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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3765/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA ile sopra emarginata promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Daniela MASCHERINI, ed e a presso il suo studio sito a Casalfiumanese, Via G. Di Vittorio, n. 2, RICORRENTE e
nato a [...] l'[...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 2022 a Parte_1 CP_1
OL (BO). Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 21 marzo 2025 ha chiesto che: a) sia dichiarata Parte_1 la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Il resistente è stato dichiarato contumace. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del signor , ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 18 Parte_1 dicembre 2000 e , nato a [...] l'[...], unitisi in CP_1 matrimonio il 22 ottobre 2022 a OL (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 136 Parte I anno 2022;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA ile sopra emarginata promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Daniela MASCHERINI, ed e a presso il suo studio sito a Casalfiumanese, Via G. Di Vittorio, n. 2, RICORRENTE e
nato a [...] l'[...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 2022 a Parte_1 CP_1
OL (BO). Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 21 marzo 2025 ha chiesto che: a) sia dichiarata Parte_1 la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Il resistente è stato dichiarato contumace. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del signor , ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 18 Parte_1 dicembre 2000 e , nato a [...] l'[...], unitisi in CP_1 matrimonio il 22 ottobre 2022 a OL (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 136 Parte I anno 2022;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2