, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Furfaro Salvatore, n. 31, (cod. fisc.: [...]); 2) STALAR OS, nata a [...] il [...] e residente a Locri (RC) in via Furfaro Salvatore n. 31 (cod. fisc.: [...]); 3)
RI ON, nato a [...] il [...] e residente a Locri (RC) in via Furfaro Salvatore n. 31 (cod. fisc.: [...]);
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall’avv. Natale Polimeni (cod.
fisc.: [...]) del foro di Reggio CalabIA, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio CalabIA, via Bruno Buozzi n. 4, e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it (fax n. 0965.1711459); 4)
RI RM, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Carcere nuovo, n. 10 (cod. fisc.: [...]); 5) PROVAZZA ROSA, nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Carcere nuovo, n. 10 (cod. fisc.: [...]), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall’avv. SQ AR (cod. fisc.:
[...]), con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio CalabIA, via Venezia, n. 4, e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: melissari@pec.it.
- convenuti -
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. RO D’IA, uditi il pubblico ministero, nella persona del S.P.G. dott. SQ Pedace, e gli avvocati Marco Merante Marini, per delega dell’avv. Natale Polimeni, per i signori TA, e SQ AR, per i signori ER IP e RO PR, che hanno concluso come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due atti di citazione, depositati il 10 ottobre 2025, la procura regionale ha convenuto in giudizio i signori TA SQ, TA LL e Staltari ON, per ivi sentirsi dichiarare, ai sensi degli artt. 73 c.g.c. e 2901 e ss. c.c., la revocatoIA e, per l’effetto, l’inefficacia, nei confronti dell’ASP di Reggio CalabIA, dei seguenti atti di trasferimento: 1) rogito notarile, numero di repertorio 51349, raccolta 9798, del 5.08.2021, per notaio LL MA De Giorgio, con il quale il signor SQ TA ha donato alla figlia, Staltari LL, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: a) appartamento
al secondo piano, (terzo piano fuori terra), composto da sei vani e mezzo, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n.31, confinante con detta via e con appartamento sullo stesso piano di proprietà del donante (particella 2374 sub 10) salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 9, Cat.A/2, classe seconda, vani 6,5, superficie catastale totale mq.131, totale escluse aree scoperte mq.123, rendita catastale euro 419,62, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2; foglio 25, particella 2374, sub1; b) magazzino al piano terra
(primo piano fuori terra) della superficie di mq. 54, posto in via Furfaro Salvatore n. 33, confinante con Palazzo Romano e con proprietà TA, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri , al foglio 25, particella 2374 sub 5, categoIA C/2, classe seconda, superficie catastale totale mq. 59, rendita catastale euro 167,33, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2; foglio 25, particella 2374, sub1. 2) rogito notarile, numero di Repertorio 51711, raccolta 10028, del 15.11.2022, per notaio Rossella MA DE IO, con il quale il signor SQ TA ha donato alla figlia, TA LL, la piena proprietà del seguente bene immobile:
appartamento al secondo piano, (terzo piano fuori terra) posto a destra di chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, lato mare, composto da sei vani e mezzo, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n. 31, confinante con la citata via e con appartamento sullo stesso piano (particella 2374 sub 9) salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 10, Cat. A/2, classe seconda, vani 6,5, superficie catastale totale mq.147, totale escluse aree scoperte mq.137, rendita catastale euro 419,62, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2;
foglio 25, particella 2374, sub 1; 3) rogito notarile, numero di repertorio 52001, raccolta 10299, del 03.01.2024, per notaio LL MA DE GIORGIO, con il quale il signor SQ TA ha donato al figlio, TA Antonio, la mezza parte (1/2) indivisa della proprietà del seguente bene immobile: magazzino a piano terra (primo piano fuori terra) della superficie di 71 mq, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n.25, confinante con la citata via, con magazzino subalterno 5, con cortile comune, con la particella 2374 subalterni 6-1-3, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 4, Cat.
C/2, classe seconda, consistenza 71 mq, superficie catastale totale mq.76, rendita catastale euro 220,01. Ha, altresì, convenuto in giudizio i signori Ermete IP e RO PR per ivi sentirsi dichiarare, ai sensi degli artt.
73 c.g.c. e 2901 e ss. c.c., la revocatoIA e, per l’effetto, l’inefficacia nei confronti dell’ASP di Reggio CalabIA del seguente atto di trasferimento: rogito notarile, numero di repertorio 10882, raccolta 8500, del 13.06.2023, per notaio AN ET, con il quale il dr. IP, a titolo di anticipata successione sulla quota legittima del suo patrimonio, ha donato alla moglie, RO Provazza, nata a [...] il [...], che ha accettato, la piena proprietà del seguente bene immobile sito in Reggio CalabIA, Via Carcere nuovo n. 10: appartamento duplex composto di salone, cucina soggiorno e accessori al secondo piano, (terzo fuori terra) e di cinque vani ed accessori al terzo piano (quarto fuori terra), occupante per intero entrambi i piani, collegati fra loro per mezzo di una scala interna, confinante con fabbricato di proprietà eredi De AN, vano scala e vano ascensore condominiali, fabbricato IP, suolo libero di proprietà IP, cortili e spazi di isolamento di uso comune, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di Reggio CalabIA, Sezione Urbana RC, al foglio 102, particella 789 sub 5, via Carcere nuovo n. 6 piano 2-3, zona censuaIA 1, Cat. A/2, classe seconda, vani 12, superficie catastale totale mq.322, rendita catastale euro 1.518,38.
2. Il p.m. contabile, ha rappresentato che, con sentenza n. 211 del 12 dicembre 2023, questa Sezione giurisdizionale ha condannato in via solidale “Fiscer Francesco, Studio Radiologico srl, IP ER e TA SQ, al risarcimento, in favore dell’Asp di Reggio CalabIA, del danno eraIAle complessivamente pari ad euro 4.020.225,75”, derivante dall’indebito esborso da parte dell’azienda sanitaIA di tale somma per prestazioni sanitarie già pagate ad una struttura privata convenzionata, cui hanno concorso i signori PaSQ TA ed ER RI, nelle rispettive qualità di direttore amministrativo e di direttore generale dell’ASP di Reggio CalabIA, all’epoca dei fatti in contestazione. Tale decisione è stata confermata con la sentenza n. 126 del 30 maggio 2025 dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte. Ha aggiunto che, premessa la giurisdizione contabile, la propIA legittimazione all’esercizio dell’actio pauliana e la competenza di questa Sezione giurisdizionale a conoscere del giudizio, dalle verifiche effettuate, sono emersi gli atti dispositivi sopra indicati, in relazione ai quali sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio dell’azione revocatoIA ai sensi degli artt. 73 c.g.c. e 2901 e ss. c.c.. In particolare, dal punto di vista oggettivo, ha sottolineato che sussiste il credito da tutelare, come accertato dalla sentenza n. 211/2023 di questa Corte territoIAle, la cui conferma in appello ha reso, peraltro, il credito eraIAle a tutela del quale si procede certo, liquido ed esigibile; che tale credito è sorto con il perfezionamento dell’illecito eraIAle e cioè con la percezione indebita delle somme che l’amministrazione sanitaIA ha erogato nel 2015; che sussiste, altresì, l’eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni del credito eraIAle derivante dai menzionati atti dispositivi; che, infatti, gli atti dispositivi oggetto dell’azione revocatoIA hanno sicuramente compromesso il patrimonio dei signori SQ TA ed Ermete IP sia in termini quantitativi che qualitativi; che sussiste, inoltre, dal punto di vista soggettivo, la scientia damni; che, infatti, nel caso in esame siamo in presenza di negozi a titolo gratuito (atti di donazione rispettivamente in favore dei figli e della moglie) posti in essere successivamente all’insorgenza del credito; che, inoltre, alla data della stipula dei menzionati atti dispositivi i convenuti erano pienamente consapevoli di ledere le ragioni dei creditori e che, pertanto, accanto all’animus nocendi, vi è anche il consilium fraudis, in ragione della relazione di parentela tra i disponenti e i beneficiari.
3. Con decreti presidenziali n. 352/2025, relativo al primo atto di citazione, n. 355/2025, relativo all’atto di citazione integrativo depositato per la correzione del primo atto, per i convenuti SQ, LL e ON TA, e n. 356/2025, per i convenuti ER IP e RO PR, ritualmente notificati insieme agli atti di citazione, è stata fissata per il 24 marzo 2026 l’udienza di discussione del giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 3 marzo 2026, si sono costituiti in giudizio i signori TA ed hanno eccepito la insussistenza del danno eraIAle perché, per i medesimi fatti oggetto del giudizio contabile, è intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Reggio CalabIA n.
1729/2025 dell’8 ottobre 2025 di assoluzione, “divenuta irrevocabile”, in favore del signor SQ TA e degli altri coimputati nel processo penale, condannati nel giudizio contabile d’appello, “perché il fatto non sussiste”. In forza di tale decisione del giudice penale è stata, pertanto, accertata, la insussistenza del fatto illecito sul quale si fonda la condanna del giudice contabile, dalla quale deriva l’esercizio dell’actio pauliana avversata in questa sede. Hanno aggiunto che manca il presupposto oggettivo dell’eventus damni, ove si consideri che “le allegazioni di controparte non consentono in alcun modo di ritenere provata né la diminuzione patrimoniale, né tantomeno il pericolo di una possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” e che, comunque, “gli atti di disposizione oggetto di causa non hanno determinato alcuna vaIAzione qualitativa o quantitativa del patrimonio dell’asserito debitore, tale da rendere incerta o difficoltosa la realizzazione del presunto credito.”, posto che il signor SQ TA risulta ancora titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare. Hanno, infine, rappresentato che risulta carente anche l’ulteriore presupposto della scientia damni in ragione della natura marginale e di modico valore dei beni oggetto di disposizione a fronte di un patrimonio residuo ampiamente capiente. Né vale a supportare l’asserita sussistenza del requisito soggettivo il vincolo familiare che lega i convenuti.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26 febbraio 2026, si sono costituiti in giudizio i signori IP e PR ed hanno eccepito la insussistenza del danno eraIAle perché, per i medesimi fatti oggetto del giudizio contabile, è intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Reggio CalabIA n. 1729/2025 dell’8 ottobre 2025 di assoluzione, in favore del signor ER IP e degli altri coimputati nel processo penale, condannati nel giudizio contabile d’appello, “perché il fatto non sussiste”. In forza di tale decisione del giudice penale è stato, pertanto, accertata, la insussistenza del fatto illecito sul quale si fonda la condanna del giudice contabile, dalla quale deriva l’esercizio dell’actio pauliana avversata in questa sede. Dopo avere diffusamente esposto le vicende oggetto del giudizio contabile e i contenuti della menzionata decisione del giudice penale d’appello, hanno aggiunto che manca il presupposto oggettivo dell’eventus damni, perché in assenza del credito eraIAle non è configurabile alcun pregiudizio derivante dall’atto dispositivo e la eventuale scientia damni sarebbe “giuridicamente irrilevante”,
sicché la revocazione, in assenza di un credito reale, “si risolverebbe in una ingiustificata compressione del diritto di proprietà”. Hanno, quindi, eccepito l’inammissibilità e la improcedibilità della domanda revocatoIA per difetto di interesse ad agire per “carenza di attualità del pregiudizio e uso non proporzionato dello strumento conservativo”. Hanno sottolineato che manca qualsiasi allegazione specifica e prova concreta dell’effettiva alterazione della garanzia patrimoniale, considerato che non risulta dimostrata la consistenza complessiva del patrimonio del convenuto, né è dimostrato che l’immobile donato è l’unico bene aggredibile o che l’atto dispositivo ha determinato una sostanziale incapienza o una grave difficoltà di soddisfazione coattiva. I convenuti hanno, altresì, evidenziato che l’eventus damni non può essere presunto automaticamente dalla mera gratuità dell’atto o dal rapporto di parentela “in assenza di una valutazione comparativa tra valore del bene trasferito, ammontare del credito e situazione patrimoniale residua del debitore.”. Hanno precisato che, nel caso in esame, non si è in presenza di un credito incerto nel quantum ma “di una pretesa la cui stessa esistenza è oggetto di profondo contrasto giudiziale e la cui base fattuale è stata esclusa in sede penale.”.
Hanno, infine, concluso che l’azione revocatoIA non può ledere il diritto di donare quando, come nel presente caso, manca un credito eraIAle certo e stabile.
6. Nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la procura regionale, riportandosi ai contenuti dell’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento delle azioni revocatorie. La difesa dei convenuti ha insistito per il rigetto delle domande attoree, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli atti di costituzione in giudizio. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Questo collegio, in via preliminare, dispone, ai sensi dell’art. 84 c.g.c., la riunione dei giudizi sopra epigrafati, a seguito della loro trattazione congiunta, in considerazione dell’evidente connessione oggettiva.
8. Inoltre, premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di cassazione (recepita nell’art. 73 c.g.c.), sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione revocatoIA, al pari della legittimazione del procuratore contabile all’esercizio della stessa, anche nel caso in cui il credito risarcitorio sia stato accertato con sentenza definitiva (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sez.
un., 20 gennaio 2023, n. 1881; id. Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 2023, n.
1861), la Sezione ritiene meritevole di accoglimento le domande della procura attrice, perché sussistono tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. per ritenerle fondate.
9. Risulta, infatti, per tabulas il credito eraIAle per il quale si procede, sorto
(nel 2015) prima della commissione degli atti dispositivi a titolo gratuito dei beni oggetto delle azioni revocatorie, accertato, prima, con la sentenza n.
211/2023 del 12 dicembre 2023 di questa Sezione giurisdizionale e, poi, con la sentenza n. 126 del 30 maggio 2025 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello. Con tale decisione, i signori SQ TA ed ER IP sono stati, infatti, condannati, in solido con altri convenuti, al pagamento della somma di euro 4.020.225,75, oltre alla rivalutazione monetaIA, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT a decorrere dal doppio pagamento da parte dell’ASP fino alla pubblicazione della sentenza, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e alle spese processuali, quantificate in euro 5.578,22. A fronte delle decisioni del giudice contabile sopra richiamate, i convenuti, a sostegno della insussistenza del credito eraIAle a tutela del quale si procede, hanno eccepito il successivo deposito della sentenza assolutoIA nel parallelo giudizio penale con la formula “perché il fatto non sussiste”. In disparte la circostanza che non vi è prova in atti della irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione, dalla quale derivano gli effetti extra penali di cui all’art. 652 c.p.p., e della pendenza dei giudizi di revocazione e di cassazione (attesa la mera produzione degli atti di impugnazione dai quali non è dato desumere la effettiva pendenza dei giudizi), e che, peraltro, “in base al disposto dell’art. 202, lett.
g) c.g.c., una sentenza di appello può essere soggetta a revocazione quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato formatosi precedentemente e non con quello successivo: ne consegue che il giudicato sopravvenuto è ininfluente, ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza precedente, tenuto conto altresì delle ragioni che si innestano su un quadro ordinamentale e di sistema dal quale è stata espunta la pregiudizialità penale.” (cfr. in termini Sez. II App., sentenza n. 92 dell’11 aprile 2024), mette conto evidenziare che, nel caso in esame, il credito eraIAle (da considerare a tutti gli effetti “litigioso”) è meritevole di essere sottoposto a cautela anche se il titolo giudiziale derivante dalla già menzionata sentenza d’appello di questa Corte non fosse definitivo. Infatti, quest’ultimo, allo stato degli atti, non risulta essere stato in alcun modo rimosso, in ragione dell’asserito esperimento dei diversi mezzi di impugnazione da parte dei signori TA e Tripodi. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che l’azione pauliana costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui impiego è subordinato alla ricorrenza di un complesso di condizioni puntualmente indicate nell’art. 2901 c.c., prima tra tutte l’esistenza di una ragione di credito tutelabile, e che “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoIA ordinaIA avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (conformi Cass. Sez. III, sent.
15/11/2016, n. 23208; Cass., Sez. III, ord. 24/01/2020, n. 1593; Cass., Sez.
III, sent. 09/02/2012, n. 1893)”. (cfr. da ultimo, Cass. civ., n. 1243 dell’11 gennaio 2024). Inoltre, gli atti dispositivi a titolo gratuito sono oggettivamente modificativi della situazione patrimoniale dei debitori eraIAli, perché consistono nella cessione della proprietà di alcuni immobili rispettivamente ai figli di SQ TA e alla moglie di ER IP. Gli stessi risultano certamente idonei a pregiudicare la garanzia generica del credito (eventus damni), determinando una vaIAzione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei convenuti, che sicuramente comporta una maggiore difficoltà e incertezza nel soddisfacimento del credito eraIAle (cfr. in termini, da ultimo, Cass.
Civ., sez. I, 12 maggio 2022, n. 15527; id. Cass. Civ., 19 luglio 2018, n.
19207). A fronte di tale evenienza, rilevabile peraltro ictu oculi dalla documentazione versata agli atti del giudizio, i convenuti non hanno fornito alcuna prova significativa del fatto che il patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della complessiva situazione debitoIA, da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. in termini, Sez. giur. CalabIA, sentenza n. 327/2020), ove si consideri che il credito per il quale si procede è pari ad euro 4.020.225,75, oltre agli accessori, e che non vi è, peraltro, prova che gli altri beni dei convenuti sono sufficienti a soddisfarlo. È, infatti, noto che “l’azione revocatoIA è un rimedio con finalità essenzialmente conservative, e quindi cautelari, che consente al creditore di restaurare la garanzia generica assicurata dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza, il legislatore ha voluto alludere a un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno. Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità e agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione. Pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass., sentenze nn.
18213/2024; 5815/2023, 16464/2009, 5101/2006). La valutazione sulla idoneità dell’atto revocando a costituire un pregiudizio per le ragioni del credito, dunque, va compiuta non solo riguardo al momento del compimento dell’atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro.” (cfr.
da ultimo, II Sezione giurisdizionale d’appello, sentenza n. 55/2025 del 13 marzo 2025). Sussiste, infine, la scientia damni che, nel caso in esame, ai sensi dell’art. 2901 c.c., considerato che si tratta di atti dispositivi a titolo gratuito successivi al sorgere del credito eraIAle, consiste nella consapevolezza in capo al solo debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del credito eraIAle. Tale consapevolezza, ad avviso del collegio, è stata sufficientemente provata, ancorché in via presuntiva, dalla procura eraIAle, ove si consideri la natura liberale dell’atto dispositivo, l’oggetto dell’atto, consistente nella cessione della proprietà e della comproprietà di diversi immobili, e i destinatari degli stessi, che vedono come beneficiari i due figli del signor SQ TA e la moglie del signor ER IP, odierni convenuti.
Senza considerare, poi, la circostanza che, come correttamente rappresentato dall’attore pubblico, gli atti dispositivi sono stati realizzati nel medesimo arco temporale in cui si è sviluppata l’indagine contabile che ha portato alla condanna dei debitori eraIAli. Da qui la consapevolezza della loro idoneità a pregiudicare le ragioni del creditore, attesa la obiettiva diminuzione del loro patrimonio e la conoscenza delle iniziative assunte a tutela del credito eraIAle. Ad avviso del collegio, inoltre, nella fattispecie in esame, è anche configurabile, ancorché non richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 c.c., la participatio fraudis dei donatari. È di tutta evidenza, infatti, che la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore da parte degli odierni convenuti risulta più che verosimile in ragione della natura dell’atto dispositivo, consistente nella cessione ai figli e alla moglie conviventi della proprietà e della comproprietà di immobili che sembrano essere destinati ad abitazione comune, ove si consideri che i convenuti, in ragione della dichiarazione di residenza indicata nell’atto di costituzione in giudizio, risiedono negli immobili oggetto degli atti dispositivi, e lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti contraenti. Quest’ultimo rende inverosimile la mancata conoscenza da parte dei signori TA LL, TA ON e RO Provazza della situazione debitoIA dei rispettivi danti causa. È, infatti, noto che
“in presenza di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del danno arrecato al creditore può essere presunta quando l'acquirente è legato da rapporti di parentela con l'alienante e risiede nell'immobile oggetto della compravendita, non essendo necessaIA una consapevolezza specifica ma sufficiente quella generica.” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez.
III, n. 18268 del 3 luglio 2024; id. nn. 1286 del 18 gennaio 2019 e 13447 del 29 maggio 2013). Del pari irrilevanti appaiono, infine, le difese dei convenuti IP e PR in ordine all’asserita lesione da parte dell’actio pauliana del diritto di donare. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, infatti, che
“Si è da questa Corte in particolare affermato che “L’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoIA anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.” (Cass. civ., 3, 26/07/2005, n. 15603; cfr. anche Cass., 3, n.
24757 del 7/10/2008, Cass., 3, n. 10443 del 15/4/2018).” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 25552 del 17 settembre 2025).
10. In considerazione delle già indicate argomentazioni in fatto e in diritto, il collegio ritiene fondate le azioni revocatorie esercitate dalla procura regionale e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 2902 c.c., deve essere dichiarata la inefficacia nei confronti dell’ASP di Reggio CalabIA, dei menzionati atti di trasferimento.
11. I convenuti soccombenti devono, infine, essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretaIAle a margine, ai sensi dell’art. 31, quinto comma, c.g.c..
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione CalabIA, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi nn. 24410 e 24414, in accoglimento degli atti di citazione in revocatoIA del procuratore regionale, dichiara l’inefficacia nei confronti nei confronti dell’ASP di Reggio CalabIA, dei seguenti atti di trasferimento: 1) rogito notarile, numero di repertorio 51349, raccolta 9798, del 5.08.2021, per notaio LL MA DE GIORGIO, con il quale il signor SQ TA ha donato alla figlia, TA LL, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: a) appartamento al secondo piano, (terzo piano fuori terra), composto da sei vani e mezzo, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n.31, confinante con detta via e con appartamento sullo stesso piano di proprietà del donante (particella 2374 sub 10) salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 9, Cat.A/2, classe seconda, vani 6,5, superficie catastale totale mq.131, totale escluse aree scoperte mq.123, rendita catastale euro 419,62, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2; foglio 25, particella 2374, sub1; b) magazzino al piano terra
(primo piano fuori terra) della superficie di mq. 54, posto in via Furfaro Salvatore n. 33, confinante con Palazzo Romano e con proprietà TA, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 5, categoIA C/2, classe seconda, superficie catastale totale mq. 59, rendita catastale euro 167,33, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2; foglio 25, particella 2374, sub1. 2) rogito notarile, numero di Repertorio 51711, raccolta 10028, del 15.11.2022, per notaio Rossella MA DE IO, con il quale il signor SQ TA ha donato alla figlia, TA LL, la piena proprietà del seguente bene immobile:
appartamento al secondo piano, (terzo piano fuori terra) posto a destra di chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, lato mare, composto da sei vani e mezzo, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n. 31, confinante con la citata via e con appartamento sullo stesso piano (particella 2374 sub 9) salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 10, Cat. A/2, classe seconda, vani 6,5, superficie catastale totale mq.147, totale escluse aree scoperte mq.137, rendita catastale euro 419,62, utilità comuni: foglio 25, particella 2374 sub 2;
foglio 25, particella 2374, sub 1; 3) rogito notarile, numero di repertorio 52001, raccolta 10299, del 03.01.2024, per notaio LL MA DE GIORGIO, con il quale il signor SQ TA ha donato al figlio, TA Antonio, la mezza parte (1/2) indivisa della proprietà del seguente bene immobile: magazzino a piano terra (primo piano fuori terra) della superficie di 71 mq, posto nel comune di Locri in via Furfaro Salvatore, n.25, confinante con la citata via, con magazzino subalterno 5, con cortile comune, con la particella 2374 subalterni 6-1-3, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di Reggio CalabIA, comune di Locri, al foglio 25, particella 2374 sub 4, Cat.
C/2, classe seconda, consistenza 71 mq, superficie catastale totale mq.76, rendita catastale euro 220,01; 4) rogito notarile, numero di repertorio 10882, raccolta 8500, del 13.06.2023, per notaio AN ET, con il quale il dr.
IP, a titolo di anticipata successione sulla quota legittima del suo patrimonio, ha donato alla moglie, RO PR, nata a [...] il 2 dicembre 1957, che ha accettato la piena proprietà del seguente bene immobile sito in Reggio CalabIA, Via Carcere Nuovo n.10: appartamento duplex composto di salone, cucina soggiorno e accessori al secondo piano, (terzo fuori terra) e di cinque vani ed accessori al terzo piano (quarto fuori terra),
occupante per intero entrambi i piani, collegati fra loro per mezzo di una scala interna, confinante con fabbricato di proprietà eredi De AN, vano scala e vano ascensore condominiali, fabbricato IP, suolo libero di proprietà IP, cortili e spazi di isolamento di uso comune, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di Reggio CalabIA, Sezione Urbana RC, al foglio 102, particella 789 sub 5, via Carcere nuovo n. 6 piano 2-3, zona censuaIA 1, Cat. A/2, classe seconda, vani 12, superficie catastale
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D o tt.ssa S tefan ia V asap o llo F irm a to d ig ita lm en te totale mq.322, rendita catastale euro 1.518,38. Condanna i signori TA SQ, TA LL, TA ON, IP ER e PR RO al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretaIAle a margine.
Manda alla segreteIA per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente RO D’IA EN GU Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteIA 14/04/2026 Il Funzionario amministrativo
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