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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2021
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3198/2021
Oggi 16 ottobre 2025, alle ore 11:24, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Valentina Micale, oggi sostituita dall'Avv. Roberto Parte_1
Trigilio, il quale dà atto di avere ottemperato all'ordine giudiziale ex art. 182, comma 2,
c.p.c.; discute la causa insistendo nell'integrale accoglimento del ricorso in appello;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 23:42, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone integrale lettura in pubblica udienza, ex art. 437 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3198/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3198/2021
PROMOSSA DA
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 P.IVA_1
Micale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso in appello telematicamente depositato in data 30.06.2021, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la Parte_1
Pag. 2 di 6 sentenza n. 360/2021 emessa dal Giudice di Pace di nel proc. n. 2444/2020 CP_1
R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione proposto avverso il verbale di accertamento n. V/114015Z/2020, notificato a mezzo PEC in data 08.11.2020 per presunto accesso non autorizzato alla zona a traffico limitato di . CP_1
L'appellante ha censurato la decisione impugnata sotto tre profili principali: a) erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di legittimazione, non essendo stato indicato nella procura alle liti il nome del legale rappresentante della società opponente;
b) erronea valutazione circa la mancanza di prova della notificazione del verbale e, conseguentemente, della tempestività del ricorso di primo grado;
c) erronea conferma della sanzione, in assenza di prova da parte del della CP_1 regolarità della segnaletica verticale di preavviso della ZTL, in violazione dell'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (d.P.R. n. 495/1992).
2. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia del stante la Controparte_1 ritualità della notificazione dell'atto di appello e la mancata costituzione in giudizio dell'Ente appellato.
3. - Disposta con ordinanza dell'11.09.2025 la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., la parte appellante ha depositato in data 15.09.2025 la nuova procura rilasciata dal legale rappresentante della società, priva del vizio rilevato. La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 16.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione ex art. 437 c.p.c.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1 - La sentenza impugnata ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla odierna appellante sull'art. 22, comma 3, e sull'art. 23 della L. 689/1981, assumendo che la società ricorrente avrebbe dovuto produrre l'originale del verbale notificato per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni per l'opposizione.
Tale impostazione non è condivisibile.
L'art. 22 della L. 689/1981, nel testo richiamato dal primo giudice, è stato profondamente innovato dal D.lgs. n. 150/2011, che ha riformato la disciplina processuale delle opposizioni a sanzioni amministrative, abrogando gli artt. 22, commi
Pag. 3 di 6 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 23 della citata L. 689/1981.
La fattispecie è oggi regolata dall'art. 7 D.lgs. 150/2011, il cui comma 7 prevede che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice debba ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Ne consegue che l'onere di depositare la documentazione concernente la notificazione del verbale incombe sull'autorità che ha emesso il provvedimento, non sull'opponente il quale è tenuto unicamente a depositare la copia del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, il rimasto contumace, non ha depositato gli atti Controparte_1 richiesti dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. 150/2011, sicché non può addossarsi all'opponente l'onere di provare la tempestività dell'opposizione.
Come chiarito da Cass. n. 1921/2019, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere probatorio grava sulla pubblica amministrazione, attore sostanziale, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, mentre l'opponente è tenuto a provare solo i fatti impeditivi o estintivi.
Deve pertanto ritenersi che il giudice di pace abbia violato gli artt. 2697 c.c. e 7 D.lgs.
150/2011, applicando norme abrogate da oltre un decennio e invertendo l'onere della prova.
4.2 - Il giudice di pace ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di legittimazione, in quanto la procura alle liti era stata rilasciata da soggetto non nominativamente indicato come legale rappresentante della società opponente.
Anche tale statuizione è erronea.
Il vizio riscontrato non integra un'ipotesi di inesistenza della procura, ma di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Il giudice avrebbe quindi dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione, e non dichiarare l'inammissibilità.
Nel giudizio d'appello, il vizio è stato sanato: con ordinanza dell'11.09.2025 è stato assegnato termine per la regolarizzazione, e la nuova procura è stata depositata il
15.09.2025, con effetto sanante ex tunc.
Pag. 4 di 6 4.3 - Venendo al merito del gravame, in funzione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla risulta assorbente la fondatezza del motivo concernente Parte_1 la violazione dell'art. 79 d.P.R. n. 495/1992 (c.d. Regolamento di esecuzione del Codice della strada).
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo appena citato, per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità, nel quale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, attuare il comportamento richiesto;
sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
Il terzo comma del medesimo articolo precisa che, ove la strada in considerazione non sia riconducibile alla categoria delle autostrade o delle strade extraurbane principali, né
a quella delle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h, la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione è di 80 metri.
Tale distanza deve reputarsi la misura minima di avvistamento tra il segnale e il conducente (cfr., tra le tante, Trib. Siracusa, Sez. II, sentenza n. 1699 del 22.09.2021).
Nel caso in esame, il rimasto contumace sia in primo grado sia in Controparte_1
appello, non ha dimostrato il regolare posizionamento della segnaletica di preavviso della ZTL, né ha fornito prova della distanza minima prescritta.
Non può quindi ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla P.A.
Il gravame deve pertanto essere accolto, con ogni consequenziale statuizione sull'annullamento del provvedimento impugnato.
5 - In riforma della sentenza n. 360/2021 del Giudice di Pace di , va accolto CP_1
l'appello proposto dalla e va annullato il verbale di accertamento n. Parte_1
V/114015Z/2020, emesso dal Comando di Polizia Municipale di in data CP_1
09.09.2020.
6. - Per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del appellato contumace, nella misura indicata in Controparte_1
Pag. 5 di 6 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M.
147/2022, alla luce dell'attività espletata nel corso del giudizio (fasi di studio e introduttiva nei medi;
fasi di trattazione e decisionale nei minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Micale, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3198/2021 R.G., così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
2) In accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 360/2021 emessa in data 08.04.2021 dal Giudice di Pace di CP_1
nel procedimento iscritto al n. 2444/2020 R.G., annulla il verbale di accertamento n. V/114015Z/2020 del 09.09.2020.
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1
rifondere la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 134,50 a titolo di spese vive (di cui €
43,00 per c.u. del giudizio di primo grado;
€ 64,50 per c.u. del giudizio di appello;
€ 27,00 per bolli), ed € 703,00 per compensi (di cui € 241,00 a titolo di compensi per il primo grado di giudizio ed € 462,00 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Valentina
Micale, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3198/2021
Oggi 16 ottobre 2025, alle ore 11:24, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Valentina Micale, oggi sostituita dall'Avv. Roberto Parte_1
Trigilio, il quale dà atto di avere ottemperato all'ordine giudiziale ex art. 182, comma 2,
c.p.c.; discute la causa insistendo nell'integrale accoglimento del ricorso in appello;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 23:42, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone integrale lettura in pubblica udienza, ex art. 437 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3198/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3198/2021
PROMOSSA DA
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 P.IVA_1
Micale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso in appello telematicamente depositato in data 30.06.2021, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la Parte_1
Pag. 2 di 6 sentenza n. 360/2021 emessa dal Giudice di Pace di nel proc. n. 2444/2020 CP_1
R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione proposto avverso il verbale di accertamento n. V/114015Z/2020, notificato a mezzo PEC in data 08.11.2020 per presunto accesso non autorizzato alla zona a traffico limitato di . CP_1
L'appellante ha censurato la decisione impugnata sotto tre profili principali: a) erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di legittimazione, non essendo stato indicato nella procura alle liti il nome del legale rappresentante della società opponente;
b) erronea valutazione circa la mancanza di prova della notificazione del verbale e, conseguentemente, della tempestività del ricorso di primo grado;
c) erronea conferma della sanzione, in assenza di prova da parte del della CP_1 regolarità della segnaletica verticale di preavviso della ZTL, in violazione dell'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (d.P.R. n. 495/1992).
2. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia del stante la Controparte_1 ritualità della notificazione dell'atto di appello e la mancata costituzione in giudizio dell'Ente appellato.
3. - Disposta con ordinanza dell'11.09.2025 la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., la parte appellante ha depositato in data 15.09.2025 la nuova procura rilasciata dal legale rappresentante della società, priva del vizio rilevato. La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 16.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione ex art. 437 c.p.c.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1 - La sentenza impugnata ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla odierna appellante sull'art. 22, comma 3, e sull'art. 23 della L. 689/1981, assumendo che la società ricorrente avrebbe dovuto produrre l'originale del verbale notificato per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni per l'opposizione.
Tale impostazione non è condivisibile.
