TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 44627/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a MILANO il 24/10/1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Professione: dipendente della Termo Fisher con l'Avv. CONTINO SABRINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a MILANO il 28/10/1969 cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Professione: titolare della attività di bistrot My conform Food con l'Avv. DELAINI CATERINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 29/11/2007 nel Comune di Milano con rito civile in regime di separazione dei beni
(anno 2007 atto n. 2129 reg. 01 parte 1 serie)
FATTO
In data 13.12.2024 il sig. depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per la separazione Parte_1 dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , che si costitutiva in giudizio nei Parte_2 termini assegnati dal Giudice, con memoria depositata in data 10.4.2025.
All'udienza del 22.10.2025, i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., e di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) le parti si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. acconsente a che la signora rimanga a vivere fino al 31 dicembre Parte_1 Parte_2
2026 nella casa coniugale, di proprietà del marito, il quale si impegna a continuare a sostenere tutte le spese della casa, relative utenze e le spese per gli animali domestici comprensivi del cibo, visite del veterinario e medicinali prescritti;
3) le parti si impegnano a mantenere in casa un comportamento di reciproco rispetto astenendosi da comportamenti lesivi dei reciproci interessi e della altrui persona;
4) il sig. si obbliga a pagare alla signora , quale contributo al mantenimento del Parte_1 Pt_2 coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di novembre 2025, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese (base novembre 2025, prima rivalutazione novembre 2026);
5) Il sig. si impegna a portare fuori il cane Joy una volta al giorno nelle ore serali e in Parte_1 caso di impossibilità ad organizzarsi con altra persona disponibile. In occasioni dei periodi in cui il sig. Pt_1 si reca fuori Milano è autorizzato a portare il cane con sé purchè quest'ultimo venga adeguatamente custodito
e vigilato;
6) Le parti si riservano di ridefinire i propri rispettivi rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale in sede divorzile o alla scadenza del termine del 31.12.2026 o comunque prima ove la signora
dovesse reperire autonoma soluzione abitativa, rilasciando l'immobile coniugale. Pt_2
7) Le parti rinunciano alle rispettive ulteriori domande con accettazione di controparte della rinuncia nonchè rinunciano alle istanze istruttorie.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 29/11/2007 nel Comune di Milano
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a MILANO il 24/10/1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Professione: dipendente della Termo Fisher con l'Avv. CONTINO SABRINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a MILANO il 28/10/1969 cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Professione: titolare della attività di bistrot My conform Food con l'Avv. DELAINI CATERINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 29/11/2007 nel Comune di Milano con rito civile in regime di separazione dei beni
(anno 2007 atto n. 2129 reg. 01 parte 1 serie)
FATTO
In data 13.12.2024 il sig. depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per la separazione Parte_1 dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , che si costitutiva in giudizio nei Parte_2 termini assegnati dal Giudice, con memoria depositata in data 10.4.2025.
All'udienza del 22.10.2025, i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., e di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) le parti si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. acconsente a che la signora rimanga a vivere fino al 31 dicembre Parte_1 Parte_2
2026 nella casa coniugale, di proprietà del marito, il quale si impegna a continuare a sostenere tutte le spese della casa, relative utenze e le spese per gli animali domestici comprensivi del cibo, visite del veterinario e medicinali prescritti;
3) le parti si impegnano a mantenere in casa un comportamento di reciproco rispetto astenendosi da comportamenti lesivi dei reciproci interessi e della altrui persona;
4) il sig. si obbliga a pagare alla signora , quale contributo al mantenimento del Parte_1 Pt_2 coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di novembre 2025, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese (base novembre 2025, prima rivalutazione novembre 2026);
5) Il sig. si impegna a portare fuori il cane Joy una volta al giorno nelle ore serali e in Parte_1 caso di impossibilità ad organizzarsi con altra persona disponibile. In occasioni dei periodi in cui il sig. Pt_1 si reca fuori Milano è autorizzato a portare il cane con sé purchè quest'ultimo venga adeguatamente custodito
e vigilato;
6) Le parti si riservano di ridefinire i propri rispettivi rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale in sede divorzile o alla scadenza del termine del 31.12.2026 o comunque prima ove la signora
dovesse reperire autonoma soluzione abitativa, rilasciando l'immobile coniugale. Pt_2
7) Le parti rinunciano alle rispettive ulteriori domande con accettazione di controparte della rinuncia nonchè rinunciano alle istanze istruttorie.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 29/11/2007 nel Comune di Milano
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG