Ordinanza collegiale 11 gennaio 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Ordine Ingegneri Provincia di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento reso il 5 aprile 2023 con cui l'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell''Aquila ha espresso il parere di congruità sulla parcella del ricorrente relativa alla attività professionale svolta su incarico del Condominio F5 per le parti private del condòmino AO IA;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8/5/2024:
- del provvedimento reso il 5 maggio 2023 con cui l'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila ha rigettato la domanda di revisione presentata dall'esponente il 27 aprile 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Ingegneri Provincia di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IA AG;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato attività professionale per la progettazione e direzione dei lavori di riparazione post-sisma delle parti private e delle parti comuni dell’edificio del Condominio F5 sito in L’Aquila, finanziate con contributo pubblico.
Concluso l’incarico, ha presentato richiesta di parere all’Ordine degli ingegneri della provincia di L’Aquila sulla parcella delle competenze professionali maturate per l’attività svolta, su mandato del Condominio F5, per conto del condòmino AO IA.
Con il ricorso introduttivo impugna il parere rilasciato dall’Ordine e la successiva conferma nella parte in cui non hanno riconosciuto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività di responsabile dei lavori di progettazione, responsabile dei lavori in fase di esecuzione, pratiche catastali, certificazione energetica, collaudo impianto elettrico, collaudo impianto termico, collaudo impianto idrico, rimborso spese catastali, per un importo complessivo di euro 4.412,56.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. 241/90 ; i provvedimenti impugnati sarebbero privi di motivazione;
2. violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90 ; il parere del 5.4.2023 sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:
3. violazione del principio di irretroattività delle norme posto dall’art. 11delle Preleggi; eccesso di potere per irrazionalità manifesta ; l’attività svolta dal ricorrente in qualità di “responsabile dei lavori” si è conclusa prima che il d.m. 4/4/2001, che nella tabella B2 ne ammette il finanziamento con onere a carico del contributo pubblico, fosse modificato dalla circolare USRA-USRC n. 1 del 30/04/2015 che tale onere ha riferito al committente;
4. violazione dello schema di convenzione per l’affidamento degli incarichi professionali sottoscritta dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e dagli Ordini professionali il 6 novembre 2013 ; l’Ordine non ha riconosciuto il compenso per le “pratiche catastali”, benché previsto dall’art. 1 dello schema di convenzione (disciplinante “Oggetto della prestazione”) e regolato dal punto 11 dell’art. 4, espressamente intitolato “pratiche catastali”, mentre il fatto che il ricorrente si sia avvalso anche di altro professionista non esclude che egli abbia diritto di conseguire il compenso dovuto;
5. violazione dello schema di convenzione per l’affidamento degli incarichi professionali sottoscritta dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e dagli Ordini professionali il 6 novembre 2013 ; l’Ordine non ha riconosciuto il compenso per la certificazione energetica degli edifici, benché previsto dallo schema di convenzione del 6 novembre 2013 all’art. 4, punto 13.b, mentre il fatto che il ricorrente si sia avvalso anche di altro professionista non esclude che egli abbia diritto di conseguire il compenso dovuto;
6. violazione dello schema di convenzione per l’affidamento degli incarichi professionali sottoscritta dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e dagli Ordini professionali il 6 novembre 2013 ; il compenso relativo “collaudo degli impianti”, illegittimamente decurtato dal parere, è dovuto perché previsto dallo schema di convenzione del 6 novembre 2013 all’art. 4 punto 9.
L’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato documenti.
Con atto di motivi aggiunti del 6 maggio 2024 l’ing. NT ha impugnato il provvedimento del 5.5.2023 con cui l’Ordine degli Ingegneri ha respinto l’istanza del 27.4.2023 di revisione in autotutela del parere di congruità impugnato con il ricorso introduttivo.
L’Ordine degli Ingegneri ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata notificazione al committente e per carenza d’interesse perché il parere di congruità non sarebbe condizione necessaria per ottenere il pagamento del compenso;
- l’irricevibilità dei motivi aggiunti notificati il 6.5.2024 sia perché il ricorrente, già con pec del 6.6.2023, aveva richiesto le motivazioni del provvedimento di rigetto dell’istanza di revisione mostrando di conoscerne il contenuto lesivo, sia perché si tratterebbe di censure rivolte al parere e non all’atto sopravvenuto perché meramente confermativo.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione.
Ragioni di economia processuale esimono il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo; il gravame infatti è improcedibile in quanto il provvedimento di riduzione dei compensi che ne è oggetto è stato sottoposto a riesame su istanza del ricorrente e l’Ordine, dopo aver proceduto “ ad un ulteriore esame della documentazione presentata ” e aver richiamato gli atti dell’istruttoria del procedimento di primo grado, ne ha confermato l’esito.
Ne consegue che il provvedimento sopravvenuto, come sostenuto dal ricorrente, non è meramente confermativo del precedente, ma ad esso si sostituisce integrandolo all’esito di un riesame del materiale acquisito in fase istruttoria, nonché delle ragioni esposte nell’istanza di autotutela.
Il ricorso per motivi aggiunti, per quanto ammissibile, avendo ad oggetto un atto autonomamente impugnabile, nondimeno è irricevibile, come eccepito dalla parte resistente, in quanto il rigetto dell’istanza di autotutela era noto al ricorrente fin dal 6.6.2023, come dimostra la pec (richiamata nella memoria del 31.10.2025 dell’Ordine e poi depositata il 12.11.2025), con la quale egli ne chiedeva le motivazioni.
Per giurisprudenza costante la percezione della lesività dell’atto rende attuale l’interesse ad impugnarlo nel termine di decadenza a garanzia della certezza dei traffici giuridici: “ La piena conoscenza - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti .” (Consiglio di Stato, sez. III, 26/8/2025, n. 7109).
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
- dichiara i motivi aggiunti irricevibili;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA NZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AG | MA NZ |
IL SEGRETARIO