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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
IN ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente “...CHIEDE all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione dell'avviso di accertamento impugnato;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato, per i motivi sopra indicati, dichiarando che il Sig. Ricorrente_1 nulla deve per le causali di cui all'avviso, ovvero in subordine accertare e dichiarare che gli importi dovuti sono inferiori a quelli indicati dall'Agenzia Delle Entrate, secondo la quantificazione che sarà effettuata in corso di causa anche in via equitativa, con conseguente rideterminazione anche delle somme dovute per interessi e sanzioni.
Ad ogni modo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA, spese generali, da distrarsi.”
Resistente
“...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.1.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL701T100022/2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate della Spezia recuperava a tassazione il reddito di impresa, accertato in € 14.635,00, in assenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2016. A base dell'accertamento l'Amministrazione finanziaria evidenziava che il reddito era stato determinato in forza delle dichiarazioni CU tratte dall'Anagrafe Tributaria, presentate da tre diversi sostituti di imposta (il ricorrente risultava aver percepito ricavi di impresa per complessivi € 2.650,00, con ritenute d'acconto per € 106,00), dei valori emergenti dall'incrocio dei dati del quadro SY1 del Modello 770, presentato da Società_1 PA (il ricorrente risultava aver ricevuto bonifici per € 17.322,00, con ritenute per € 1.154,80), costituenti componenti positivi di reddito per 15.668,85. Dal modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti IVA, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, erano inoltre emersi importi, comunicati dai committenti del ricorrente, che costituiscono componenti positivi di reddito per
€ 15.040. L'Ufficio, infine, precisava di aver tenuto conto dei componenti negativi di reddito emersi dai dati comunicati dai fornitori del ricorrente nel modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'art 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) per complessivi € 18.724,00.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva l'inesistenza/nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione, l'illegittimità dello stesso per mancato esperimento del contraddittorio, il vizio di motivazione dell'atto, l'omessa valutazione dei costi relativi ai maggiori ricavi, la prescrizione e decadenza del credito erariale e l'illegittimità delle sanzioni.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza in data 26.6.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione.
Si perveniva quindi all'udienza in camera di consiglio del 27.1.2026 in esito alla quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- non è fondato il primo motivo di impugnazione essendo stato, l'atto impugnato, redatto e sottoscritto in forma digitale dal dr. Nominativo_1, delegato dal Direttore Provinciale pro tempore Dr. Nominativo_2, come esplicitato in calce all'atto medesimo;
- non è fondato il secondo motivo di impugnazione in quanto l'ente resistente ha documentato di aver notificato al ricorrente l'invito a comparire n. TL7I1T100009/2023, emesso ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs.
218/1997, per l'instaurazione del contraddittorio (v. all. 9 dell'ADE), invito non accolto dal ricorrente;
- non è fondato il terzo motivo di impugnazione in quanto l'atto impugnato contiene tutti gli elementi, con particolare riferimento all'indicazione dei dati provenienti da fonti oggettive in forza dei quali è stato determinato il recupero dell'imponibile, idonei a consentire al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa;
- non è fondato il quarto motivo di impugnazione avendo l'Ufficio, in aperto contrasto con quanto dedotto in ricorso, tenuto conto dei componenti negativi di reddito emersi dai dati comunicati dal fornitore del ricorrente
(i componenti negativi sono stati determinati in € 18.724, a fronte di componenti positivi per € 33.358,85, giungendo così alla determinazione del reddito di impresa in € 14.634,85: v. pagg. 4, 5 e 6 dell'avviso di accertamento);
- non è fondato il quinto motivo di impugnazione in quanto - con riferimento alla doglianza concernente la decadenza - vertendosi in materia di recupero a tassazione conseguente ad omessa dichiarazione dei redditi l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, DPR 600/73, "può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”; in considerazione del periodo di imposta (2016) il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione era il 31.12.2017 e quindi l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024; nel caso di specie, la notifica dell'atto è pacificamente avvenuta in data 7.8.2023, e quindi nei termini. Priva di fondamento risulta anche l'eccezione di prescrizione tenuto conto che, trattandosi di IRPEF, IRAP e IVA, la prescrizione, in tutti i casi, è decennale;
- non è fondato, infine, il sesto motivo di impugnazione in ragione del fatto che il ricorso è finalizzato a denunciare l'illegittimità delle sanzioni per infedele dichiarazione quando, nel caso di specie, le sanzioni irrogate conseguono al diverso illecito costituito dall'omessa dichiarazione fiscale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, per le fasi studio, introduttiva e cautelare, e tenuto conto della nota spese dell'ente resistente, si liquidano in complessivi € 1.728,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 1728,00.
La Spezia 27.1.2026
Il Presidente est.
RA OR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
IN ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente “...CHIEDE all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione dell'avviso di accertamento impugnato;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato, per i motivi sopra indicati, dichiarando che il Sig. Ricorrente_1 nulla deve per le causali di cui all'avviso, ovvero in subordine accertare e dichiarare che gli importi dovuti sono inferiori a quelli indicati dall'Agenzia Delle Entrate, secondo la quantificazione che sarà effettuata in corso di causa anche in via equitativa, con conseguente rideterminazione anche delle somme dovute per interessi e sanzioni.
Ad ogni modo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA, spese generali, da distrarsi.”
Resistente
“...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.1.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL701T100022/2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate della Spezia recuperava a tassazione il reddito di impresa, accertato in € 14.635,00, in assenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2016. A base dell'accertamento l'Amministrazione finanziaria evidenziava che il reddito era stato determinato in forza delle dichiarazioni CU tratte dall'Anagrafe Tributaria, presentate da tre diversi sostituti di imposta (il ricorrente risultava aver percepito ricavi di impresa per complessivi € 2.650,00, con ritenute d'acconto per € 106,00), dei valori emergenti dall'incrocio dei dati del quadro SY1 del Modello 770, presentato da Società_1 PA (il ricorrente risultava aver ricevuto bonifici per € 17.322,00, con ritenute per € 1.154,80), costituenti componenti positivi di reddito per 15.668,85. Dal modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti IVA, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, erano inoltre emersi importi, comunicati dai committenti del ricorrente, che costituiscono componenti positivi di reddito per
€ 15.040. L'Ufficio, infine, precisava di aver tenuto conto dei componenti negativi di reddito emersi dai dati comunicati dai fornitori del ricorrente nel modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'art 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) per complessivi € 18.724,00.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva l'inesistenza/nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione, l'illegittimità dello stesso per mancato esperimento del contraddittorio, il vizio di motivazione dell'atto, l'omessa valutazione dei costi relativi ai maggiori ricavi, la prescrizione e decadenza del credito erariale e l'illegittimità delle sanzioni.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza in data 26.6.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione.
Si perveniva quindi all'udienza in camera di consiglio del 27.1.2026 in esito alla quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- non è fondato il primo motivo di impugnazione essendo stato, l'atto impugnato, redatto e sottoscritto in forma digitale dal dr. Nominativo_1, delegato dal Direttore Provinciale pro tempore Dr. Nominativo_2, come esplicitato in calce all'atto medesimo;
- non è fondato il secondo motivo di impugnazione in quanto l'ente resistente ha documentato di aver notificato al ricorrente l'invito a comparire n. TL7I1T100009/2023, emesso ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs.
218/1997, per l'instaurazione del contraddittorio (v. all. 9 dell'ADE), invito non accolto dal ricorrente;
- non è fondato il terzo motivo di impugnazione in quanto l'atto impugnato contiene tutti gli elementi, con particolare riferimento all'indicazione dei dati provenienti da fonti oggettive in forza dei quali è stato determinato il recupero dell'imponibile, idonei a consentire al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa;
- non è fondato il quarto motivo di impugnazione avendo l'Ufficio, in aperto contrasto con quanto dedotto in ricorso, tenuto conto dei componenti negativi di reddito emersi dai dati comunicati dal fornitore del ricorrente
(i componenti negativi sono stati determinati in € 18.724, a fronte di componenti positivi per € 33.358,85, giungendo così alla determinazione del reddito di impresa in € 14.634,85: v. pagg. 4, 5 e 6 dell'avviso di accertamento);
- non è fondato il quinto motivo di impugnazione in quanto - con riferimento alla doglianza concernente la decadenza - vertendosi in materia di recupero a tassazione conseguente ad omessa dichiarazione dei redditi l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, DPR 600/73, "può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”; in considerazione del periodo di imposta (2016) il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione era il 31.12.2017 e quindi l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024; nel caso di specie, la notifica dell'atto è pacificamente avvenuta in data 7.8.2023, e quindi nei termini. Priva di fondamento risulta anche l'eccezione di prescrizione tenuto conto che, trattandosi di IRPEF, IRAP e IVA, la prescrizione, in tutti i casi, è decennale;
- non è fondato, infine, il sesto motivo di impugnazione in ragione del fatto che il ricorso è finalizzato a denunciare l'illegittimità delle sanzioni per infedele dichiarazione quando, nel caso di specie, le sanzioni irrogate conseguono al diverso illecito costituito dall'omessa dichiarazione fiscale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, per le fasi studio, introduttiva e cautelare, e tenuto conto della nota spese dell'ente resistente, si liquidano in complessivi € 1.728,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 1728,00.
La Spezia 27.1.2026
Il Presidente est.
RA OR