CASS
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2025, n. 24922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24922 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA SA NN MI - Presidente - Sent. n. sez. 670/2025 RI OR NI CA UP – 27/05/2025 TA SA R.G.N. 13584/2025 NN MA OR MU LE CO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da SI EN nata a [...] il [...]; PI DO nata a [...] il [...]; IE AN nato a [...] l’[...]; avverso la sentenza del 21 novembre 2024 della Corte d’assise d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi gli avvocati Giosuè Naso, Valerio Spigarelli, Gennaro Pecoraro, ON DE IO e LU AN, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24922 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/05/2025 2 1. Con sentenza n. 32283 del 13 dicembre 2023, questa Corte, pur confermando la responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo), annullava la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli a loro carico, limitatamente al profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (EN SI, DO PI e AN IE), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; una individualizzazione che desse conto della peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo. 2. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’assise d’appello di Napoli confermava la prima decisione e il conseguente trattamento sanzionatorio. 3. Avverso tale ultima sentenza, propongono ricorso per cassazione i tre predetti imputati. 4. Nell’interesse di EN SI sono stati proposti due autonomi ricorsi, a firma degli avvocati Giosuè Bruno Naso e Gennaro Pecoraro. 4.1. Il primo, articolato in un unico motivo d’impugnazione, deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la violazione del dictum imposto da questa Corte, non avendo, la sentenza impugnata, distinto i ruoli dei singoli concorrenti all’interno della complessiva dinamica attraverso la quale si erano articolati i fatti in contestazione. Si sarebbe limitata, sostiene la difesa, a rivalutare la gravità del fatto, l’asserita estrema accuratezza del piano criminoso, l’intensità del dolo e la capacità criminale di ciascuno, valorizzando indici insiti in ogni fatto di reato e, comunque, già valutati nel precedente giudizio di appello (e quindi già ritenuti non decisivi), ma senza, in alcun modo, individualizzare le singole posizioni processuali e specificare in che termini ciascuno avesse partecipato. 4.2. Il ricorso a firma dell’avv. Gennaro Pecoraro, proposto anche nell’interesse di DO PI, si compone, ugualmente, di un unico motivo d’impugnazione, formulato in termini di vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato la sopravvenuta condanna delle ricorrenti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., essa stessa, 3 in realtà, mera duplicazione della contestazione per cui è processo (in quanto fondata, sostanzialmente, sulla partecipazione al reato di omicidio per cui è giudizio) e solo parzialmente irrevocabile (in quanto annullata, in relazione alla posizione della PI, per il reato di cessione di sostanza stupefacente, contestato al capo E). E tutto ciò senza considerare come il contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, sarebbe sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato. 5. In termini sostanzialmente sovrapponibili, anche il ricorso a firma dell’avv. LU AN, che, nell’interesse di DO PI (e, con identiche argomentazioni, anche nell’interesse di AN IE), propone un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.), che la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo (la sentenza prodotta dal Procuratore generale), in quanto relativo a vicenda nota a questa Corte, al momento dell’annullamento, e, comunque, parzialmente incoerente con la realtà processuale (in quanto non definitiva al momento della celebrazione del giudizio di rinvio, perché annullata proprio in relazione alla contestazione di cessione di sostanza stupefacente); e ciò senza procedere, come imposto dalle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ad un esame dettagliato ed individualizzato delle circostanze soggettive ed oggettive che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole. 6. Nell’interesse di DO PI risulta proposto anche altro ricorso, a firma dell’avv. Valerio Spigarelli, articolato in un unico motivo d’impugnazione, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. La difesa deduce che era specifico dovere del giudice di rinvio verificare, sulla base dei principi di personalità e proporzione, nonché alla luce dell'ideale rieducativo di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., se l'istituto delle attenuanti generiche non potesse e dovesse costituire quell'utile e flessibile meccanismo al quale ricorrere per adeguare l'effettivo carico sanzionatorio da irrogarsi al concreto contributo soggettivo offerto dalla ricorrente nei delitti per i quali è stata ritenuta colpevole. Ebbene, le uniche notazioni motivazionali offerte dalla Corte territoriale si sarebbero articolate lungo quattro direttrici fondamentali: a) il richiamo dell'intervenuta condanna, in separato giudizio, per la partecipazione all'associazione camorristica denominata clan SI-NI; b) la conseguente contestualizzazione dell'agguato oggetto del presente accertamento processuale nell'agire della consorteria di appartenenza;
c) la premeditazione di 4 tali condotte e il duplice movente a esse sotteso;
d) l'assenza di manifestazioni di resipiscenza. Tutte notazioni argomentative fuori fuoco e palesemente disallineate rispetto alle indicazioni fornite dal precedente interno di legittimità. La condanna nelle more intervenuta (peraltro annullata proprio con riferimento alla posizione della PI, seppur in relazione alla sola contestazione di cessione di sostanza stupefacente, di cui al capo E), così come la ribadita contestualizzazione dei fatti per cui è giudizio, sarebbero elementi già assorbiti nell'accertamento irrevocabile di responsabilità e, comunque, incoerenti rispetto all'esigenza di individualizzazione e graduazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto che l’aggravante mafiosa, nella duplice connotazione oggettiva e soggettiva, sarebbe già stata irrevocabilmente ritenuta e accertata rispetto agli specifici titoli di responsabilità divenuti irrevocabili;
il riferimento alla particolare intensità del dolo omicida e il riconoscimento della pervicace determinazione a delinquere, sarebbero elementi già documentati dall'applicazione dell'aggravante della premeditazione;
il diritto di professarsi innocente, sia pure a seguito della definitiva affermazione di responsabilità in sede giudiziaria, non potrebbe logicamente costituire motivo per irrogare un trattamento sanzionatorio deteriore, in quanto parte del nucleo essenziale del diritto di difesa e, come tale, diritto inviolabile ed elemento inidoneo a costituire titolo per un aggravamento del carico sanzionatorio, potendo semmai la spontanea e non coercibile ammissione degli addebiti valutarsi solo in bonam partem. A fronte di ciò, nessuna considerazione sarebbe stata offerta alla precisa individuazione del ruolo rivestito dalla PI nell'economia e nella dinamica dei fatti per cui si procede e alla concreta valutazione del suo contributo partecipativo, in spregio ai noti principi della personalità della responsabilità penale, della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, della necessaria offensività in concreto e della stessa finalità rieducativa della pena;
principi che, come chiaramente indicato nel precedente interno di legittimità, possono e debbono essere operate anche attraverso il ricorso all'art. 62-bis del codice penale. 7. Nell’interesse di AN IE, oltre al ricorso a firma dell’avv. AN, risulta proposto anche altro ed autonomo ricorso, a firma dell’avv. ON DE IO, articolato in tre motivi d’impugnazione. 7.1. Con il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale, si deduce la violazione del dictum giurisdizionale statuito da questa Corte con la pronuncia di annullamento, non avendo la Corte territoriale proceduto ad una rinnovata disamina di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari 5 per una prognosi individualizzata afferente alla posizione processuale del ricorrente. 7.2. Il secondo è formulato in termini di vizio di motivazione ed è articolato in tre diverse censure: a) il dedotto travisamento del fatto processuale (nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo - la sentenza prodotta dal Procuratore generale - in quanto noto alla stessa Corte di cassazione, al momento dell’intervenuto annullamento, e, comunque, mera duplicazione della contestazione per cui è giudizio, in quanto fondata, sostanzialmente, sulla stessa partecipazione al reato di omicidio); b) la ritenuta violazione del canone di valutazione globale imposto dall’art. 133 cod. pen. (nella parte in cui l’apprezzamento dei criteri normativi si sarebbe risolto in una vuota clausola di stile priva di effettivo contenuto valutativo individualizzato); c) la dedotta illogicità nella valutazione del ruolo e della personalità dell’imputato (nella parte in cui si sarebbero ignorate le plurime indicazioni difensive quanto alla considerazione in cui era tenuto il IE da parte dello stesso NI, alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumità personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza). 7.3. Il terzo è formulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e deduce che le plurime e macroscopiche fallacie logico-argomentative in precedenza evidenziate (la patente inosservanza del vinculum derivante dal giudizio di rinvio, l’utilizzo di parametri di valutazione generici ed astratti, la valutazione illogica degli elementi fattuali e giuridici utilizzati, la parallela omessa considerazioni di dati favorevoli all’imputato) si sarebbero tradotte in una chiara violazione delle norme che presiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. 1. I ricorsi sono tutti, complessivamente, infondati. 2. La valutazione delle censure sollevate dalle difese impone, tuttavia, di delineare alcune coordinate ermeneutiche afferenti ai principi generali che regolano la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, ai vincoli imposti al giudice del rinvio in conseguenza dell’annullamento disposto per vizio di motivazione e alla delimitazione del perimetro del sindacato riservato a questa Corte. 6 2.1. In linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la finalità rieducativa della pena;
funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990). La graduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità. Naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere discrezionale, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio. Tali circostanze, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto. Nella valutazione degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento di dette circostanze, l'art. 62-bis cod. pen. non individua, né specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione degli elementi e dei 7 dati che possano influire sulla decisione. E, in questa valutazione, è evidente che il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen. – norma onnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio - sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - diversi da quelli legislativamente indicati nell'art. 133 cod. pen. - aventi valore significante, ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto di reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986, dep. 1987, SI, Rv. 176622). Presupponendo un apprezzamento in fatto, anche il riconoscimento delle circostanze generiche presuppone l’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito;