L'art. 22 della L. 689/1981, nel testo richiamato dal primo giudice, è stato profondamente innovato dal D.lgs. n. 150/2011, che ha riformato la disciplina processuale delle opposizioni a sanzioni amministrative, abrogando gli artt. 22, commi
Pag. 3 di 6 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 23 della citata L. 689/1981.
La fattispecie è oggi regolata dall'art. 7 D.lgs. 150/2011, il cui comma 7 prevede che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice debba ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Ne consegue che l'onere di depositare la documentazione concernente la notificazione del verbale incombe sull'autorità che ha emesso il provvedimento, non sull'opponente il quale è tenuto unicamente a depositare la copia del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, il rimasto contumace, non ha depositato gli atti Controparte_1 richiesti dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. 150/2011, sicché non può addossarsi all'opponente l'onere di provare la tempestività dell'opposizione.
Come chiarito da Cass. n. 1921/2019, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere probatorio grava sulla pubblica amministrazione, attore sostanziale, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, mentre l'opponente è tenuto a provare solo i fatti impeditivi o estintivi.
Deve pertanto ritenersi che il giudice di pace abbia violato gli artt. 2697 c.c. e 7 D.lgs.
150/2011, applicando norme abrogate da oltre un decennio e invertendo l'onere della prova.
4.2 - Il giudice di pace ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di legittimazione, in quanto la procura alle liti era stata rilasciata da soggetto non nominativamente indicato come legale rappresentante della società opponente.
Anche tale statuizione è erronea.
Il vizio riscontrato non integra un'ipotesi di inesistenza della procura, ma di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Il giudice avrebbe quindi dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione, e non dichiarare l'inammissibilità.
Nel giudizio d'appello, il vizio è stato sanato: con ordinanza dell'11.09.2025 è stato assegnato termine per la regolarizzazione, e la nuova procura è stata depositata il
15.09.2025, con effetto sanante ex tunc.
Pag. 4 di 6 4.3 - Venendo al merito del gravame, in funzione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla risulta assorbente la fondatezza del motivo concernente Parte_1 la violazione dell'art. 79 d.P.R. n. 495/1992 (c.d. Regolamento di esecuzione del Codice della strada).
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo appena citato, per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità, nel quale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, attuare il comportamento richiesto;
sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
Il terzo comma del medesimo articolo precisa che, ove la strada in considerazione non sia riconducibile alla categoria delle autostrade o delle strade extraurbane principali, né
a quella delle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h, la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione è di 80 metri.
Tale distanza deve reputarsi la misura minima di avvistamento tra il segnale e il conducente (cfr., tra le tante, Trib. Siracusa, Sez. II, sentenza n. 1699 del 22.09.2021).
Nel caso in esame, il rimasto contumace sia in primo grado sia in Controparte_1
appello, non ha dimostrato il regolare posizionamento della segnaletica di preavviso della ZTL, né ha fornito prova della distanza minima prescritta.
Non può quindi ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla P.A.
Il gravame deve pertanto essere accolto, con ogni consequenziale statuizione sull'annullamento del provvedimento impugnato.
5 - In riforma della sentenza n. 360/2021 del Giudice di Pace di , va accolto CP_1
l'appello proposto dalla e va annullato il verbale di accertamento n. Parte_1
V/114015Z/2020, emesso dal Comando di Polizia Municipale di in data CP_1
09.09.2020.
6. - Per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del appellato contumace, nella misura indicata in Controparte_1
Pag. 5 di 6 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M.
147/2022, alla luce dell'attività espletata nel corso del giudizio (fasi di studio e introduttiva nei medi;
fasi di trattazione e decisionale nei minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Micale, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3198/2021 R.G., così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
2) In accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 360/2021 emessa in data 08.04.2021 dal Giudice di Pace di CP_1
nel procedimento iscritto al n. 2444/2020 R.G., annulla il verbale di accertamento n. V/114015Z/2020 del 09.09.2020.
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1
rifondere la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 134,50 a titolo di spese vive (di cui €
43,00 per c.u. del giudizio di primo grado;
€ 64,50 per c.u. del giudizio di appello;
€ 27,00 per bolli), ed € 703,00 per compensi (di cui € 241,00 a titolo di compensi per il primo grado di giudizio ed € 462,00 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Valentina
Micale, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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