Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da
ON D'LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardino Noviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI VILLA DI BRIANO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 12 del 19/10/2022, prot. n. 11102, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Villa di Briano;
- della relazione di sopralluogo ed accertamento tecnico redatto dall’UTC con il Comando VV. UU. Effettuato in data 23/11/2021;
- tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa ST PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 12 del 19 ottobre con la quale il Comune di Villa di Briano (CE) ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001 delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo realizzate alla via G. Vanacore 39, su terreni censiti al catasto al foglio 7, p.lle 5535 ( ex 23) e 407, nonché degli atti preordinati connessi e consequenziali, di cui il ricorrente risulta comproprietario – in uno ad altri soggetti - in forza di successione ereditaria.
2. Il ricorso è affidato a due ordini di censure con le quali si contesta la legittimità dell’ordinanza gravata sotto il profilo:
i) della mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento e dell’ordinanza di demolizione a taluni dei coeredi comproprietari;
ii) del difetto di motivazione dell’ordine demolitorio.
3. Il Comune di Villa Briano, pur regolarmente citato, non si è costituito.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del 16 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con riferimento alle censure formulate con il primo motivo di ricorso, preme rilevare che, è opinione consolidata della giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire, che l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto il provvedimento ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione ( cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 3/11/2025, n. 8537).
Inoltre, la notifica dell'ordine demolitorio a tutti i comproprietari non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione stesso, ma rileva unicamente come condizione necessaria per l'operatività dell'effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (sul punto, vedasi T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 05/07/2021, n.4616, e di recente, ex multis , T.A.R. Molise, 17/06/2024, n. 204, per cui: “ La mancata notifica del provvedimento demolitorio al proprietario non inficia la legittimità dello stesso, attenendo la notificazione dell’atto non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell’efficacia. Pertanto, l'unica conseguenza derivante dalla mancata notifica dell’ordinanza di demolizione al proprietario sarà l’impossibilità di pretenderne l’esecuzione da parte di quest'ultimo e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza dell'autore dell’abuso ”).
5.2. Le censure di difetto di motivazione, del pari, non meritano condivisione.
Nella specie, infatti, il provvedimento demolitorio recepisce le risultanze della relazione di sopralluogo e di accertamento tecnico redatte dall’Ufficio Tecnico di concerto con il Comando dei Vigili del Fuoco in data 23 novembre 2021; nel provvedimento, inoltre, le opere abusive, in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo, sono state compiutamente descritte quali “ due fabbricati per civile abitazioni, uno di circa 120 mq, costituito a confine della particella n.5535 lato Nord-Est, che si innalza per circa 8,50 ml e presenta un piano terra ed un piano primo, la cui struttura portante è in muratura, mentre l'altro, di circa 210 mq, interamente in c.a., realizzato al centro delle due particelle (n.5535 e 407) si innalza per circa 13,50 ml e presenta quattro piani fuori terra (compreso mansarda e porticato garage al piano terra).” (cfr. All. 6).
Il provvedimento, pertanto, presenta un impianto motivazionale compiuto ed esaustivo, alla stregua del granitico indirizzo giurisprudenziale, per il quale l’ordine di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti, la cui motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “ In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera” (Cfr. recente T.A.R. Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2026, n. 2499).
6. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RU, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
ST PE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ST PE | RI RU |
IL SEGRETARIO