Sentenza 15 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2020, n. 21019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21019 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2020 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di • SI LU, nato a [...] il [...] • CA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 30/05/2018 dalla Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo: - quanto al SI, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (ivi compreso il punto della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.), con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
- quanto al CA, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), perché il fatto non sussiste, 2) e 5), per intervenuta prescrizione, e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (ivi compreso il punto della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.)
RITENUTO IN FATTO
1. LU SI ed AN CA, con atti distinti curati dal comune difensore, ricorrono avverso la sentenza del 30/05/2018 con la quale la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale della stessa città (emessa il 26/10/2016, all'esito di giudizio abbreviato), confermava l'affermazione di penale responsabilità dei suddetti per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per reati tributari commessi quali amministratori (il SI, di fatto) della Carer s.r.I., dichiarata fallita nel novembre 2013. La Corte territoriale assolveva il SI da alcuni addebiti e lo proscioglieva per altri in quanto già giudicati dalla stessa Corte trentina con sentenza del 03/03/2017, oltre a riconoscere la continuazione fra uno dei reati in rubrica e quelli oggetto della pronuncia precedente;
la condanna del CA, invece, era integralmente confermata. Il CA e il SI erano ritenuti responsabili di reati di esposizione di elementi passivi fittizi, per avere annotato fatture relative ad operazioni inesistenti in varie dichiarazioni IVA, nonché di emissione di fatture parimenti fittizie. Quanto alle condotte di bancarotta, il giudizio di colpevolezza degli imputati era stato formulato in ordine alla distrazione di un'autovettura "BMW X5" (apparentemente ceduta a tale Maria IA TO, ma in realtà rimasta in uso al SI) e di una somma pari a circa 960.000,00 euro, trasferita alla ME s.r.I., sempre amministrata di fatto dal SI, per essere poi girata ad altre società a lui facenti capo. La movimentazione di cui a quest'ultima distrazione - della quale, nel presente giudizio, era stato chiamato a rispondere il solo CA - era stata giustificata contabilmente dal presunto pagamento di debiti della Carer nei confronti della ME, ma supportati da fatture che dovevano ritenersi ancora una volta concernenti operazioni non rispondenti al vero. Sempre al CA e non anche al coimputato, infine, era stata ascritta una ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, sia per aver tenuto le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, sia per l'omessa tenuta tout court del registro degli inventari. In occasione della sentenza del 2017, sopra richiamata, la colpevolezza del SI (e, in parte, di un diverso coimputato, RC NI) era stata dichiarata già il 30/12/2015 dal Gup del Tribunale di Trento in ordine a condotte afferenti il fallimento della ricordata ME s.r.I., nonché - con riferimento alla Carer - quanto ad una presunta distrazione di 710.000,00 euro, somma parimenti versata alla ME in pagamento di debiti fittizi, alla tenuta delle scritture con modalità tali da integrare bancarotta documentale ed all'utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, ai fini delle dichiarazioni IVA delle annualità dal 2009 al 2011. Nell'occasione, vi era stato il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alla gestione delle due società fallite, ravvisandosi l'addebito più grave in una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale afferente il fallimento della ME s.r.I.; la pronuncia era divenuta definitiva a seguito di una sentenza di questa stessa Sezione, la n. 23616 del 26/04/2018. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe la difesa del SI propone un atto di impugnazione fondato su cinque motivi.
2.1 Con il primo, premesso che - come ricordato - risulta esservi già stata un'affermazione di penale responsabilità nei limiti suddetti, nell'interesse dell'imputato si lamenta la violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, par. 7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativamente alla condanna del SI per il reato di cui al capo 5) dell'odierna rubrica. La fattispecie criminosa riguarda la presentazione della dichiarazione IVA concernente l'esercizio 2011. La tesi difensiva, che deduce anche mancanza di motivazione sul corrispondente profilo di censura avanzato in sede di motivi di appello, è che tale addebito fosse corrispondente, nella descrizione offertane con il capo d'imputazione, ad una parte del capo 17) già contestato al SI in occasione della pregressa vicenda processuale, così verificandosi una chiara situazione di pendenza contestuale di più giudizi sul medesimo fatto. La Corte territoriale, tuttavia, si sarebbe limitata a rilevare come la separata condanna non risultasse ancora definitiva, malgrado avesse comunque esplicitato il corretto avviso che l'eventuale pluralità delle fatture - non del tutto coincidenti nei due capi delle diverse rubriche - non potesse determinare la ravvisabilità di reati distinti, potendo semmai incidere solo sulla gravità delle rispettive contestazioni.
2.2 Con il secondo motivo di doglianza, la difesa del SI lamenta violazione di legge nell'interpretazione che i giudici di merito hanno fornito quanto alla portata precettiva dell'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, norma che preclude la possibilità di condannare taluno per aver presentato una dichiarazione infedele - in quanto basata su fatture che abbiano come presupposto operazioni inesistenti - e condannarlo altresì per la medesima dichiarazione, se ritenuta fraudolenta in ragione dell'impiego di artifici diversi. Il rilievo, che riguarda il capo 3), si fonda su una doverosa lettura della previsione di legge e della clausola di riserva ivi contenuta: vero è che esiste giurisprudenza secondo cui non può escludersi un concorso materiale fra le condotte sanzionate dagli artt. 2 e 3 del citato d.lgs., ma è necessario considerare che il reato di dichiarazione fraudolenta per altri artifici non può autonomamente ricorrere - in virtù dell'anzidetta clausola di riserva - laddove la frode consista anche nell'impiego di fatture per operazioni non rispondenti alla realtà.
2.3 Un ulteriore profilo di violazione di legge viene dedotto dalla difesa del SI quanto alle norme di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 74/2000 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, essendosi ritenuto da parte dei giudici di merito che la soglia della rilevanza penale - in caso di omessa dichiarazione IVA, nel caso di specie con riferimento al capo 6) della rubrica - si possa superare anche laddove il soggetto tenuto alla dichiarazione sia in regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La pronuncia della Corte territoriale viene censurata anche in punto di carenze motivazionali sulla sussistenza stessa del reato, vuoi sul piano dell'elemento materiale che in ordine al dolo: le fatture di cui sarebbe stato necessario tenere conto, pur sempre relative ad operazioni che si assume fossero inesistenti, furono infatti emesse in regime di sospensione IVA, dal momento che la società destinataria (la ICA s.r.I.) si era - con formale dichiarazione di intento - qualificata "esportatore abituale". A riguardo, secondo la difesa occorre distinguere le fatture false, perché simulate, da quelle che - pur essendo simulate o relative ad operazioni fittizie - descrivono pur sempre attività che rimarrebbero esenti da IVA anche laddove fossero reali: e ciò accadde nella fattispecie concreta, dal momento che le fatture di cui si discute erano quelle che la Carer s.r.l. emise nei confronti di una presunta "cartiera" (la suddetta ICA s.r.I.). In sostanza, soprattutto in vista della necessità di dimostrare il dolo specifico sotteso alle contestazioni di reato in esame, nessuna finalità di evasione dell'IVA potrebbe in concreto animare l'omessa presentazione di una dichiarazione non suscettibile comunque di esporre debiti tributari. Tanto più che, muovendo dal presupposto che le fatture de quibus fossero state relative ad operazioni inesistenti, l'eventuale presentazione della dichiarazione - a quel punto, non più omessa ma addirittura fraudolenta - avrebbe esposto l'autore ad addebiti di maggiore gravità.
2.4 Relativamente alle contestazioni di reati fallimentari, la difesa dell'imputato lamenta la violazione dell'art. 219 del r.d. n. 267/1942, nonché difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Il SI, come già evidenziato, risulta essere stato condannato per ipotesi di bancarotta sia afferenti al fallimento della ME s.r.l. che alla procedura concorsuale di cui alla Carer s.r.I., qui in discussione: nel presente giudizio, in aggiunta rispetto alle condotte pregresse, gli si addebita la distrazione di una autovettura di valore, individuata in primo grado come fattispecie più grave ai fini del computo da cui muovere per il cumulo giuridico rispetto agli altri reati in continuazione. La Corte di appello, più correttamente, ha ritenuto la specifica distrazione in esame quale reato in continuazione con le fattispecie di bancarotta già giudicate, disponendo per tale titolo un aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. Resta il fatto, però, che contestare in processi distinti fatti diversi di bancarotta (inerenti il medesimo fallimento) porta al risultato di eludere il disposto dell'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., anche perché se al SI fosse stato ascritto, nel processo già definito, anche di aver distratto la "BMW X5", non vi sarebbe stata autonoma sanzione. Da un lato, si sarebbe pur sempre giunti alla conferma del giudizio di equivalenza tra l'aggravante della pluralità dei fatti distrattivi e le circostanze attenuanti generiche, comunque concesse all'imputato; dall'altro, ci sarebbe stata al più una rivalutazione della congruità dell'aumento complessivo per la continuazione dovuta alle condotte di cui al fallimento Carer come reati satellite (quantificato, nel precedente processo, in mesi 6 di reclusione) rispetto alle più gravi bancarotte relative al fallimento ME.
2.5 Sviluppando le argomentazioni di cui alla censura precedente, la difesa del SI deduce infine la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., e correlati vizi di motivazione della sentenza impugnata. Nel ricorso si fa presente che la pena risulta determinata in anni 1 mesi 6 di reclusione quanto al capo 2), ipotesi criminosa da considerare più grave;
si opera quindi un aumento per la continuazione (complessivo, senza tenere conto delle singole imputazioni) pari a mesi 2 di reclusione, per giungere alla pena finale di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione in virtù dell'opzione per il rito abbreviato. Si lamenta, a riguardo, che il reato più grave rimane di incerta individuazione, atteso che per il capo 2) vi è in realtà decisione liberatoria in ragione della ritenuta violazione del divieto di bis in idem;
ciò fa sorgere il dubbio che la contestazione di maggiore gravità dovrebbe ancora ritenersi quella di bancarotta per distrazione, a dispetto del formale riconoscimento della continuazione fra tale addebito e quelli di cui alla precedente sentenza definitiva. In ogni caso, non si vede perché - a fronte di una decisione irrevocabile che aveva già ritenuto avvinti dal medesimo disegno criminoso i reati fallimentari e tributari di cui all'unitaria vicenda (della gestione sia della ME s.r.l. che della Carer s.r.I.) - la nuova pronuncia in esame debba ritenere che vi sia continuazione solo per la ulteriore appendice della distrazione della autovettura più volte ricordata, ignorando invece le contestazioni di cui al d.lgs. n. 74/2000; contestazioni, peraltro, relative alle identiche annualità già oggetto degli addebiti giudicati in precedenza.
3. Il medesimo difensore, che assiste anche il CA, propone parimenti ricorso nell'interesse di quest'ultimo, deducendo quattro motivi.
3.1 Con il primo, si lamentano vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine al capo 1) della rubrica;
l'addebito in esame, concernente un presunto, omesso versamento di ritenute per il 2012 e qualificato ex art. 10- bis del d.lgs. n. 74/2000, era stato ascritto sia al ricorrente che al SI, il quale risulta essere stato assolto. Non di meno, a fronte di motivi di appello con cui si era evidenziato il mancato superamento della soglia di punibilità, fissato ex lege a 150.000,00 euro, la Corte territoriale risulta essersi limitata a rimandare alla disamina riservata, in parte qua, alla posizione del coimputato, senza rendersi conto che vi era stata l'anzidetta decisione liberatoria. Non appare affrontato neppure l'argomento difensivo secondo cui la prova dei presunti, omessi versamenti per oltre 285.000,00 euro, come da ricostruzione accusatoria, era stata ricavata da un atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che, al contrario, aveva quantificato gli importi non corrisposti in poco più di 75.000,00 euro.
3.2 La difesa del CA si duole altresì della mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 2) e 5), relativi a condotte da intendersi commesse rispettivamente il 31 marzo ed il 16 luglio 2010: i termini massimi per il maturarsi della causa estintiva, pertanto, risultavano decorsi già prima della sentenza di secondo grado.
3.3 Il terzo ed il quarto motivo si incentrano sulle medesime doglianze già sviluppate nell'interesse del SI, in ordine alla mancata valorizzazione della clausola di riserva contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 ed all'impossibilità di ritenere configurabile il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA: vengono pertanto prospettate le medesime censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso avanzato per il coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati.
1.1 Esaminando i profili di doglianza sollevati dai ricorrenti secondo l'ordine delle contestazioni di reato, in parte sovrapponibili, si rileva innanzi tutto che è solo la difesa del CA a dolersi del confermato giudizio di colpevolezza quanto al reato sub 1). Lamenta, in particolare, che non troverebbe giustificazione la disparità di trattamento fra i due imputati, con il SI assolto per insussistenza del fatto ed il CA da ritenere ancora penalmente responsabile, financo attraverso un contraddittorio richiamo agli argomenti che la stessa Corte territoriale avrebbe speso per analizzare le censure dell'altro appellante.Il motivo di ricorso merita accoglimento, ove si consideri che: - il CA aveva comunque appellato la sentenza di primo grado con riferimento al capo 1), come segnala la Corte trentina dando atto a pag. 30 come la difesa del suddetto avesse dedotto l'insussistenza di quel reato «per mancato superamento della soglia»; - un'analisi di tale, specifica doglianza non si rinviene nella parte motiva della decisione in epigrafe, dedicata soprattutto (quanto alla posizione del CA) a confutare la tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato estraneo ai fatti in rubrica, da ascrivere al solo amministratore di fatto, per poi limitarsi ad un successivo richiamo, sulle ulteriori censure, «a quanto già osservato trattando dell'impugnazione del SI» (pag. 38); - le osservazioni inerenti il SI, però, erano state del tutto adesive all'assunto dell'impossibilità di ritenere ravvisabile l'addebito di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, come contestato al capo 1), senza distinguere in alcun modo fra amministratori di diritto o di fatto e proprio sottolineando (a tacer d'altro) che la comunicazione di notizia di reato si fondava sull'accertamento di imposte non versate «al di sotto della soglia attualmente in vigore per la sussistenza del reato» (pag. 31). La formula liberatoria perché il fatto non sussiste deve pertanto valere anche nei riguardi del coimputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in parte qua.
1.2 In ordine al capo 2), il CANTONE muove rilievi soltanto sulla maturata prescrizione, adducendo che le condotte contestate dovrebbero intendersi perfezionate il 31 marzo 2010; nei riguardi del SI, invece, vi è già stata sentenza liberatoria ex art. 649 cod. proc. pen. L'assunto della difesa del CA è solo parzialmente fondato, dal momento che i reati ascritti al ricorrente si riferiscono ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, con termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali IVA da fissare rispettivamente al 31/03/2010, 28/02/2011 e 31/08/2012. La causa estintiva, non rilevandosi cause di sospensione di sorta, è venuta pertanto a maturarsi per le prime due condotte (nel secondo caso, dopo la pronuncia emessa in grado di appello) ma non per l'ultima: ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza in epigrafe nei limiti appena indicati, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto alla fattispecie criminosa non ancora prescritta.
