Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziano Giovanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Colombano Al L., via Giuseppe Monti n. 21;
contro
Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Gravina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conclusioni del ricorso introduttivo
Per questi motivi, i ricorrenti chiedono che l’On.le Tribunale voglia:
In via principale
- Accertare e dichiarare che il terreno e il fabbricato siti nel Comune di Gela, contrada Bruca, rispettivamente censiti al -OMISSIS-, sono di proprietà dei ricorrenti;
- Condannare alla restituzione dei predetti beni, previa rimessione in pristino stato dei luoghi;
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il mancato godimento dei beni immobili di cui sopra, a far data dal 2 maggio 2013, nella misura di euro 3.223.911,43, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare che il terreno e il fabbricato siti nel Comune di Gela, contrada Bruca, rispettivamente censiti al -OMISSIS-, sono di proprietà dei ricorrenti;
- Condannare al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. per il mancato godimento dei beni immobili a far data dal 2 maggio 2013, nella misura di euro 3.223.911,43, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Conclusioni del ricorso incidentale del Comune di Gela
Per questi motivi, il Comune di Gela chiede che l’On.le Tribunale voglia:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Gela in relazione a tutte le domande proposte dai sigg.-OMISSIS-;
- In subordine, accogliere la domanda riconvenzionale di manleva e, per l’effetto, in caso di accoglimento delle domande dei ricorrenti, condannare la Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola Agro Verde a r.l. a manlevare e tenere indenne il Comune di Gela: da ogni condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; dal pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.; dalla restituzione dei beni previa rimessione in pristino stato; nonché dal pagamento delle spese di giudizio;
- Dichiarare prescritta la domanda principale dei ricorrenti per le ragioni esposte nel ricorso incidentale;
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riferimento all’azione subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
- In subordine, dichiarare l’azione ex art. 2041 c.c. inammissibile e infondata;
- Rigettare il ricorso introduttivo;
- In caso di condanna del Comune al pagamento di somme di denaro, applicare il regime di interessi e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 248, comma 4, d.lgs. n. 267/2000;
- Con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. ND MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito in giudizio, innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, nei confronti del Comune di Gela e, quale controinteressata, della Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola “Agro Verde” s.c., chiedendo, in via principale, l’accertamento della proprietà in capo ai ricorrenti del terreno e del fabbricato siti in Gela, contrada -OMISSIS-(-OMISSIS-), nonché la condanna del detto Comune alla restituzione dei beni, previa rimessione in pristino, e al risarcimento del danno per mancato godimento a far data dal 2 maggio 2013, quantificato in euro 3.223.911,43 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ferma la domanda di accertamento della proprietà, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune di Gela al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. per il medesimo mancato godimento, nella medesima quantificazione.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Gli stessi erano comproprietari, in pari quota e in regime di separazione dei beni, del terreno sito in contrada -OMISSIS-, acquistato con atto notarile del 10 agosto 2006, nonché del fabbricato insistente sull’area (mappale-OMISSIS-), regolarizzato con perizia del 7 gennaio 2008, con ulteriore regolarizzazione richiamata nel 2011.
b) La Cooperativa “Agro Verde”, richiamando un decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 1° ottobre 2012, comunicava l’avvio dell’immissione in possesso dei beni per la realizzazione di un progetto denominato “polo agro-energetico, serricolo, fotovoltaico”. Successivamente, il Comune di Gela notificava un ulteriore decreto n. 1 del 28 marzo 2013, con il quale veniva nuovamente disposta l’occupazione d’urgenza in favore della Cooperativa, fissando l’immissione nel possesso al 2 maggio 2013.
c) Il decreto del 28 marzo 2013 conteneva la determinazione provvisoria dell’indennità e l’avvertimento che il provvedimento di occupazione avrebbe perso efficacia in mancanza del decreto di esproprio entro il termine stabilito, nonché l’indicazione che, in assenza di cessione bonaria, sarebbe dovuto seguire il decreto di esproprio e la determinazione definitiva dell’indennità. Tuttavia, dopo l’avvio di lavori di sbancamento e trasformazione dei luoghi, l’iter si arrestava e, pur a distanza di anni, non risultava adottato alcun decreto di esproprio, né stipulata alcuna cessione volontaria, né corrisposto alcunché.
d) A fronte della perdurante occupazione, il difensore dei ricorrenti inviava plurime memorie (17 marzo 2022, 16 giugno 2022, 10 gennaio 2023) deducendo la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo espropriativo, nonché la necessità di restituzione dei beni ai sensi del T.U. espropri, e intimando la restituzione previa rimessione in pristino e, in via principale, il risarcimento del danno (ovvero, in subordine, l’indennizzo da arricchimento senza causa). Né il Comune né la Cooperativa fornivano riscontro satisfattivo.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso.
Essi hanno dedotto che, in mancanza di un valido titolo traslativo della proprietà — non essendo intervenuta né cessione bonaria né decreto di esproprio — la perdurante detenzione dei beni da parte dell’Amministrazione integri un’occupazione priva di titolo, con conseguente diritto alla restituzione del compendio, previa rimessione in pristino. A sostegno di tale assunto, hanno evidenziato il mancato completamento della procedura espropriativa e il superamento dei termini previsti nei decreti di occupazione.
Hanno inoltre lamentato il pregiudizio da mancato godimento del terreno e del fabbricato a decorrere dal 2 maggio 2013, chiedendone al Comune il risarcimento ex art. 2043 c.c., quantificato sulla base della relazione peritale prodotta, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di giustizia.
In via subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’arricchimento senza causa in capo all’Amministrazione domandando il correlativo indennizzo ex art. 2041 c.c., parametrato al medesimo mancato godimento e determinato secondo la quantificazione peritale.
2 – Con memoria difensiva depositata il 22 aprile 2024, la Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola AGRO VERDE s.c. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che le pretese azionate dai ricorrenti – aventi ad oggetto l’accertamento della proprietà di beni immobili e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo – apparterrebbero alla cognizione del giudice ordinario. Secondo la prospettazione difensiva, la fattispecie dedotta non integrerebbe l’esercizio di un pubblico potere, bensì un comportamento materiale riconducibile ad una occupazione priva di titolo, configurabile come occupazione usurpativa, con conseguente attrazione della controversia nell’ambito della giurisdizione civile.
Sempre in limine litis , la Cooperativa ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a., deducendo che l’atto introduttivo sarebbe carente dell’indicazione di un provvedimento amministrativo specificamente impugnato e dei relativi vizi. Secondo la difesa, i ricorrenti si sarebbero limitati a formulare domande di accertamento e di condanna senza individuare alcun atto lesivo, rendendo così impossibile sia la ricostruzione del thema decidendum sia la verifica del rispetto dei termini decadenziali.
Nel merito, senza rinuncia alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, la Cooperativa ha sostenuto l’infondatezza delle pretese avanzate dai ricorrenti, evidenziando come questi ultimi avrebbero omesso di considerare un elemento decisivo della vicenda. In particolare, è stato dedotto che in data 9 agosto 2013 i sigg.-OMISSIS- avrebbero sottoscritto un atto di “accettazione e condivisione dell’indennità offerta”, con il quale dichiaravano di accettare senza riserve l’indennità di espropriazione determinata dall’Amministrazione. Tale dichiarazione, secondo la difesa, avrebbe natura irrevocabile ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001, con conseguente incompatibilità delle successive domande restitutorie e risarcitorie proposte in giudizio.
La Cooperativa ha infine eccepito la prescrizione delle azioni risarcitorie e indennitarie formulate dai ricorrenti, osservando che i fatti posti a corredo delle pretese – riconducibili ai decreti di occupazione del 2012 e del 2013 – erano noti agli interessati sin da tale periodo. Poiché le azioni ex artt. 2043 e 2041 c.c. sono soggette al termine prescrizionale ordinario, la difesa ha concluso nel senso che ogni eventuale diritto al risarcimento o all’indennizzo dovrebbe ritenersi ormai estinto per decorso del tempo.
3 – Il Comune di Gela si è costituito in giudizio con controricorso depositato il 25 aprile 2024, resistendo al ricorso proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- e, contestualmente, proponendo domanda riconvenzionale di manleva, ai sensi dell’art. 42, comma V, c.p.a., nei confronti della Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola Agro Verde a r.l.
Nel ricostruire la vicenda, il Comune ha evidenziato come l’iniziativa traesse origine dal progetto presentato dalla Cooperativa nel maggio 2011 per la realizzazione del polo agro-energetico serricolo fotovoltaico “Ciliegino” su aree private. L’Amministrazione comunale aderì al progetto e, con protocollo d’intesa del 3 agosto 2011, stabilì espressamente che l’intera procedura espropriativa, unitamente ai relativi oneri economici, sarebbe rimasta a carico della Cooperativa. Tale assetto venne poi recepito nella convenzione stipulata il 25 settembre 2012, con la quale il Comune delegava alla Cooperativa il compimento degli adempimenti espropriativi “in nome e per conto” dell’Ente e, soprattutto, prevedeva specifiche clausole di esonero e manleva del Comune da responsabilità e oneri patrimoniali derivanti dal procedimento, imponendo alla Cooperativa l’obbligo di corrispondere direttamente agli espropriandi le indennità e le somme dovute.
In tale contesto il Comune ha richiamato il decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 28 marzo 2013, riferito anche ai beni dei ricorrenti, nonché il verbale di immissione in possesso del 2 maggio 2013, redatto dalla Cooperativa in contraddittorio con i proprietari. Ha inoltre ricordato il successivo rilascio dell’autorizzazione unica regionale nel luglio 2013 e la proroga intervenuta nel 2014, sino all’arresto definitivo dell’iniziativa per mancanza di un finanziatore, evidenziando altresì che la Cooperativa avrebbe corrisposto l’indennità di occupazione per il primo anno (maggio 2013 – maggio 2014).
Sulla base di tali premesse, il Comune ha eccepito, in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di restituzione, ripristino e risarcimento formulate dai ricorrenti, sostenendo che il soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze della mancata conclusione della procedura e della gestione dell’occupazione sarebbe la Cooperativa, in quanto promotrice dell’intervento, delegata agli adempimenti espropriativi, destinataria dell’occupazione, soggetto offerente e (almeno in parte) pagatore delle indennità, nonché autrice della materiale trasformazione dell’area. In via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento delle domande nei propri confronti, il Comune ha quindi proposto domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di Agro Verde, chiedendo che l’accertamento giudiziale dispieghi effetti anche nei confronti della Cooperativa e che quest’ultima tenga indenne l’Ente da ogni eventuale condanna alla restituzione con ripristino, al risarcimento ex art. 2043 c.c. o all’indennizzo ex art. 2041 c.c..
Ha poi contestato la domanda risarcitoria per occupazione illegittima, rilevando che la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione presuppone la rigorosa prova di tutti i suoi elementi costitutivi — danno, nesso di causalità ed elemento soggettivo — prova che, nel caso di specie, non risulterebbe fornita, mancando sia l’accertamento della colpa dell’Amministrazione comunale sia la dimostrazione del nesso causale. Ha altresì eccepito l’intervenuta prescrizione dei pregiudizi asseritamente subiti in epoca anteriore al quinquennio precedente la diffida del 10 gennaio 2023.
Con riferimento, infine, alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo l’azione di indebito arricchimento estranea all’esercizio di poteri pubblici, nonché la sua inammissibilità per il carattere residuale dell’azione, evidenziando come i ricorrenti dispongano già di rimedi tipici (accertamento, restituzione e risarcimento) e come l’azione di arricchimento non possa essere utilizzata per supplire a esiti sfavorevoli derivanti da prescrizione o altre preclusioni. In ogni caso, ha negato la sussistenza di un effettivo arricchimento in capo al Comune, sostenendo che l’occupazione e l’utilità dell’intervento sarebbero state riconducibili esclusivamente alla Cooperativa, mentre l’Ente avrebbe semmai subito un pregiudizio per la mancata realizzazione del progetto.
4 – Una volta scambiate tra le parti le memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
5 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
6 – Prima di esaminare il merito, occorre volgere l’attenzione alle eccezioni pregiudiziali – preliminari svolte dalla parte resistente e dalla controinteressata.
6.1 – Risulta anzitutto priva di pregio l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla Cooperativa resistente.
La controversia trae origine da una procedura espropriativa avviata dal Comune resistente in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, con successiva occupazione del fondo disposta mediante decreto di occupazione d’urgenza. L’occupazione dei beni di proprietà dei ricorrenti è, dunque, avvenuta nell’ambito di un procedimento autoritativo riconducibile all’esercizio del potere espropriativo.
Secondo la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità e amministrativa, l’occupazione sine titulo che si protragga oltre i termini di efficacia della procedura espropriativa integra un illecito permanente riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio del potere pubblico, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. (ex multis, Cass. SS.UU. n. 735/2015; Ad. Plen. n. 2/2016).
L’eccezione va pertanto respinta.
6.2 – Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a., sollevata dalla Cooperativa resistente.
È sufficiente osservare che l’art. 40 c.p.a. richiede l’indicazione specifica del provvedimento impugnato solo nell’ipotesi di proposizione di un’azione di annullamento. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti hanno proposto azioni di accertamento e di condanna, aventi ad oggetto la restituzione del bene e il risarcimento del danno da occupazione illegittima. In tali ipotesi, la norma non impone alcun onere di indicazione formale del provvedimento, risultando sufficiente l’allegazione del fatto lesivo e del titolo giuridico della pretesa.
6.3 – Deve essere rigettata anche l’ulteriore eccezione con cui la Cooperativa prospetta una rinuncia dei ricorrenti alle domande azionate, in ragione della conclusione di un accordo sull’indennità. Tale pattuizione, infatti, risulta limitata alle pretese patrimoniali tipiche derivanti dalla procedura espropriativa e non può estendersi alle pretese risarcitorie connesse all’occupazione illegittima del fondo, che si è consumata a seguito della protrazione della detenzione oltre il termine di efficacia della procedura espropriativa. Si tratta di titoli giuridici distinti, non suscettibili di confusione.
6.4 – Non può trovare accoglimento neppure l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, sollevata dall’ente resistente.
Benché il Comune abbia delegato alla Cooperativa lo svolgimento delle attività espropriative, esso è rimasto dominus del procedimento in quanto autorità espropriante. La delega, infatti, non comporta il trasferimento della titolarità del potere, ma esclusivamente del suo esercizio, con la conseguenza che permane in capo al soggetto delegante un dovere di vigilanza e controllo sull’operato del delegato.
Ne deriva che il Comune risponde dei fatti illeciti posti in essere dal delegato quando essi risultino resi possibili dall’omesso o insufficiente esercizio di tale potere di controllo, non potendo la delega tradursi in un’esenzione da responsabilità nei confronti dei terzi incisi dal procedimento.
7 – Passando al merito del ricorso, la domanda di restituzione risulta fondata.
Dagli atti di causa emerge che l’occupazione dei beni dei ricorrenti è stata disposta con decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 28 marzo 2013, adottato in pendenza di una procedura espropriativa avviata in attuazione del progetto per la realizzazione del polo agro-energetico serricolo fotovoltaico “Ciliegino”. In esecuzione di tale decreto, in data 2 maggio 2013 veniva redatto il verbale di immissione in possesso dei fondi, in contraddittorio con i proprietari.
La procedura espropriativa, tuttavia, non si è conclusa con l’adozione del decreto di esproprio entro i termini di legge. Spirato sia il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sia il termine massimo di durata dell’occupazione legittima, la protrazione della detenzione dei fondi da parte dell’Amministrazione procedente — e del soggetto attuatore — si è quindi trasformata in occupazione sine titulo, integrando un illecito permanente. Ne consegue che i beni devono essere restituiti ai legittimi proprietari, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
8 – L’Amministrazione deve inoltre essere condannata al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene sino alla cessazione dell’illecito.
Ai fini della determinazione dell’importo risarcibile occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.
In proposito, va richiamato il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza – secondo cui l’occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione configura un illecito permanente, destinato a perdurare sino alla restituzione del bene ovvero sino all’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (Ad. Plen. n. 2/2016; Cass. SS.UU. n. 735/2015).
Tuttavia, pur trattandosi di illecito permanente, i danni da mancato godimento maturano giorno per giorno ( de die in diem ) e sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947, comma 1, c.c., che decorre de die in diem in relazione ai singoli periodi di occupazione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4188; Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2021, n. 7154).
Nel caso di specie, l’immissione in possesso del fondo è avvenuta in data 2 maggio 2013, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 26 febbraio 2024.
Ne consegue che risultano prescritti i danni maturati anteriormente al 26 febbraio 2019, ossia nei cinque anni precedenti la proposizione del ricorso, mentre il risarcimento deve essere limitato ai danni verificatisi dal 26 febbraio 2019 e sino all’effettiva restituzione del bene, restando escluse le pretese risarcitorie relative al periodo anteriore.
Al riguardo non può operare alcuna detrazione o compensazione delle somme eventualmente corrisposte in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di occupazione, atteso che tali importi risultano riferiti a un periodo temporale anteriore a quello oggi risarcibile, per il quale il diritto al ristoro risulta ormai prescritto. Tali erogazioni, pertanto, non incidono sulla quantificazione del danno liquidabile per il periodo non prescritto, non potendo essere imputate a soddisfazione di pretese risarcitorie che, per effetto della maturata prescrizione, non sono più azionabili in giudizio.
Quanto ai criteri di determinazione del danno, la mancata allegazione di una prova puntuale del pregiudizio subito, unitamente al lungo intervallo temporale intercorso tra l’inizio dell’occupazione e l’attivazione del rimedio giurisdizionale, giustificano – ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. – il ricorso a criteri equitativi già positivamente utilizzati dalla giurisprudenza in casi analoghi.
In particolare, può essere utilizzato, in via analogica rispetto al parametro previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, il criterio del 5% del valore venale dell’area per ciascun anno di occupazione rientrante nel periodo non prescritto.
Il valore venale dovrà essere determinato avuto riguardo alla destinazione urbanistica attuale, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, senza tener conto degli effetti dell’opera pubblica, che non rilevano né in aumento né in diminuzione del valore del bene.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune resistente dovrà formulare in favore dei ricorrenti una proposta di pagamento della somma dovuta limitata al periodo non prescritto, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
9 – Le poste risarcitorie andate irrimediabilmente prescritte non possono essere riconosciute ai ricorrenti in forza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. in quanto, al netto di ogni considerazione circa il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tale pretesa, difetta in ogni caso il carattere della residualità dello strumento di tutela ex art. 2042 c.c. I ricorrenti dispongono infatti già di rimedi tipici (id est: accertamento, restituzione e risarcimento) e l’azione di arricchimento non può essere utilizzata per supplire a esiti sfavorevoli derivanti da prescrizione o altre preclusioni, dovendo il requisito della sussidiarietà richiamato dalla citata normativa essere inteso in astratto. Tale impostazione è conforme alla costante e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, con la nota sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, hanno puntualmente precisato l’ambito applicativo dell’art. 2042 c.c., chiarendo che la domanda di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti i casi in cui l’azione esperibile in via principale non sia più proponibile per effetto di un comportamento imputabile all’impoverito, come avviene, in particolare, nelle ipotesi di prescrizione o di decadenza dall’azione.
