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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3388 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via Pugliesi - Pal. Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla odierna udienza le Parti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla parte il 26.06.2024 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 19.07.2024.
Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 31.07.2024.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato in capo al Per_1 periziando la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa ossia dal 19.09.2022. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso non avendo, peraltro, le Parti mosso – rispetto al lavoro svolto dall'Ausiliare del Giudice più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio - la benché minima contestazione e/o osservazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 2431/23 RG) ad istanza di esso EL e
[...] sulla domanda da questo proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda del sig. , accertando e Parte_1 dichiarando la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 19.09.2022;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1 liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase, che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3388 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via Pugliesi - Pal. Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla odierna udienza le Parti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla parte il 26.06.2024 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 19.07.2024.
Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 31.07.2024.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato in capo al Per_1 periziando la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa ossia dal 19.09.2022. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso non avendo, peraltro, le Parti mosso – rispetto al lavoro svolto dall'Ausiliare del Giudice più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio - la benché minima contestazione e/o osservazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 2431/23 RG) ad istanza di esso EL e
[...] sulla domanda da questo proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda del sig. , accertando e Parte_1 dichiarando la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 19.09.2022;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1 liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase, che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo