Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 774
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Disintegrità del contraddittorio

    Il Giudice rileva la sussistenza di una disintegrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Sicilia, dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 546/1992, poiché i ricorsi depositati successivamente al 4 gennaio 2024, in ipotesi di litisconsorzio necessario, devono essere notificati a tutti i soggetti coinvolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 774
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 774
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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