Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1999, n. 4068
CASS
Sentenza 16 dicembre 1999

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In materia alimentare qualora si tratti di verificare la provenienza e l'idoneità del modo di conservazione dei molluschi e, cioè, dell'osservanza, nella custodia, delle prescrizioni dell' art. 4 D.M. 4 ottobre 1978 in vigore ai sensi dell' art. 19 lett.e) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 530 (nel senso che i molluschi non siano custoditi in condizioni inidonee, cioè sfusi ed a temperatura superiore a 6 c.), l'ispezione può essere ritenuta sufficiente; infatti il prelievo di campioni da analizzare appare necessario solo per il controllo dello stato di conservazione dei molluschi stessi.

L'art. 223 disp. att. c.p.p non corrisponde a una prescrizione di carattere generale, volta a stabilire che ogni genere di accertamento tecnico necessario ai fini del processo dev'essere eseguito, a pena di nullità, con le modalità in esso previste, cioè col prelevamento di campioni al fine della esecuzione delle analisi, ma ha il diverso significato di approntare uno strumento procedurale idoneo ad eseguire operazioni di campionamento e di analisi quando ve ne sia necessità, e non quando la semplice ispezione del prodotto sia sufficiente a fornire le indicazioni ritenute necessarie. (Fattispecie in tema di molluschi conservati in condizioni inidonee).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1999, n. 4068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4068
    Data del deposito : 16 dicembre 1999

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