10 – Rimane infine da esaminare la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Cooperativa.
Ora, in linea di principio, l’azione di regresso tra corresponsabili ex art. 2055 c.c. attiene a un rapporto di diritto privato ed è, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda del Comune non trova fondamento esclusivamente nella citata disposizione codicistica, bensì — e soprattutto — nell’art. 1, punto 3, della convenzione stipulata tra le parti, qualificabile come accordo amministrativo ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990, in forza del quale la Cooperativa si è obbligata a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità patrimoniale, diretta e indiretta, di natura contrattuale ed extracontrattuale, derivante dal procedimento espropriativo.
Poiché l’azione trae titolo da un accordo amministrativo, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., il quale devolve a tale giurisdizione « le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni».
Nel merito, la domanda è fondata.
La clausola fatta valere dal Comune resistente configura, infatti, un accordo di riparto convenzionale del debito nei rapporti interni tra i condebitori, in deroga alla disciplina legale di cui all’art. 2055 c.c. Essa stabilisce che, nei rapporti interni, l’obbligazione risarcitoria gravi integralmente su uno solo dei corresponsabili — la Cooperativa — anziché essere ripartita secondo il criterio legale, vale a dire « nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate ». In applicazione di tale clausola, la cui formulazione è chiara e inequivoca, la Cooperativa deve quindi essere condannata a manlevare e tenere indenne il Comune da quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
All’accoglimento di tale domanda non osta il fatto che, nel caso di specie, il suo esercizio sia avvenuto anteriormente al pagamento del debito solidale e, quindi, prima dell’effettivo sorgere del diritto di regresso del Comune nei confronti della Cooperativa. La giurisprudenza di legittimità, infatti, riconosce l’ammissibilità dell’esercizio anticipato dell’azione di regresso, in funzione di esigenze di economia processuale (cfr., tra le molte, Cass. 28 maggio 2010, n. 13087).
Ne consegue che l’adempimento da parte di uno dei condebitori solidali non costituisce condizione di proponibilità dell’azione di regresso, ma rappresenta soltanto il presupposto per l’effettiva escussione del patrimonio degli altri condebitori, una volta intervenuto il pagamento.
11 – Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande, le spese di lite tra i ricorrenti, da un lato, e il Comune, dall’altro, sono compensate nella misura di un terzo e poste a carico del resistente per i restanti due terzi, che, a fronte di una liquidazione complessiva pari a euro 2.500,00, ammontano a euro 1.666,67, oltre accessori di legge. Alcuna regolazione delle spese di lite può invece essere disposta tra i ricorrenti e la Cooperativa controinteressata, essendo quest’ultima stata chiamata in causa ai soli fini della litis denuntiatio.
Nei rapporti tra il Comune di Gela è la Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola Agro Verde le spese di lite seguono la soccombenza di quest’ultima e si liquidano in favore del primo in complessivi €. 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Quinta, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso e per l’effetto condanna il Comune di Gela alla restituzione del terreno e del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
2. Condanna il Comune di Gela al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da determinarsi nella misura del 5% del valore venale dell’area per ciascun anno di occupazione maturato dal 26 febbraio 2019 e sino all’effettiva restituzione del bene, restando prescritte le pretese risarcitorie relative al periodo anteriore; ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., onera il Comune di formulare ai ricorrenti, entro centoventi (120) giorni, una proposta di pagamento conforme ai criteri indicati in motivazione;
3.rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti;
4. Accoglie la domanda di manleva e per l’effetto condanna la Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola Agro Verde a tenere indenne il Comune di Gela da quanto lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
5. Compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti e il Comune resistente nella misura di un terzo e condanna quest’ultimo al pagamento, in favore dei ricorrenti, dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 per compensi di avvocato e, per l’effetto, in euro 1.666,67 a carico del Comune, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, se dovuti.
6. Condanna altresì la Cooperativa al pagamento, in favore del Comune di Gela, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, se dovuti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND MI | ST EN |
IL SEGRETARIO