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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile, iscritta al n.° 2216/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuela Capparelli, elettivamente domiciliata come in atti;
- Attrice-
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della
Strada per la Regione Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
GR UT AN, elettivamente domiciliata come in atti;
- Convenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada ex art. 286 Cod. Ass., dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere di essere risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro del
31.08.2015, verificatosi a Corigliano Calabro.
A tal fine, l'attrice ha allegato:
- che, in data 31.08.2015, alle ore 16:30/17.00 circa, a bordo della propria autovettura Fiat
UN TG. CH452VB, percorreva, ad andatura molto bassa, la strada sita in località
Pantursi, nel Comune di Corigliano Calabro, con direzione Terranova da Sibari verso
Apollinara;
- che a bordo dell'autovettura si trovava anche la figlia minore, ; Persona_1 R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 2 di 7
- che improvvisamente l'attrice vedeva la propria carreggiata di marcia occupata da una autovettura di colore grigio, di marca e modello rimasta non identificata, che proveniva a forte velocità dal senso opposto;
- che al fine di evitare l'impatto frontale con l'altro veicolo, era stata costretta a sterzare
“con vigore verso sinistra, ma veniva lo stesso attinta sul proprio lato giuda dall'altra vettura”;
- Che a causa di tale manovra di emergenza, posta in essere per schivare l'altro veicolo, e dell'urto laterale ricevuto, la vettura “iniziava un testa coda che terminava con il capovolgimento della macchina dell'attrice nell'attiguo canalone che scorre lungo la strada”;
- Che, insieme alla figlia, era stata soccorsa “da un automobilista di passaggio”, che aveva assistito all'incidente;
- Che “alcune altre persone presenti nelle vicinanze del luogo si adoperavano per chiamare
l'autoambulanza”;
- Che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e CP_2 successivamente veniva trasferita presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Lecce, ove veniva sottoposta ad alcuni interventi, ai quali seguiva un lungo periodo di convalescenza e diverse terapie riabilitative;
- Che a seguito del sinistro riportava “politrauma con frattura clavicola e scapola destra, fratture costali multiple con emotorace pneumotorace, frattura dei processi trasversali di destra di D4, D5, D6, L3 e L4” e ancora, “una frattura alla branca ileo-pubica dx ed ischio- pubica sx”;
- che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che aveva contravvenuto alle regole imposte dal C.d.S.;
- che, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, aveva inviato formale richiesta alla che, tuttavia, in data 18.07.2017, aveva negato ogni offerta Controparte_1 risarcitoria;
- che il lungo decorso clinico era stato correttamente valutato dal dott. Persona_2
, il quale, redigendo apposita perizia di parte, aveva ritenuto sussistere una
[...] percentuale di invalidità permanente pari al 45%, un'invalidità temporanea totale per 70 giorni, un'invalidità parziale nella misura del 75% per giorni 60, un'invalidità parziale nella misura del 50% per giorni 30, un'invalidità parziale nella misura del 25% per giorni 30 (cfr. all. 2 fascicolo di parte);
- che, per far fronte alle proprie cure, aveva sostenuto spese per un importo complessivo di €
716,02. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 3 di 7
Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a codesto Tribunale: “accertato quanto in premessa, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della
[...]
quale impresa designata a gestire il F.G.V.S. per la Regione Calabria per Controparte_1
l'anno 2015, per l'incidente accaduto alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali, morale e biologico – patiti dall'attrice quantificati nella somma totale di € 524.732,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente e fino al soddisfo od in quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con comparsa depositata il 15.05.2019, si è costituita quale impresa Controparte_1 designata per la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto:
- che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati i presupposti – in fatto e in diritto – per poter applicare la disciplina del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- che, in particolare, l'attore avrebbe dovuto provare “a) l'esistenza del veicolo pirata;
b) la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'occorso; c) la pronta denuncia all'autorità giudiziaria;
d) la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo”;
- che sarebbe stato onere dell'attore dare dimostrazione della storicità del fatto, rimasto non provato;
- che la responsabilità del sinistro occorso era da ascriversi, quanto meno in misura Parte concorrente, all'attrice, ed infatti, “se la condotta di guida della sig.ra fosse stata moderata e soprattutto adeguata alle condizioni della strada, avrebbe consentito di porre in essere una prudenziale e sicura manovra di emergenza scongiurando il presunto pericolo determinato dall'automezzo pirata che avrebbe tagliato la marcia”;
- che “la pretesa avversa, di complessivi Euro 524.732,09 per lesioni, si appalesa assolutamente infondata e del tutto ingiustificata, oltre che, comunque, fondata, unicamente ed esclusivamente, su documentazione di parte, che, sin d'ora, fermamente e recisamente, si impugna e contesta, in quanto del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini probatori”;
- che la “quantificazione dei postumi permanenti residuati in capo all'istante, in misura dell'45%” era infondata;
- che il danno non patrimoniale da risarcire, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità, era da intendersi come onnicomprensivo di tutte le altre e diverse voci di danno. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 4 di 7
La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo: “in via preliminare e pregiudiziale, per la declaratoria di DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA dell'esponente società assicuratrice, per le ragioni esposte sub n. 2, con totale vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata,
NEL MERITO, per il totale rigetto delle domande attrici, perché assolutamente INFONDATE ed
IMPROVATE, con ogni effetto discendente, anche in relazione alla imputazione delle spese e competenze della presente lite.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei tre testi di parte attrice ( , Persona_2
, ). Rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale, si è Testimone_1 Persona_1 pervenuti all'udienza del 27.05.2025, per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza i difensori hanno così concluso: “L'avv. Capparelli insiste preliminarmente nell'ammissione della
c.t.u. medico-legale. L'avv. De Biase si oppone. Ciascun difensore si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi
e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa.”; la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Nel merito.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di
Garanzia, deve precisarsi che il suo intervento - previsto già dalla L. n. 990 del 1969 art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ex art. 2697
c.c.
Ne consegue che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, documentare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (v. Cass. Civ. n. 10762 del 1992; conf. Cass. Civ. n.
8086 del 1995; Cass. Civ. n. 10484 del 2001; Cass. Civ. n. 12304 del 2005; in maniera precisa anche Cass. civ. n.1325 del 2016); perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato", non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, infatti, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 5 di 7
Ebbene, nel caso in esame, non risultano provati né l'accadimento del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'attrice - secondo la quale, la stessa, al fine di evitare l'impatto con l'altro veicolo non identificato che aveva invaso la sua corsia di marcia, aveva sterzato a sinistra e perso il controllo dell'auto, finendo comunque per essere attinta sul proprio lato giuda - né il nesso di causalità tra la circolazione del predetto veicolo e il danno subito dall'istante e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta del conducente del veicolo non identificato.
Ed infatti, l'attrice ha allegato che l'incidente descritto in citazione sarebbe avvenuto per colpa di
“una autovettura- una utilitaria di colore grigio di marca e modello rimasta non identificata – la quale proveniva a forte velocità dal senso opposto”. Il conducente di quest'ultima avrebbe posto in essere condotte incaute e violative del codice della strada (invasione della corsia percorsa dall'attore e mancato rispetto del limite di velocità stradale).
Tuttavia, l'istruttoria documentale ed orale espletata non consente di ritenere provato che l'incidente sia avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta di un altro conducente rimasto ignoto.
Va da subito evidenziata la contraddittorietà delle allegazioni concernenti le modalità del sinistro contenute nell'atto introduttivo, atteso che, la circostanza allegata per cui stesse Parte_1 percorrendo la strada comunale ad una “andatura molto bassa”, risulta di per sé incompatibile con l'essere costretto ad effettuare una brusca manovra e, soprattutto, con la gravità dell'impatto subito.
Appare, poi, inverosimile che l'attrice, al fine di schivare l'auto che aveva invaso il suo senso di marcia, abbia sterzato a sinistra e si stata attinta sulla parte laterale sinistra (“lato guida"), atteso che la dedotta sterzata a sinistra avrebbe reso possibile l'impatto - al più - con la parte laterale destra della propria automobile.
Venendo all'esame della prova testimoniale richiesta da parte attrice ed ammessa dal Tribunale, occorre osservare che le dichiarazioni rese dai testi escussi ( , sentito Testimone_1 all'udienza del 31.03.2022, e , sentita all'udienza del 30.11.2022) risultano Persona_1 insufficienti a corroborare la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da Parte_2
[...]
, terza trasportata, si è limitata, infatti, per lo più a confermare i capitoli di prova Persona_1 articolati da parte attrice (“ADR n. A1 e A 2:<< Confermo la circostanza tanto so perché quel giorno ero in macchina con lei>>; ADR n. A 3,4 e 5:<< Confermo le circostanze tanto so, perché come ho detto sopra, mi trovavo in macchina con mia mamma;
non ricordo soltanto il colore della vettura >>). Le risposte date, meramente assenzienti (“confermo la circostanza …”), difatti, hanno ridotta, se non nulla, efficacia probatoria (cfr. Cass. civ. n. 2961/52; Tribunale Salerno sez. II,
07/03/2013, n.628) ed il teste non è stato in grado di riferire circostanze puntuali, dettagliate e R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 6 di 7
descrittive del sinistro che l'aveva visto peraltro coinvolto - per essere terzo trasportato -, nulla sapendo poi riferire in ordine al veicolo antagonista (modello, colore ecc…).
Il teste , invece, dopo aver confermato, anche lui, genericamente i capitoli di prova, a Tes_1 seguito di richiesta di chiarimenti ha precisato che “la macchina pirata la impattava sulla parte posteriore;
c'era una curva e nel mentre la sig.ra era in mezzo a questa curva la macchina si è allargata nella curva invadendo la corsia di marcia ove c'era la sig.ra con la propria autovettura, urtandola”. Ebbene le dichiarazioni rese dal teste in ordine al luogo del sinistro e alla dinamica dell'incidente collidono in primis con la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, ove non viene mai indicata la presenza di una curva, e, poi, con la documentazione fotografica allegata da parte convenuta, raffigurante per l'appunto la sede del sinistro, ove è presente solamente un rettilineo (cfr. relazione investigativa allegata alla comparsa di risposta).
Ed ancora, a fronte della descrizione del sinistro operata dall'attrice tale per cui Parte_3
per evitare l'impatto con il veicolo antagonista proveniente dal senso di marcia opposta che
[...] aveva invaso parte della sua corsia, aveva sterzato a sinistra ed era stata tuttavia comunque attinta sul lato guida dell'automobile, il teste ha raccontato una versione dei fatti totalmente diversa, affermando che “la macchina pirata” aveva impattato la Fiat UN sulla parte posteriore (e non, dunque, sulla parte laterale, dal lato del conducente).
In tale contesto, assume poi particolare rilievo la scheda di intervento dei soccorsi (scheda centrale operativa 118, depositata da parte convenuta unitamente alla richiamata relazione investigativa) ove
è stato dichiarato che la Rez è “sbandata e uscita fuori strada con la propria auto”, senza alcun riferimento al coinvolgimento di altro veicolo.
Va poi considerata l'anomalia per cui, nonostante la gravità dell'incidente causata da un veicolo pirata, non siano intervenute le forze dell'ordine al momento dei fatti, al fine di accertare il verificarsi dell'evento dannoso e le sue modalità e la presenza sui luoghi dei testi sentiti in corso di causa o di altri soggetti coinvolti nel sinistro;
infine, deve rilevarsi che l'attrice non ha mai inteso sporgere denunzia-querela.
In riferimento a tale secondo profilo, va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia-querela all'autorità competente non essendo consentito assegnare alle due ipotesi – presentazione o omissione della denuncia querela - efficacia probatoria automatica;
rileva piuttosto il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto del complessivo quadro probatorio a integrare la prova sul presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, con la conseguenza che in difetto di denuncia la sussistenza di quel R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 7 di 7
presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. Civ.
n. 10323 del 2012).
Nel caso di specie, l'omessa denuncia-querela, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, integra un ulteriore elemento che volge nella direzione della mancata prova rigorosa sia del sinistro dedotto in lite, con le modalità specifiche descritte, sia responsabilità in capo all'altro conducente rimasto ignoto (Cass. civ. n. 22398 del 2022).
Peraltro, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, occorre fornire in giudizio una ben più solida prova del fatto, della dinamica, dell'evento e del nesso causale tra l'uno e l'altro, ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra indicate e delle ragioni esposte, non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che la condotta del conducente del veicolo non identificato abbia cagionato l'evento dannoso, non potendo concludersi, quindi, nel senso che il danno sia stato prodotto dalla circolazione di un veicolo non identificato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del cd. disputatum, della esigua attività processuale svolta - anche in ragione del mancato espletamento della c.t.u. - nonché del numero ridotto delle questioni affrontate, che induce ad applicare i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
➢ CONDANNA al pagamento in favore della convenuta delle spese di Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 11.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile, iscritta al n.° 2216/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuela Capparelli, elettivamente domiciliata come in atti;
- Attrice-
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della
Strada per la Regione Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
GR UT AN, elettivamente domiciliata come in atti;
- Convenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada ex art. 286 Cod. Ass., dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere di essere risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro del
31.08.2015, verificatosi a Corigliano Calabro.
A tal fine, l'attrice ha allegato:
- che, in data 31.08.2015, alle ore 16:30/17.00 circa, a bordo della propria autovettura Fiat
UN TG. CH452VB, percorreva, ad andatura molto bassa, la strada sita in località
Pantursi, nel Comune di Corigliano Calabro, con direzione Terranova da Sibari verso
Apollinara;
- che a bordo dell'autovettura si trovava anche la figlia minore, ; Persona_1 R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 2 di 7
- che improvvisamente l'attrice vedeva la propria carreggiata di marcia occupata da una autovettura di colore grigio, di marca e modello rimasta non identificata, che proveniva a forte velocità dal senso opposto;
- che al fine di evitare l'impatto frontale con l'altro veicolo, era stata costretta a sterzare
“con vigore verso sinistra, ma veniva lo stesso attinta sul proprio lato giuda dall'altra vettura”;
- Che a causa di tale manovra di emergenza, posta in essere per schivare l'altro veicolo, e dell'urto laterale ricevuto, la vettura “iniziava un testa coda che terminava con il capovolgimento della macchina dell'attrice nell'attiguo canalone che scorre lungo la strada”;
- Che, insieme alla figlia, era stata soccorsa “da un automobilista di passaggio”, che aveva assistito all'incidente;
- Che “alcune altre persone presenti nelle vicinanze del luogo si adoperavano per chiamare
l'autoambulanza”;
- Che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e CP_2 successivamente veniva trasferita presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Lecce, ove veniva sottoposta ad alcuni interventi, ai quali seguiva un lungo periodo di convalescenza e diverse terapie riabilitative;
- Che a seguito del sinistro riportava “politrauma con frattura clavicola e scapola destra, fratture costali multiple con emotorace pneumotorace, frattura dei processi trasversali di destra di D4, D5, D6, L3 e L4” e ancora, “una frattura alla branca ileo-pubica dx ed ischio- pubica sx”;
- che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che aveva contravvenuto alle regole imposte dal C.d.S.;
- che, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, aveva inviato formale richiesta alla che, tuttavia, in data 18.07.2017, aveva negato ogni offerta Controparte_1 risarcitoria;
- che il lungo decorso clinico era stato correttamente valutato dal dott. Persona_2
, il quale, redigendo apposita perizia di parte, aveva ritenuto sussistere una
[...] percentuale di invalidità permanente pari al 45%, un'invalidità temporanea totale per 70 giorni, un'invalidità parziale nella misura del 75% per giorni 60, un'invalidità parziale nella misura del 50% per giorni 30, un'invalidità parziale nella misura del 25% per giorni 30 (cfr. all. 2 fascicolo di parte);
- che, per far fronte alle proprie cure, aveva sostenuto spese per un importo complessivo di €
716,02. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 3 di 7
Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a codesto Tribunale: “accertato quanto in premessa, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della
[...]
quale impresa designata a gestire il F.G.V.S. per la Regione Calabria per Controparte_1
l'anno 2015, per l'incidente accaduto alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali, morale e biologico – patiti dall'attrice quantificati nella somma totale di € 524.732,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente e fino al soddisfo od in quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con comparsa depositata il 15.05.2019, si è costituita quale impresa Controparte_1 designata per la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto:
- che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati i presupposti – in fatto e in diritto – per poter applicare la disciplina del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- che, in particolare, l'attore avrebbe dovuto provare “a) l'esistenza del veicolo pirata;
b) la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'occorso; c) la pronta denuncia all'autorità giudiziaria;
d) la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo”;
- che sarebbe stato onere dell'attore dare dimostrazione della storicità del fatto, rimasto non provato;
- che la responsabilità del sinistro occorso era da ascriversi, quanto meno in misura Parte concorrente, all'attrice, ed infatti, “se la condotta di guida della sig.ra fosse stata moderata e soprattutto adeguata alle condizioni della strada, avrebbe consentito di porre in essere una prudenziale e sicura manovra di emergenza scongiurando il presunto pericolo determinato dall'automezzo pirata che avrebbe tagliato la marcia”;
- che “la pretesa avversa, di complessivi Euro 524.732,09 per lesioni, si appalesa assolutamente infondata e del tutto ingiustificata, oltre che, comunque, fondata, unicamente ed esclusivamente, su documentazione di parte, che, sin d'ora, fermamente e recisamente, si impugna e contesta, in quanto del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini probatori”;
- che la “quantificazione dei postumi permanenti residuati in capo all'istante, in misura dell'45%” era infondata;
- che il danno non patrimoniale da risarcire, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità, era da intendersi come onnicomprensivo di tutte le altre e diverse voci di danno. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 4 di 7
La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo: “in via preliminare e pregiudiziale, per la declaratoria di DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA dell'esponente società assicuratrice, per le ragioni esposte sub n. 2, con totale vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata,
NEL MERITO, per il totale rigetto delle domande attrici, perché assolutamente INFONDATE ed
IMPROVATE, con ogni effetto discendente, anche in relazione alla imputazione delle spese e competenze della presente lite.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei tre testi di parte attrice ( , Persona_2
, ). Rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale, si è Testimone_1 Persona_1 pervenuti all'udienza del 27.05.2025, per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza i difensori hanno così concluso: “L'avv. Capparelli insiste preliminarmente nell'ammissione della
c.t.u. medico-legale. L'avv. De Biase si oppone. Ciascun difensore si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi
e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa.”; la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Nel merito.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di
Garanzia, deve precisarsi che il suo intervento - previsto già dalla L. n. 990 del 1969 art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ex art. 2697
c.c.
Ne consegue che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, documentare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (v. Cass. Civ. n. 10762 del 1992; conf. Cass. Civ. n.
8086 del 1995; Cass. Civ. n. 10484 del 2001; Cass. Civ. n. 12304 del 2005; in maniera precisa anche Cass. civ. n.1325 del 2016); perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato", non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, infatti, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 5 di 7
Ebbene, nel caso in esame, non risultano provati né l'accadimento del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'attrice - secondo la quale, la stessa, al fine di evitare l'impatto con l'altro veicolo non identificato che aveva invaso la sua corsia di marcia, aveva sterzato a sinistra e perso il controllo dell'auto, finendo comunque per essere attinta sul proprio lato giuda - né il nesso di causalità tra la circolazione del predetto veicolo e il danno subito dall'istante e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta del conducente del veicolo non identificato.
Ed infatti, l'attrice ha allegato che l'incidente descritto in citazione sarebbe avvenuto per colpa di
“una autovettura- una utilitaria di colore grigio di marca e modello rimasta non identificata – la quale proveniva a forte velocità dal senso opposto”. Il conducente di quest'ultima avrebbe posto in essere condotte incaute e violative del codice della strada (invasione della corsia percorsa dall'attore e mancato rispetto del limite di velocità stradale).
Tuttavia, l'istruttoria documentale ed orale espletata non consente di ritenere provato che l'incidente sia avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta di un altro conducente rimasto ignoto.
Va da subito evidenziata la contraddittorietà delle allegazioni concernenti le modalità del sinistro contenute nell'atto introduttivo, atteso che, la circostanza allegata per cui stesse Parte_1 percorrendo la strada comunale ad una “andatura molto bassa”, risulta di per sé incompatibile con l'essere costretto ad effettuare una brusca manovra e, soprattutto, con la gravità dell'impatto subito.
Appare, poi, inverosimile che l'attrice, al fine di schivare l'auto che aveva invaso il suo senso di marcia, abbia sterzato a sinistra e si stata attinta sulla parte laterale sinistra (“lato guida"), atteso che la dedotta sterzata a sinistra avrebbe reso possibile l'impatto - al più - con la parte laterale destra della propria automobile.
Venendo all'esame della prova testimoniale richiesta da parte attrice ed ammessa dal Tribunale, occorre osservare che le dichiarazioni rese dai testi escussi ( , sentito Testimone_1 all'udienza del 31.03.2022, e , sentita all'udienza del 30.11.2022) risultano Persona_1 insufficienti a corroborare la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da Parte_2
[...]
, terza trasportata, si è limitata, infatti, per lo più a confermare i capitoli di prova Persona_1 articolati da parte attrice (“ADR n. A1 e A 2:<< Confermo la circostanza tanto so perché quel giorno ero in macchina con lei>>; ADR n. A 3,4 e 5:<< Confermo le circostanze tanto so, perché come ho detto sopra, mi trovavo in macchina con mia mamma;
non ricordo soltanto il colore della vettura >>). Le risposte date, meramente assenzienti (“confermo la circostanza …”), difatti, hanno ridotta, se non nulla, efficacia probatoria (cfr. Cass. civ. n. 2961/52; Tribunale Salerno sez. II,
07/03/2013, n.628) ed il teste non è stato in grado di riferire circostanze puntuali, dettagliate e R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 6 di 7
descrittive del sinistro che l'aveva visto peraltro coinvolto - per essere terzo trasportato -, nulla sapendo poi riferire in ordine al veicolo antagonista (modello, colore ecc…).
Il teste , invece, dopo aver confermato, anche lui, genericamente i capitoli di prova, a Tes_1 seguito di richiesta di chiarimenti ha precisato che “la macchina pirata la impattava sulla parte posteriore;
c'era una curva e nel mentre la sig.ra era in mezzo a questa curva la macchina si è allargata nella curva invadendo la corsia di marcia ove c'era la sig.ra con la propria autovettura, urtandola”. Ebbene le dichiarazioni rese dal teste in ordine al luogo del sinistro e alla dinamica dell'incidente collidono in primis con la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, ove non viene mai indicata la presenza di una curva, e, poi, con la documentazione fotografica allegata da parte convenuta, raffigurante per l'appunto la sede del sinistro, ove è presente solamente un rettilineo (cfr. relazione investigativa allegata alla comparsa di risposta).
Ed ancora, a fronte della descrizione del sinistro operata dall'attrice tale per cui Parte_3
per evitare l'impatto con il veicolo antagonista proveniente dal senso di marcia opposta che
[...] aveva invaso parte della sua corsia, aveva sterzato a sinistra ed era stata tuttavia comunque attinta sul lato guida dell'automobile, il teste ha raccontato una versione dei fatti totalmente diversa, affermando che “la macchina pirata” aveva impattato la Fiat UN sulla parte posteriore (e non, dunque, sulla parte laterale, dal lato del conducente).
In tale contesto, assume poi particolare rilievo la scheda di intervento dei soccorsi (scheda centrale operativa 118, depositata da parte convenuta unitamente alla richiamata relazione investigativa) ove
è stato dichiarato che la Rez è “sbandata e uscita fuori strada con la propria auto”, senza alcun riferimento al coinvolgimento di altro veicolo.
Va poi considerata l'anomalia per cui, nonostante la gravità dell'incidente causata da un veicolo pirata, non siano intervenute le forze dell'ordine al momento dei fatti, al fine di accertare il verificarsi dell'evento dannoso e le sue modalità e la presenza sui luoghi dei testi sentiti in corso di causa o di altri soggetti coinvolti nel sinistro;
infine, deve rilevarsi che l'attrice non ha mai inteso sporgere denunzia-querela.
In riferimento a tale secondo profilo, va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia-querela all'autorità competente non essendo consentito assegnare alle due ipotesi – presentazione o omissione della denuncia querela - efficacia probatoria automatica;
rileva piuttosto il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto del complessivo quadro probatorio a integrare la prova sul presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, con la conseguenza che in difetto di denuncia la sussistenza di quel R.G. n.° 2216/2008 - Pag. 7 di 7
presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. Civ.
n. 10323 del 2012).
Nel caso di specie, l'omessa denuncia-querela, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, integra un ulteriore elemento che volge nella direzione della mancata prova rigorosa sia del sinistro dedotto in lite, con le modalità specifiche descritte, sia responsabilità in capo all'altro conducente rimasto ignoto (Cass. civ. n. 22398 del 2022).
Peraltro, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, occorre fornire in giudizio una ben più solida prova del fatto, della dinamica, dell'evento e del nesso causale tra l'uno e l'altro, ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra indicate e delle ragioni esposte, non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che la condotta del conducente del veicolo non identificato abbia cagionato l'evento dannoso, non potendo concludersi, quindi, nel senso che il danno sia stato prodotto dalla circolazione di un veicolo non identificato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del cd. disputatum, della esigua attività processuale svolta - anche in ragione del mancato espletamento della c.t.u. - nonché del numero ridotto delle questioni affrontate, che induce ad applicare i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
➢ CONDANNA al pagamento in favore della convenuta delle spese di Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 11.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno