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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006566101000 IRAP 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140034882580000 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate NE (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259006566101/000 notificata il 22 luglio 2025 di complessivi €.3.160,02.
Deduce il ricorrente che l'intimazione di pagamento contiene la cartella di pagamento n.
02820140034882580000 asseritamente notificata il 16.03.2015 avente per oggetto l'IRAP dell'anno d'imposta 2011.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'infondatezza della pretesa per omessa notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 25 settembre 2025.
In data 06 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa e l'infondatezza del ricorso. Deduce inoltre che il contribuente avrebbe potuto agevolmente prendere atto della propria posizione debitoria agevolmente accedendo all'area riservata presso il sito web dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'ADER non risulta costituita in giudizio. La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita l'infondatezza della pretesa per omessa notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo ritiene il giudice che l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente debba essere esaminata in considerazione del novellato art.7, comma 5bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n.
130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
La norma introduce una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, distaccandosi così dalla disposizione civilistica dell'articolo 2697 del Codice civile.
Difatti la lettura esegetica dell'incipit del novellato comma 5-bis, articolo 7, del Dlgs 546/1992 non lascia spazio a diverse interpretazioni: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. La prima considerazione indotta dalla lettura di questa alinea del comma citato è che la norma si risolve, inequivocabilmente, nell'introduzione nel processo tributario di una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, superando così la portata dell'articolo
2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche. Ne consegue che la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi (ovvero il distinto onere probatorio tra Ufficio e contribuente) non può più trovare albergo nel processo tributario. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia il creditore che è tenuto a provare la legittimità della propria pretesa producendo in giudizio la relata della cartella di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento cosa che non ha fatto né l'ADE né lo ha fatto l'ADER nemmeno costituitasi in giudizio.
Il ricorso è pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate NE e l'Agenzia delle Entrate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006566101000 IRAP 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140034882580000 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate NE (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259006566101/000 notificata il 22 luglio 2025 di complessivi €.3.160,02.
Deduce il ricorrente che l'intimazione di pagamento contiene la cartella di pagamento n.
02820140034882580000 asseritamente notificata il 16.03.2015 avente per oggetto l'IRAP dell'anno d'imposta 2011.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'infondatezza della pretesa per omessa notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 25 settembre 2025.
In data 06 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa e l'infondatezza del ricorso. Deduce inoltre che il contribuente avrebbe potuto agevolmente prendere atto della propria posizione debitoria agevolmente accedendo all'area riservata presso il sito web dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'ADER non risulta costituita in giudizio. La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita l'infondatezza della pretesa per omessa notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo ritiene il giudice che l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente debba essere esaminata in considerazione del novellato art.7, comma 5bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n.
130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
La norma introduce una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, distaccandosi così dalla disposizione civilistica dell'articolo 2697 del Codice civile.
Difatti la lettura esegetica dell'incipit del novellato comma 5-bis, articolo 7, del Dlgs 546/1992 non lascia spazio a diverse interpretazioni: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. La prima considerazione indotta dalla lettura di questa alinea del comma citato è che la norma si risolve, inequivocabilmente, nell'introduzione nel processo tributario di una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, superando così la portata dell'articolo
2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche. Ne consegue che la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi (ovvero il distinto onere probatorio tra Ufficio e contribuente) non può più trovare albergo nel processo tributario. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia il creditore che è tenuto a provare la legittimità della propria pretesa producendo in giudizio la relata della cartella di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento cosa che non ha fatto né l'ADE né lo ha fatto l'ADER nemmeno costituitasi in giudizio.
Il ricorso è pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate NE e l'Agenzia delle Entrate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice