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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001209003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029196844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031774341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220019338650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2936/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/06/2025 la Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 01/04/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di quattro cartelle riferentesi a tassa Auto Anni
2012-2013-2014 e 2015 per l'importo complessivo di euro 2.841,00.
Deduce 1) la prescrizione e decadenza della pretesa azionata;
2) mancato invio dell'avviso bonario;
3) violazione degli artt.17 e 25 del DPR 602/1973.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore ai sensi dell'art.14 comma 6 bis del D.Lgs.n.546/1992; nel merito contesta ogni motivo di ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, rilevato che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art.14 del D.
Lgs.546/1992 dichiara inammissibile il ricorso.
Invero, si evidenzia che sussiste una disintegrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore
Regione Sicilia atteso che a mente dell'art.14, comma 6 del D.Lgs.546/1992, i ricorsi depositati successivamente al 4 gennaio 2024, in ipotesi di litisconsorzio necessario, devono essere notificati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella causa.
Sussistono giusti motivi, stante il carattere innovativo della norma citata, per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009234341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001209003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029196844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031774341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220019338650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2936/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/06/2025 la Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 01/04/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di quattro cartelle riferentesi a tassa Auto Anni
2012-2013-2014 e 2015 per l'importo complessivo di euro 2.841,00.
Deduce 1) la prescrizione e decadenza della pretesa azionata;
2) mancato invio dell'avviso bonario;
3) violazione degli artt.17 e 25 del DPR 602/1973.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore ai sensi dell'art.14 comma 6 bis del D.Lgs.n.546/1992; nel merito contesta ogni motivo di ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, rilevato che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art.14 del D.
Lgs.546/1992 dichiara inammissibile il ricorso.
Invero, si evidenzia che sussiste una disintegrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore
Regione Sicilia atteso che a mente dell'art.14, comma 6 del D.Lgs.546/1992, i ricorsi depositati successivamente al 4 gennaio 2024, in ipotesi di litisconsorzio necessario, devono essere notificati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella causa.
Sussistono giusti motivi, stante il carattere innovativo della norma citata, per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate