Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 2
In materia alimentare qualora si tratti di verificare la provenienza e l'idoneità del modo di conservazione dei molluschi e, cioè, dell'osservanza, nella custodia, delle prescrizioni dell' art. 4 D.M. 4 ottobre 1978 in vigore ai sensi dell' art. 19 lett.e) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 530 (nel senso che i molluschi non siano custoditi in condizioni inidonee, cioè sfusi ed a temperatura superiore a 6 c.), l'ispezione può essere ritenuta sufficiente; infatti il prelievo di campioni da analizzare appare necessario solo per il controllo dello stato di conservazione dei molluschi stessi.
L'art. 223 disp. att. c.p.p non corrisponde a una prescrizione di carattere generale, volta a stabilire che ogni genere di accertamento tecnico necessario ai fini del processo dev'essere eseguito, a pena di nullità, con le modalità in esso previste, cioè col prelevamento di campioni al fine della esecuzione delle analisi, ma ha il diverso significato di approntare uno strumento procedurale idoneo ad eseguire operazioni di campionamento e di analisi quando ve ne sia necessità, e non quando la semplice ispezione del prodotto sia sufficiente a fornire le indicazioni ritenute necessarie. (Fattispecie in tema di molluschi conservati in condizioni inidonee).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1999, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 16/12/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 4068
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SAVERIO F. MANNINO Consigliere N. 27539/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FE OM, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 20 marzo 1999 n. 1066, con la quale è stata confermata la sentenza del ET di Foggia 10 marzo 1997, da lui appellata, con cui era stato dichiarato colpevole:
- del reato p. e p. dagli artt. 5 lett. b) e 6 L. 1962 n. 283, accertato in Foggia il 22 maggio 1996;
- e condannato alla pena di mesi due di arresto e L. 200.000 di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza della Corte d'appello di Bari 20 marzo 1999 n. 1066, a conferma della sentenza del ET di Foggia 10 marzo 1997, da lui appellata, OM NO è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli per aver detenuto per la vendita kg. 200 di molluschi bivalvi in violazione delle norme igienico-sanitarie intese a garantirne la provenienza e la buona conservazione. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. perché i verbalizzanti non hanno accertato se i molluschi fossero mal conservati e quindi dannosi per la salute, omettendo di osservare le disposizioni dell'art. 223 delle norme di coordinamento al c.p.p.;
2. violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. perché la sentenza d'appello ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. benché il ET non avesse espresso i motivi per cui aveva ritenuto le affermazioni degli accertatori prevalenti su quelle del ricorrente, il quale negava di aver mai posseduto i molluschi sequestrati.
L'impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo è, infatti, palesemente infondato perché l'art. 223 disp. att. c.p.p. non corrisponde a una prescrizione di carattere generale, volta a stabilire che ogni genere di accertamento tecnico necessario ai fini del processo dev'essere eseguito, a pena di nullità, con le modalità in esso previste, cioè col prelevamento di campioni al fine dell'esecuzione delle analisi, ma ha il diverso significato di approntare uno strumento procedurale idoneo ad eseguire operazioni di campionamento e di analisi quando ve ne sia necessità, cioè, testualmente, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni, e perciò non quando la semplice ispezione del prodotto sia sufficiente a fornire le indicazioni ritenute necessarie.
In questo senso la L. 30 aprile 1982 n. 283, nello stabilire che sono soggette a vigilanza per la pubblica salute la produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, assegna all'autorità sanitaria il potere di ispezione e campionamento nonché, eventualmente, di sequestro e distruzione di dette merci nei luoghi di produzione, deposito, commercio o consumo. L'amministrazione sanitaria non è, dunque, tenuta a eseguire in ogni caso il prelevamento di campioni e le analisi, restando rimesso alla sua scelta, in relazione agli accertamenti stabiliti dalla legge, del mezzo tecnico più idoneo per eseguirli (Cass., Sez. III, 13 marzo 1995 n. 2441, ric. Guerra), fermo restando che, se tale mezzo è costituito dal prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi, le regole da seguire nello svolgimento di quest'attività sono quelle enunciate negli artt. 1 cc.
2-5 L. 1982 n. 283 e 223 c.p.p.. Qualora, come nella specie, si tratti di verificare la provenienza e l'idoneità del modo di conservazione dei molluschi e, cioè, dell'osservanza, nella custodia, delle prescrizioni dell'art. 4 D.M. 4 ottobre 1978 in vigore ai sensi dell'art. 19 lett. e) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 530 (nel senso che, pur se non alterati, i molluschi sono comunque custoditi in condizioni inidonee, cioè sfusi e a temperatura superiore ai 6^ c.), l'ispezione può essere ritenuta sufficiente, laddove il prelievo di campioni da analizzare appare necessario solo per il controllo dello stato di conservazione dei molluschi stessi.
Il secondo motivo di ricorso incorre in una pluralità di cause di inammissibilità.
In primo luogo, con esso il ricorrente deduce una censura in punto di fatto della sentenza impugnata, laddove il controllo di legittimità ha, fisiologicamente, per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, che sono riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini). Tale censura è peraltro assolutamente generica, in contrasto con la disposizione degli artt. 581 n. 3 e 591 c. 1 n. 3 c.p.p., in quanto mette in discussione in astratto il criterio della valutazione della prova piuttosto che denunciare una specifica violazione. E infine, con gli stessi motivi il ricorrente ripropone questioni già sottoposte al Giudice d'appello e da questi giudicate manifestamente infondate.
I fatti che il ricorrente contesta sono quelli accertati da ben cinque ispettori di igiene in servizio di controllo, i quali hanno trovato un banco sul quale erano esposti al pubblico i mitili in questione ed hanno identificato l'imputato perché era sul posto e non vi era nessun altro che attendesse alle operazioni di vendita. Il fatto che i verbalizzanti non abbiano indicato il numero di targa del veicolo del NO e che questi, individuato come detentore della merce, si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale di sequestro non ha evidentemente alcun rilievo ai fini dell'identificazione del venditore.
La sentenza impugnata è motivata sul punto in modo ineccepibile e pertanto le censure mosse dal ricorrente sono prive di qualsiasi consistenza.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000