un potere che, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al successivo controllo del giudice dell’impugnazione: non potendosi mai tale potere tradursi in arbitrio, egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti generiche. E, sotto tale profilo, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga (o meno) la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi, e ciò sia quando quel fattore fonda la sussistenza della attenuante, sia quando ne determini l'esclusione. Cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). 2.2. Ciò considerato, ove la decisione assunta dal giudice del merito sia stata annullata per vizi di motivazione, il giudice del rinvio (al quale è riservato in via esclusiva il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova) ha l’unico limite di non ripetere il percorso logico già censurato dalla pronuncia rescindente, ben potendo, salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno, rivisitare il fatto, con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, senza essere vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755). 8 Sicché, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto individuato nella pronuncia rescindente il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (o, per quel che rileva, alla medesima quantificazione del trattamento sanzionatorio) sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio, ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). E, in tale giudizio, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di valutare le emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629). 2.2. DEineati i confini dei poteri riservati al giudice del rinvio, va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato a questa Corte essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione;
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e (per il ricorrente) più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944); con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta (l'art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze, e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, PI, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Ciò considerato, questa Corte fondava la pronuncia di annullamento ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (EN SI, DO PI e 9 AN IE), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (da operarsi alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.), che desse conto della peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo. E ciò in quanto la pur estesa trattazione del tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche risentirebbe del suo immediato modellarsi sulle posizioni degli imputati NI ed SI, gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona. 4. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’assise d’appello confermava il trattamento sanzionatorio originariamente irrogato, negando il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche in considerazione: - della sopravvenuta condanna (intervenuta il 23 giugno 2022) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., significativa, secondo la Corte territoriale, della non occasionalità delle condotte attribuite in questa sede agli imputati, esse stesse espressive, invece, del chiaro inserimento all’interno di un tipico contesto associativo;
- della gravità del fatto e del decisivo apporto fornito dagli imputati: l'agguato ha generato due morti e tre feriti e (in ragione della scelta di agire in luogo chiuso e affollato) avrebbe potuto generare un numero superiore di vittime;
- dell'estrema accuratezza del piano criminoso che ha consentito ai suoi esecutori di ottimizzare un'incursione in zone fisicamente controllate da sentinelle e vedette deputate a controllare i movimenti delle forze dell'ordine e degli affiliati ai clan nemici;
- dell’essenziale contributo offerto, anche attraverso indicazioni sulla composizione del gruppo armato, sulle vie di fuga e sul nascondiglio da riservare al killer;
- della particolare intensità del dolo, avendo avuto modo gli imputati di premeditare per circa due mesi il piano criminoso, curando ogni particolare e non manifestando alcuna incertezza nell’intenzione di portarlo a termine, anche alla luce del doppio movente che ha mosso i ricorrenti (l'agguato era destinato ad appagare la sete di vendetta generata dagli omicidi di diretti congiunti e doveva servire per consentire al gruppo criminale di riprendere con continuità le attività illecite); - della capacità criminale dei ricorrenti, desunta dall’accertata sussistenza dei motivi abietti, non assorbiti dall'aggravante mafiosa;
- dell’assenza, in ultimo, di segni di resipiscenza. 5. A fronte di ciò, per come si è detto, i ricorrenti hanno censurato: 10 - la mancata individualizzazione delle singole posizioni processuali;
- la valutazione del contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, in realtà sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato;
- l’utilizzazione della sopravvenuta condanna, ritenuta mera duplicazione della contestazione per cui è processo e solo parzialmente irrevocabile e, comunque, assorbita nell'accertamento irrevocabile di responsabilità; - la validità degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale, ritenuti insiti in ogni fatto di reato, già valutati nel precedente giudizio di appello, assorbiti dalla contestazione delle singole aggravanti contestate e lesivi del diritto a protestarsi innocente;
- l’omessa valutazione (per il IE) delle plurime indicazioni difensive (quanto alla considerazione in cui era tenuto il IE da parte dello stesso NI, alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumità personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza). 6. Le censure sono tutte, complessivamente, infondate, per le ragioni di seguito indicate. 6.1. In primo luogo, l’invocata individualizzazione;
dato che va inteso non già con riferimento alle singole posizioni processuali rivestite dagli odierni ricorrenti (sostanzialmente tra loro sovrapponibili, in ragione del medesimo contributo – morale – offerto nella consumazione dei reati contestati), ma nel loro rapporto rispetto alle posizioni rivestite dagli imputati NI ed SI, gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona. Né, in questa sede, è possibile rivalutare, nel merito, la funzionalità delle condotte tenute dai singoli imputati e la rilevanza del contributo offerto, circostanza estranea all'ambito di cognizione del giudice del rinvio ("giudizio chiuso”, delimitato dalla pronuncia di annullamento ai soli rilevati vizi motivazionali afferenti al trattamento sanzionatorio), nel quale possono essere esaminati soltanto i profili che sono stati oggetto di annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata. 6.2. La sopravvenuta condanna (ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.) è dato fattuale logicamente rilevante, in quanto idoneo non solo a colorare le singole condotte contestate (esse stesse utilizzate per fondare la responsabilità per il reato associativo), ma anche a dar conto della soggettiva capacità criminale dei ricorrenti e della connessa pericolosità. 11 E tale dato, contrariamente a quanto ritenuto dalle difese, non è né mera duplicazione di quanto già emerso nel procedimento per cui è giudizio (in ragione della non sovrapponibilità - logica e giuridica - della condotta associativa rispetto a quella propria di un reato fine o che di essa è espressione), né assorbita nella ritenuta aggravante mafiosa (sostanziandosi, quest’ultima, nel fine specifico di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio perseguito dall’agente: Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902), ontologicamente differente dalla stessa condotta di partecipazione associativa (della quale, sovente, è espressione). In questo contesto, il parallelo annullamento, per la sola condotta di spaccio, è dato del tutto irrilevante non solo in quanto non incide (all’evidenza) sulla definitività della condanna per il reato associativo, ma anche perché elemento estraneo alle valutazioni prospettate dalla Corte territoriale, rappresentando ulteriore condotta (al pari di quelle contestate in questo giudizio) dell’accertata partecipazione associativa. 6.3. La valutazione, sotto diversi profili, della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né del disposto di cui all'art. 133 cod. pen., né del principio del ne bis in idem sostanziale. Cosicché il giudice ben può valutare un medesimo fatto (la gravità del fatto e la personalità dell'imputato) per finalità diverse e per giudizi differenziati (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). E la circostanza per cui parte degli argomenti utilizzati fossero già presenti nella motivazione della sentenza annullata non esclude la legittimità del nuovo percorso argomentativo, ben potendo, il giudice del rinvio, per come si è detto, rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, con l’unico limite di non ripetere il percorso logico già censurato dalla pronuncia rescindente e salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno. Né l’oggettiva gravità dei fatti contestati (ed irrevocabilmente accertati) esclude, in linea di principio, che tale gravità possa avere, in concreto, una differente dimensione, in ragione delle specifiche modalità attraverso le quali le condotte siano state realizzate (elemento ampiamente argomentato dalla Corte territoriale con il riferimento alle loro concrete potenzialità lesive). 6.4. Quanto alla valutata assenza di resipiscenza, il principio dal quale parte la difesa è corretto: se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro, la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui 12 le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778), non potendo le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive essere valutate quale elemento ostativo al riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189). Ciononostante, l’oggettiva fondatezza dell’assunto difensivo non incide sulla forza argomentativa delle motivazioni offerte dalla Corte territoriale. L’indicato elemento di valutazione, infatti, non solo non è stato l’unico a fondare la decisione impugnata, ma, nella complessiva economia dell’impianto argomentativo, assume una valenza chiaramente secondaria, inidonea a scardinare la motivazione offerta. E da ciò l’irrilevanza della (pur fondata) censura. 6.5. Quanto, in ultimo, all’asserita omessa valutazione delle plurime indicazioni difensive, astrattamente fondanti un giudizio favorevole al riconoscimento delle invocate attenuanti, è sufficiente ribadire quanto già in precedenza evidenziato: la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi;
cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Prospettare (nuovamente), in questa sede, gli elementi asseritamente pretermessi significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa, altresì, chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, in precedenza analiticamente indicati. 7. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali. 13 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE CO IA SA NN MI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi gli avvocati Giosuè Naso, Valerio Spigarelli, Gennaro Pecoraro, ON DE IO e LU AN, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24922 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/05/2025 2 1. Con sentenza n. 32283 del 13 dicembre 2023, questa Corte, pur confermando la responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo), annullava la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli a loro carico, limitatamente al profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (EN SI, DO PI e AN IE), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; una individualizzazione che desse conto della peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo. 2. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’assise d’appello di Napoli confermava la prima decisione e il conseguente trattamento sanzionatorio. 3. Avverso tale ultima sentenza, propongono ricorso per cassazione i tre predetti imputati. 4. Nell’interesse di EN SI sono stati proposti due autonomi ricorsi, a firma degli avvocati Giosuè Bruno Naso e Gennaro Pecoraro. 4.1. Il primo, articolato in un unico motivo d’impugnazione, deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la violazione del dictum imposto da questa Corte, non avendo, la sentenza impugnata, distinto i ruoli dei singoli concorrenti all’interno della complessiva dinamica attraverso la quale si erano articolati i fatti in contestazione. Si sarebbe limitata, sostiene la difesa, a rivalutare la gravità del fatto, l’asserita estrema accuratezza del piano criminoso, l’intensità del dolo e la capacità criminale di ciascuno, valorizzando indici insiti in ogni fatto di reato e, comunque, già valutati nel precedente giudizio di appello (e quindi già ritenuti non decisivi), ma senza, in alcun modo, individualizzare le singole posizioni processuali e specificare in che termini ciascuno avesse partecipato. 4.2. Il ricorso a firma dell’avv. Gennaro Pecoraro, proposto anche nell’interesse di DO PI, si compone, ugualmente, di un unico motivo d’impugnazione, formulato in termini di vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato la sopravvenuta condanna delle ricorrenti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., essa stessa, 3 in realtà, mera duplicazione della contestazione per cui è processo (in quanto fondata, sostanzialmente, sulla partecipazione al reato di omicidio per cui è giudizio) e solo parzialmente irrevocabile (in quanto annullata, in relazione alla posizione della PI, per il reato di cessione di sostanza stupefacente, contestato al capo E). E tutto ciò senza considerare come il contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, sarebbe sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato. 5. In termini sostanzialmente sovrapponibili, anche il ricorso a firma dell’avv. LU AN, che, nell’interesse di DO PI (e, con identiche argomentazioni, anche nell’interesse di AN IE), propone un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.), che la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo (la sentenza prodotta dal Procuratore generale), in quanto relativo a vicenda nota a questa Corte, al momento dell’annullamento, e, comunque, parzialmente incoerente con la realtà processuale (in quanto non definitiva al momento della celebrazione del giudizio di rinvio, perché annullata proprio in relazione alla contestazione di cessione di sostanza stupefacente); e ciò senza procedere, come imposto dalle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ad un esame dettagliato ed individualizzato delle circostanze soggettive ed oggettive che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole. 6. Nell’interesse di DO PI risulta proposto anche altro ricorso, a firma dell’avv. Valerio Spigarelli, articolato in un unico motivo d’impugnazione, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. La difesa deduce che era specifico dovere del giudice di rinvio verificare, sulla base dei principi di personalità e proporzione, nonché alla luce dell'ideale rieducativo di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., se l'istituto delle attenuanti generiche non potesse e dovesse costituire quell'utile e flessibile meccanismo al quale ricorrere per adeguare l'effettivo carico sanzionatorio da irrogarsi al concreto contributo soggettivo offerto dalla ricorrente nei delitti per i quali è stata ritenuta colpevole. Ebbene, le uniche notazioni motivazionali offerte dalla Corte territoriale si sarebbero articolate lungo quattro direttrici fondamentali: a) il richiamo dell'intervenuta condanna, in separato giudizio, per la partecipazione all'associazione camorristica denominata clan SI-NI; b) la conseguente contestualizzazione dell'agguato oggetto del presente accertamento processuale nell'agire della consorteria di appartenenza;
c) la premeditazione di 4 tali condotte e il duplice movente a esse sotteso;
d) l'assenza di manifestazioni di resipiscenza. Tutte notazioni argomentative fuori fuoco e palesemente disallineate rispetto alle indicazioni fornite dal precedente interno di legittimità. La condanna nelle more intervenuta (peraltro annullata proprio con riferimento alla posizione della PI, seppur in relazione alla sola contestazione di cessione di sostanza stupefacente, di cui al capo E), così come la ribadita contestualizzazione dei fatti per cui è giudizio, sarebbero elementi già assorbiti nell'accertamento irrevocabile di responsabilità e, comunque, incoerenti rispetto all'esigenza di individualizzazione e graduazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto che l’aggravante mafiosa, nella duplice connotazione oggettiva e soggettiva, sarebbe già stata irrevocabilmente ritenuta e accertata rispetto agli specifici titoli di responsabilità divenuti irrevocabili;
il riferimento alla particolare intensità del dolo omicida e il riconoscimento della pervicace determinazione a delinquere, sarebbero elementi già documentati dall'applicazione dell'aggravante della premeditazione;
il diritto di professarsi innocente, sia pure a seguito della definitiva affermazione di responsabilità in sede giudiziaria, non potrebbe logicamente costituire motivo per irrogare un trattamento sanzionatorio deteriore, in quanto parte del nucleo essenziale del diritto di difesa e, come tale, diritto inviolabile ed elemento inidoneo a costituire titolo per un aggravamento del carico sanzionatorio, potendo semmai la spontanea e non coercibile ammissione degli addebiti valutarsi solo in bonam partem. A fronte di ciò, nessuna considerazione sarebbe stata offerta alla precisa individuazione del ruolo rivestito dalla PI nell'economia e nella dinamica dei fatti per cui si procede e alla concreta valutazione del suo contributo partecipativo, in spregio ai noti principi della personalità della responsabilità penale, della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, della necessaria offensività in concreto e della stessa finalità rieducativa della pena;
principi che, come chiaramente indicato nel precedente interno di legittimità, possono e debbono essere operate anche attraverso il ricorso all'art. 62-bis del codice penale. 7. Nell’interesse di AN IE, oltre al ricorso a firma dell’avv. AN, risulta proposto anche altro ed autonomo ricorso, a firma dell’avv. ON DE IO, articolato in tre motivi d’impugnazione. 7.1. Con il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale, si deduce la violazione del dictum giurisdizionale statuito da questa Corte con la pronuncia di annullamento, non avendo la Corte territoriale proceduto ad una rinnovata disamina di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari 5 per una prognosi individualizzata afferente alla posizione processuale del ricorrente. 7.2. Il secondo è formulato in termini di vizio di motivazione ed è articolato in tre diverse censure: a) il dedotto travisamento del fatto processuale (nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo - la sentenza prodotta dal Procuratore generale - in quanto noto alla stessa Corte di cassazione, al momento dell’intervenuto annullamento, e, comunque, mera duplicazione della contestazione per cui è giudizio, in quanto fondata, sostanzialmente, sulla stessa partecipazione al reato di omicidio); b) la ritenuta violazione del canone di valutazione globale imposto dall’art. 133 cod. pen. (nella parte in cui l’apprezzamento dei criteri normativi si sarebbe risolto in una vuota clausola di stile priva di effettivo contenuto valutativo individualizzato); c) la dedotta illogicità nella valutazione del ruolo e della personalità dell’imputato (nella parte in cui si sarebbero ignorate le plurime indicazioni difensive quanto alla considerazione in cui era tenuto il IE da parte dello stesso NI, alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumità personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza). 7.3. Il terzo è formulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e deduce che le plurime e macroscopiche fallacie logico-argomentative in precedenza evidenziate (la patente inosservanza del vinculum derivante dal giudizio di rinvio, l’utilizzo di parametri di valutazione generici ed astratti, la valutazione illogica degli elementi fattuali e giuridici utilizzati, la parallela omessa considerazioni di dati favorevoli all’imputato) si sarebbero tradotte in una chiara violazione delle norme che presiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. 1. I ricorsi sono tutti, complessivamente, infondati. 2. La valutazione delle censure sollevate dalle difese impone, tuttavia, di delineare alcune coordinate ermeneutiche afferenti ai principi generali che regolano la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, ai vincoli imposti al giudice del rinvio in conseguenza dell’annullamento disposto per vizio di motivazione e alla delimitazione del perimetro del sindacato riservato a questa Corte. 6 2.1. In linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la finalità rieducativa della pena;
funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990). La graduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità. Naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere discrezionale, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio. Tali circostanze, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto. Nella valutazione degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento di dette circostanze, l'art. 62-bis cod. pen. non individua, né specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione degli elementi e dei 7 dati che possano influire sulla decisione. E, in questa valutazione, è evidente che il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen. – norma onnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio - sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - diversi da quelli legislativamente indicati nell'art. 133 cod. pen. - aventi valore significante, ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto di reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986, dep. 1987, SI, Rv. 176622). Presupponendo un apprezzamento in fatto, anche il riconoscimento delle circostanze generiche presuppone l’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito;
un potere che, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al successivo controllo del giudice dell’impugnazione: non potendosi mai tale potere tradursi in arbitrio, egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti generiche. E, sotto tale profilo, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga (o meno) la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi, e ciò sia quando quel fattore fonda la sussistenza della attenuante, sia quando ne determini l'esclusione. Cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). 2.2. Ciò considerato, ove la decisione assunta dal giudice del merito sia stata annullata per vizi di motivazione, il giudice del rinvio (al quale è riservato in via esclusiva il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova) ha l’unico limite di non ripetere il percorso logico già censurato dalla pronuncia rescindente, ben potendo, salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno, rivisitare il fatto, con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, senza essere vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755). 8 Sicché, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto individuato nella pronuncia rescindente il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (o, per quel che rileva, alla medesima quantificazione del trattamento sanzionatorio) sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio, ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). E, in tale giudizio, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di valutare le emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629). 2.2. DEineati i confini dei poteri riservati al giudice del rinvio, va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato a questa Corte essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione;
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e (per il ricorrente) più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944); con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta (l'art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze, e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, PI, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Ciò considerato, questa Corte fondava la pronuncia di annullamento ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (EN SI, DO PI e 9 AN IE), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (da operarsi alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.), che desse conto della peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo. E ciò in quanto la pur estesa trattazione del tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche risentirebbe del suo immediato modellarsi sulle posizioni degli imputati NI ed SI, gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona. 4. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’assise d’appello confermava il trattamento sanzionatorio originariamente irrogato, negando il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche in considerazione: - della sopravvenuta condanna (intervenuta il 23 giugno 2022) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., significativa, secondo la Corte territoriale, della non occasionalità delle condotte attribuite in questa sede agli imputati, esse stesse espressive, invece, del chiaro inserimento all’interno di un tipico contesto associativo;
- della gravità del fatto e del decisivo apporto fornito dagli imputati: l'agguato ha generato due morti e tre feriti e (in ragione della scelta di agire in luogo chiuso e affollato) avrebbe potuto generare un numero superiore di vittime;
- dell'estrema accuratezza del piano criminoso che ha consentito ai suoi esecutori di ottimizzare un'incursione in zone fisicamente controllate da sentinelle e vedette deputate a controllare i movimenti delle forze dell'ordine e degli affiliati ai clan nemici;
- dell’essenziale contributo offerto, anche attraverso indicazioni sulla composizione del gruppo armato, sulle vie di fuga e sul nascondiglio da riservare al killer;
- della particolare intensità del dolo, avendo avuto modo gli imputati di premeditare per circa due mesi il piano criminoso, curando ogni particolare e non manifestando alcuna incertezza nell’intenzione di portarlo a termine, anche alla luce del doppio movente che ha mosso i ricorrenti (l'agguato era destinato ad appagare la sete di vendetta generata dagli omicidi di diretti congiunti e doveva servire per consentire al gruppo criminale di riprendere con continuità le attività illecite); - della capacità criminale dei ricorrenti, desunta dall’accertata sussistenza dei motivi abietti, non assorbiti dall'aggravante mafiosa;
- dell’assenza, in ultimo, di segni di resipiscenza. 5. A fronte di ciò, per come si è detto, i ricorrenti hanno censurato: 10 - la mancata individualizzazione delle singole posizioni processuali;
- la valutazione del contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, in realtà sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato;
- l’utilizzazione della sopravvenuta condanna, ritenuta mera duplicazione della contestazione per cui è processo e solo parzialmente irrevocabile e, comunque, assorbita nell'accertamento irrevocabile di responsabilità; - la validità degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale, ritenuti insiti in ogni fatto di reato, già valutati nel precedente giudizio di appello, assorbiti dalla contestazione delle singole aggravanti contestate e lesivi del diritto a protestarsi innocente;
- l’omessa valutazione (per il IE) delle plurime indicazioni difensive (quanto alla considerazione in cui era tenuto il IE da parte dello stesso NI, alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumità personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza). 6. Le censure sono tutte, complessivamente, infondate, per le ragioni di seguito indicate. 6.1. In primo luogo, l’invocata individualizzazione;
dato che va inteso non già con riferimento alle singole posizioni processuali rivestite dagli odierni ricorrenti (sostanzialmente tra loro sovrapponibili, in ragione del medesimo contributo – morale – offerto nella consumazione dei reati contestati), ma nel loro rapporto rispetto alle posizioni rivestite dagli imputati NI ed SI, gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona. Né, in questa sede, è possibile rivalutare, nel merito, la funzionalità delle condotte tenute dai singoli imputati e la rilevanza del contributo offerto, circostanza estranea all'ambito di cognizione del giudice del rinvio ("giudizio chiuso”, delimitato dalla pronuncia di annullamento ai soli rilevati vizi motivazionali afferenti al trattamento sanzionatorio), nel quale possono essere esaminati soltanto i profili che sono stati oggetto di annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata. 6.2. La sopravvenuta condanna (ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.) è dato fattuale logicamente rilevante, in quanto idoneo non solo a colorare le singole condotte contestate (esse stesse utilizzate per fondare la responsabilità per il reato associativo), ma anche a dar conto della soggettiva capacità criminale dei ricorrenti e della connessa pericolosità. 11 E tale dato, contrariamente a quanto ritenuto dalle difese, non è né mera duplicazione di quanto già emerso nel procedimento per cui è giudizio (in ragione della non sovrapponibilità - logica e giuridica - della condotta associativa rispetto a quella propria di un reato fine o che di essa è espressione), né assorbita nella ritenuta aggravante mafiosa (sostanziandosi, quest’ultima, nel fine specifico di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio perseguito dall’agente: Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902), ontologicamente differente dalla stessa condotta di partecipazione associativa (della quale, sovente, è espressione). In questo contesto, il parallelo annullamento, per la sola condotta di spaccio, è dato del tutto irrilevante non solo in quanto non incide (all’evidenza) sulla definitività della condanna per il reato associativo, ma anche perché elemento estraneo alle valutazioni prospettate dalla Corte territoriale, rappresentando ulteriore condotta (al pari di quelle contestate in questo giudizio) dell’accertata partecipazione associativa. 6.3. La valutazione, sotto diversi profili, della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né del disposto di cui all'art. 133 cod. pen., né del principio del ne bis in idem sostanziale. Cosicché il giudice ben può valutare un medesimo fatto (la gravità del fatto e la personalità dell'imputato) per finalità diverse e per giudizi differenziati (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). E la circostanza per cui parte degli argomenti utilizzati fossero già presenti nella motivazione della sentenza annullata non esclude la legittimità del nuovo percorso argomentativo, ben potendo, il giudice del rinvio, per come si è detto, rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, con l’unico limite di non ripetere il percorso logico già censurato dalla pronuncia rescindente e salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno. Né l’oggettiva gravità dei fatti contestati (ed irrevocabilmente accertati) esclude, in linea di principio, che tale gravità possa avere, in concreto, una differente dimensione, in ragione delle specifiche modalità attraverso le quali le condotte siano state realizzate (elemento ampiamente argomentato dalla Corte territoriale con il riferimento alle loro concrete potenzialità lesive). 6.4. Quanto alla valutata assenza di resipiscenza, il principio dal quale parte la difesa è corretto: se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro, la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui 12 le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778), non potendo le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive essere valutate quale elemento ostativo al riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189). Ciononostante, l’oggettiva fondatezza dell’assunto difensivo non incide sulla forza argomentativa delle motivazioni offerte dalla Corte territoriale. L’indicato elemento di valutazione, infatti, non solo non è stato l’unico a fondare la decisione impugnata, ma, nella complessiva economia dell’impianto argomentativo, assume una valenza chiaramente secondaria, inidonea a scardinare la motivazione offerta. E da ciò l’irrilevanza della (pur fondata) censura. 6.5. Quanto, in ultimo, all’asserita omessa valutazione delle plurime indicazioni difensive, astrattamente fondanti un giudizio favorevole al riconoscimento delle invocate attenuanti, è sufficiente ribadire quanto già in precedenza evidenziato: la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi;
cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Prospettare (nuovamente), in questa sede, gli elementi asseritamente pretermessi significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa, altresì, chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, in precedenza analiticamente indicati. 7. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali. 13 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE CO IA SA NN MI