Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 537
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti e prescrizione/decadenza del credito

    La Corte ha ritenuto che il contribuente avesse avuto conoscenza legale del provvedimento con la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata nel 2013 e che l'agente della riscossione avesse ritualmente notificato la comunicazione preventiva di ipoteca nell'ottobre 2012. Inoltre, le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate, interrompendo i termini prescrizionali. La mancata impugnazione degli atti prodromici preclude al contribuente di sollevare eccezioni, inclusa l'intervenuta prescrizione. Sono state considerate anche le sospensioni dei termini dovute alla legge di stabilità 2014 e alle disposizioni emergenziali Covid-19.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria

    Il provvedimento è stato elaborato conformemente alle disposizioni di riferimento e contiene le informazioni prescritte che hanno consentito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, tutelando il suo diritto alla difesa. Le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 537
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo