Articolo 25 della Legge 30 luglio 1973, n. 477
Articolo 24
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1 settembre 1973
Art. 25.

All'onere derivante dal precedente articolo 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto a lire 3 miliardi del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 settembre 1973