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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 946/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92024 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 1627 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente AT TA ha impugnato l'Iscrizione ipotecaria (n. 1627/201 - 4377 registro generale
- n. 258 registro particolare) derivante da ipoteca legale (ex art. 77 DPR 602/73) di €. 428.319,06 (doppio del preteso) su un bene immobile meglio catastalmente indicato in atti (cfr. documentazione citata – fascicolo processuale).
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione - decadenza del credito nonché la nullità dell'atto in contestazione (cfr. ricorso - fascicolo processuale).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha prodotto in atti la documentazione afferente l'avvenuta notifica degli atti in contestazione, ha concluso per l'inammissibilità – rigetto.
Le Parti hanno versato rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Emerge dalla documentazione versata in atti che la Contribuente ha avuto conoscenza legale del provvedimento qui in contestazione con la “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” notificatale nel 2013 (cfr. documentazione in atti).
L' Agente della riscossione ha – inoltre - ritualmente notificato la comunicazione preventiva di ipoteca il
18/22 ottobre 2012 (cfr. documentazione in atti).
2.- Il provvedimento in contestazione è stato elaborato conformemente alle disposizioni di riferimento e contiene le informazioni prescritte che hanno consentito alla Contribuente di conoscere le ragioni della pretesa (an e quantum) a tutela del suo diritto alla difesa (cfr. iscrizione ipotecaria in atti).
Le Cartelle presupposte sono state ritualmente notificate – secondo la seguente scansione cronologica - ed hanno “interrotto” i termini prescrizionali:
n. 29120010053655413, notificata il 25.07.2007;
n. 29120040002291151, notificata il 29.10.2005;
n. 29120040019008814, notificata il 30.06.2005;
n. 29120050018323829, notificata il 18.04.2006;
n. 29120070021157863, notificata il 04.07.2008;
n. 29120080006628317 notificata il 04.07.2008; n. 29120080010381469, notificata il 30.09.2009;
n. 29120080038622034, notificata il 30.10.2009;
n. 29120090002353734, notificata il 15.09.2010;
n. 29120090009771490, notificata il 09.12.2009;
n. 29120090019984110, notificata il 14.10.2011;
n. 29120090025378312, notificata il 18.05.2010;
n. 29120100001225278, notificata il 03.06.2010;
n. 29120100010308853, notificata il 17.12.2010;
n. 29120100018518026, notificata il 17.12.2010;
n. 29120100024278261, notificata il 03.03.2011;
n. 29120100027781432, notificata il 03.03.2011;
n. 29120110004376648, notificata il 14.10.2011;
n. 29120110006422850, notificata il 20.06.2011;
n. 29120110009210527, notificata il 14.10.2011;
n. 29120110012185322, notificata il 14.10.2011;
n.29120110014506469, notificata il 14.12.2011 (cfr. documentazione in atti).
In ragione di quanto precede nessuna prescrizione/decadenza può ritenersi maturata.
3.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha stralciato/sgravato i ruoli relativi alle seguenti cartelle:
n. 29120010053655413;
n.29120040002291151;
n.29120040019008814;
n.29120050018323829;
n.29120070021157863;
n.29120080010381469;
n.29120080038622034;
n.29120090009771490;
n.29120090019984110; n.29120090025378312;
n.29120100001225278;
n.29120100010308853;
n.29120100024278261;
n. 29120100027781432,
n. 29120110006422850 (cfr. documentazione in atti).
4.- Pertanto, rimangono “a debito” – in conseguenza dell'assenza dei relativi pagamenti - i ruoli riferibili alle seguenti cartelle:
n. 29120080006628317;
n.29120090002353734,
n.29120100018518026,
n.29120110004376648,
n.29120110009210527,
n. 29120110012195322,
n.29120110014506469.
I crediti di cui alle cartelle appena citate sono a tutt'oggi pendenti e, quindi, oggetto di legittima pretesa.
5.- Ed infatti, in relazione ai crediti tutt'ora in essere l'Agente della riscossione ha notificato alla Contribuente le seguenti Intimazioni di pagamento:
n.29120129014884918,
n.29120129014885322000,
n.29120129014885625000,
n.2912012901488613000,
n.29120129014884817000,
n.2912012901488491300,
n.2912012901458423000,
n.29120129014885524000,
n.29120129014885726000, n.29120129014885827000,
n.291201229014885928000,
n.29120129014886029000,
n.29120129014885019000,
n.29120129014885120000,
n.29120129014885221000,
n.29120129014886231000 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che - in ragione della notifica delle Cartelle, delle Intimazioni, della Comunicazione preventiva di ipoteca e della Comunicazione di avvenuta iscrizione - alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
6.-. La mancata impugnazione degli atti prodromici alla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria preclude alla Contribuente di sollevare eccezioni ivi compresa l'intervenuta prescrizione (Cassazione,
Ordinanza n. 714 del 2022).
Sotto il profilo prescrizionale vanno, inoltre, richiamate:
-la “sospensione” dei termini prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) dal 02.01.2014 al 15 marzo 2014 (termine prorogato fino al 15.06.2014 dall'art. 2, c. 1, D.L. 16/2014): per il corrispondente periodo di 165 giorni sono stati “sospesi” i termini di prescrizione;
-la “sospensione” imposta dalle disposizioni emergenziali Covid – 19 che ha “sospeso” i termini di prescrizione sino al 31 agosto 2021: D.L. 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21.
Pertanto, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 486, ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
7.- La documentazione afferente le procedure di notifica (relate) depongono in direzione della legittimità degli adempimenti posti in essere dall'Agente della riscossione che devono ritenersi avvenute conformemente all'art. 14 c. 1 (modificato dall'art. 20 L. 146/98) e della L. 890/1982 (notifica a mezzo posta).
Quest'ultima disposizione - in particolare - prevede che la notifica avvenga con plico sigillato anche a mezzo della posta direttamente da parte degli Uffici finanziari, nonché, a cura degli Ufficiali giudiziari, dei
Messi comunali, ovvero dei Messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Ed ancora, l'art. 26 DPR 602/73 (applicabile alla fattispecie) prevede (in breve) che la Cartella è notificata dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario mediante raccomandata a/r
: la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto.
Qualora la notificazione avvenga mediante consegna al destinatario ovvero a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento viene eseguita con le modalità di cui all'art. 60 del DPR 600/73 e si ha per completata nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune. 8.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 14327 del 19.06.2009) ha affermato che “ … la notifica può essere eseguita dall'esattore anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza bisogno di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73”.
La qualità di “persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda” si presume – iuris tantum – dalle indicazioni recepite dall'Ufficiale giudiziario: non è necessario l' invio dell'avviso al destinatario di lettera raccomandata.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile: la Corte di Cassazione, civile, con
Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522 ha affermato il principio di diritto secondo il qual “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI EN IU RE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 946/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92024 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 1627 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente AT TA ha impugnato l'Iscrizione ipotecaria (n. 1627/201 - 4377 registro generale
- n. 258 registro particolare) derivante da ipoteca legale (ex art. 77 DPR 602/73) di €. 428.319,06 (doppio del preteso) su un bene immobile meglio catastalmente indicato in atti (cfr. documentazione citata – fascicolo processuale).
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione - decadenza del credito nonché la nullità dell'atto in contestazione (cfr. ricorso - fascicolo processuale).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha prodotto in atti la documentazione afferente l'avvenuta notifica degli atti in contestazione, ha concluso per l'inammissibilità – rigetto.
Le Parti hanno versato rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Emerge dalla documentazione versata in atti che la Contribuente ha avuto conoscenza legale del provvedimento qui in contestazione con la “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” notificatale nel 2013 (cfr. documentazione in atti).
L' Agente della riscossione ha – inoltre - ritualmente notificato la comunicazione preventiva di ipoteca il
18/22 ottobre 2012 (cfr. documentazione in atti).
2.- Il provvedimento in contestazione è stato elaborato conformemente alle disposizioni di riferimento e contiene le informazioni prescritte che hanno consentito alla Contribuente di conoscere le ragioni della pretesa (an e quantum) a tutela del suo diritto alla difesa (cfr. iscrizione ipotecaria in atti).
Le Cartelle presupposte sono state ritualmente notificate – secondo la seguente scansione cronologica - ed hanno “interrotto” i termini prescrizionali:
n. 29120010053655413, notificata il 25.07.2007;
n. 29120040002291151, notificata il 29.10.2005;
n. 29120040019008814, notificata il 30.06.2005;
n. 29120050018323829, notificata il 18.04.2006;
n. 29120070021157863, notificata il 04.07.2008;
n. 29120080006628317 notificata il 04.07.2008; n. 29120080010381469, notificata il 30.09.2009;
n. 29120080038622034, notificata il 30.10.2009;
n. 29120090002353734, notificata il 15.09.2010;
n. 29120090009771490, notificata il 09.12.2009;
n. 29120090019984110, notificata il 14.10.2011;
n. 29120090025378312, notificata il 18.05.2010;
n. 29120100001225278, notificata il 03.06.2010;
n. 29120100010308853, notificata il 17.12.2010;
n. 29120100018518026, notificata il 17.12.2010;
n. 29120100024278261, notificata il 03.03.2011;
n. 29120100027781432, notificata il 03.03.2011;
n. 29120110004376648, notificata il 14.10.2011;
n. 29120110006422850, notificata il 20.06.2011;
n. 29120110009210527, notificata il 14.10.2011;
n. 29120110012185322, notificata il 14.10.2011;
n.29120110014506469, notificata il 14.12.2011 (cfr. documentazione in atti).
In ragione di quanto precede nessuna prescrizione/decadenza può ritenersi maturata.
3.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha stralciato/sgravato i ruoli relativi alle seguenti cartelle:
n. 29120010053655413;
n.29120040002291151;
n.29120040019008814;
n.29120050018323829;
n.29120070021157863;
n.29120080010381469;
n.29120080038622034;
n.29120090009771490;
n.29120090019984110; n.29120090025378312;
n.29120100001225278;
n.29120100010308853;
n.29120100024278261;
n. 29120100027781432,
n. 29120110006422850 (cfr. documentazione in atti).
4.- Pertanto, rimangono “a debito” – in conseguenza dell'assenza dei relativi pagamenti - i ruoli riferibili alle seguenti cartelle:
n. 29120080006628317;
n.29120090002353734,
n.29120100018518026,
n.29120110004376648,
n.29120110009210527,
n. 29120110012195322,
n.29120110014506469.
I crediti di cui alle cartelle appena citate sono a tutt'oggi pendenti e, quindi, oggetto di legittima pretesa.
5.- Ed infatti, in relazione ai crediti tutt'ora in essere l'Agente della riscossione ha notificato alla Contribuente le seguenti Intimazioni di pagamento:
n.29120129014884918,
n.29120129014885322000,
n.29120129014885625000,
n.2912012901488613000,
n.29120129014884817000,
n.2912012901488491300,
n.2912012901458423000,
n.29120129014885524000,
n.29120129014885726000, n.29120129014885827000,
n.291201229014885928000,
n.29120129014886029000,
n.29120129014885019000,
n.29120129014885120000,
n.29120129014885221000,
n.29120129014886231000 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che - in ragione della notifica delle Cartelle, delle Intimazioni, della Comunicazione preventiva di ipoteca e della Comunicazione di avvenuta iscrizione - alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
6.-. La mancata impugnazione degli atti prodromici alla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria preclude alla Contribuente di sollevare eccezioni ivi compresa l'intervenuta prescrizione (Cassazione,
Ordinanza n. 714 del 2022).
Sotto il profilo prescrizionale vanno, inoltre, richiamate:
-la “sospensione” dei termini prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) dal 02.01.2014 al 15 marzo 2014 (termine prorogato fino al 15.06.2014 dall'art. 2, c. 1, D.L. 16/2014): per il corrispondente periodo di 165 giorni sono stati “sospesi” i termini di prescrizione;
-la “sospensione” imposta dalle disposizioni emergenziali Covid – 19 che ha “sospeso” i termini di prescrizione sino al 31 agosto 2021: D.L. 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21.
Pertanto, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 486, ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
7.- La documentazione afferente le procedure di notifica (relate) depongono in direzione della legittimità degli adempimenti posti in essere dall'Agente della riscossione che devono ritenersi avvenute conformemente all'art. 14 c. 1 (modificato dall'art. 20 L. 146/98) e della L. 890/1982 (notifica a mezzo posta).
Quest'ultima disposizione - in particolare - prevede che la notifica avvenga con plico sigillato anche a mezzo della posta direttamente da parte degli Uffici finanziari, nonché, a cura degli Ufficiali giudiziari, dei
Messi comunali, ovvero dei Messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Ed ancora, l'art. 26 DPR 602/73 (applicabile alla fattispecie) prevede (in breve) che la Cartella è notificata dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario mediante raccomandata a/r
: la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto.
Qualora la notificazione avvenga mediante consegna al destinatario ovvero a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento viene eseguita con le modalità di cui all'art. 60 del DPR 600/73 e si ha per completata nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune. 8.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 14327 del 19.06.2009) ha affermato che “ … la notifica può essere eseguita dall'esattore anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza bisogno di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73”.
La qualità di “persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda” si presume – iuris tantum – dalle indicazioni recepite dall'Ufficiale giudiziario: non è necessario l' invio dell'avviso al destinatario di lettera raccomandata.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile: la Corte di Cassazione, civile, con
Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522 ha affermato il principio di diritto secondo il qual “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI EN IU RE