Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 493
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella esattoriale e degli atti interruttivi successivi, basandosi sulla documentazione prodotta dall'ente impositore e sulla normativa in materia di notifica degli atti tributari.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, considerando la data degli atti interruttivi notificati e la normativa in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 493
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo