Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2022, proposto da
-ricorrente- rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di archiviazione della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 d.l. n. 34/2020 emesso dalla Prefettura di Torino in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. NG AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30/07/22 e depositato il 29/08/22 -ricorrente- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di archiviazione della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 d.l. n. 34/2020 emesso dalla Prefettura di Torino in data -OMISSIS-.
Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Torino, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 30/08/22, hanno concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria del 03/02/26, tenutasi in modalità da remoto come prescritto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
-ricorrente- impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Prefetto di Torino ha archiviato la domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 d.l. n. 34/2020 per mancata presentazione del datore di lavoro e del ricorrente alla convocazione del -OMISSIS-.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione degli artt. 21 octies l. n. 241/90 e 103 d.l. n. 34/2020 nonché eccesso di potere in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso sull’erroneo presupposto della ritualità della convocazione, in realtà inviata al domicilio del datore di lavoro alcuni mesi dopo la sua morte, e, pertanto, il ricorrente avrebbe interesse alla conclusione del procedimento al fine di fare valere il nuovo impiego intervenuto nelle more.
I motivi sono fondati.
Dagli atti emerge che la nota del -OMISSIS- trasmessa dalla Prefettura al fine di comunicare la data della convocazione, fissata per il successivo -OMISSIS-, è stata indirizzata e notificata al domicilio del datore di lavoro, morto alcuni mesi prima (e precisamente, in data -OMISSIS-).
Come ha avuto modo di precisare il giudice di appello, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020 l’invito a presenziare alla convocazione e, in generale, gli atti endoprocedimentali finalizzati a compulsare la partecipazione al procedimento devono essere notificati direttamente al lavoratore straniero che, in quanto beneficiario della regolarizzazione, è titolare di un interesse autonomo e meritevole di giuridica tutela a conoscere tali atti (Cons. Stato n. 1706/25 e n. 671/25).
Dagli atti risulta che l’amministrazione non solo ha omesso di notificare al ricorrente l’avviso di convocazione ma ha individuato, quale destinatario di tale avviso, il datore di lavoro da tempo deceduto con conseguente assoluta inidoneità della notifica effettuata all’indirizzo di quest’ultimo svariati mesi dopo la sua morte.
L’irritualità della convocazione trasmessa dalla Prefettura giustifica l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del procedimento previa comunicazione all’odierno ricorrente di una nuova data di convocazione.
La peculiarità fattuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto indicato in motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG AV, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.