1.3 Venendo al capo 3), entrambi i ricorrenti sostengono la tesi che vorrebbe il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dall'emissione di fatture basate su operazioni inesistenti, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, assorbito in quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture fittizie, sanzionato dall'art. 2 dello stesso decreto. L'assunto si fonda sulla presa d'atto dell'esistenza di una clausola di riserva, contenuta nel citato art. 3, secondo cui la portata applicativa della norma sarebbe da intendersi operante "fuori dei casi previsti dall'art. 2". Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la ricordata sentenza n. 23616/2018, «la presenza di detta clausola [...] non deve distogliere l'attenzione dagli elementi strutturali che differenziano la fattispecie incriminatrice dell'art. 3 da quella dell'articolo precedente. Mentre quest'ultima si esaurisce nella condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, l'ipotesi prevista dall'art. 3, ferma restando la finalità di evasione fiscale, incrimina chi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica nella dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, in modo da sottrarre elementi attivi all'imposizione e da evadere le imposte in misure superiori a determinate soglie indicate dalla norma;
e contiene dunque, nella descrizione del fatto tipico, più elementi specializzanti rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di indicare nella limitazione dei soggetti agenti a coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nella redazione di dette scritture in modo da fornire una falsa rappresentazione dell'imponibile e nel superamento delle soglie di punibilità [...]. In questa prospettiva, la clausola introduttiva di cui sopra ha la funzione di connotare la fattispecie prevista dall'art. 3 dell'ulteriore elemento differenziale dato dalla necessità che i mezzi fraudolenti, utilizzati per alterare le scritture contabili e, conseguentemente, il risultato della dichiarazione annuale, siano diversi da documenti attestanti operazioni inesistenti;
ma non può in alcun modo determinare l'assorbimento del reato di cui all'art. 3 in quello previsto dall'articolo precedente, nel caso in cui il soggetto attivo utilizzi, per la compilazione della dichiarazione fraudolenta, sia documenti relativi ad operazioni inesistenti che altri mezzi artificiosi». La conclusione di tale, corretto approccio interpretativo - che la difesa degli imputati ha sostanzialmente ignorato, pur essendo la richiamata sentenza di questa Sezione anteriore rispetto alla celebrazione del giudizio di appello nel presente processo, ove la tesi de qua è stata non di meno ribadita - è «che i due reati concorrono laddove nella stessa dichiarazione annuale siano indicate differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base rispettivamente dell'annotazione di fatture per operazioni inesistenti e dell'impiego di altri documenti diversamente rappresentativi di una falsa realtà contabile». In ogni caso, deve rilevarsi come i fatti in rubrica, limitatamente a quelli inerenti la presentazione della dichiarazione IVA per il 2010, risultino estinti per prescrizione, essendo necessario collocare la condotta alla data del 28/02/2011; il rilievo riguarda esclusivamente la posizione del CA, dal momento che il SI - in questa sede - è stato chiamato a rispondere solo della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta successivo, reato da intendersi perfezionato il 31/08/2012 e non ancora prescritto. Si ravvisa pertanto, nei soli riguardi del CA, un'ulteriore ragione di annullamento della pronuncia impugnata.
1.4 Con riferimento al capo 4) contestato al SI, non vi sono profili da analizzare (l'imputato è stato prosciolto, sul presupposto che fosse stato già giudicato sugli stessi fatti). Del reato sub 4) ascritto al CA, corrispondente al capo 6) degli addebiti mossi al coimputato, si tratterà in seguito.
1.5 Quanto al reato di cui al capo 5) della rubrica inerente il SI, ci si trova al cospetto di una contestazione ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000: secondo l'ipotesi accusatoria, la Carer s.r.l. si avvalse di fatture per operazioni inesistenti all'atto della dichiarazione IVA per il 2011, dovendone così rispondere chi ne era amministratore di fatto (la condotta sarebbe da collocare alla data del 31/08/2012, ergo l'addebito non appare estinto per prescrizione). Con il primo motivo di doglianza, la difesa del SI ha argomentato che la condotta criminosa de qua dovrebbe intendersi essere stata già giudicata in occasione della precedente vicenda processuale, più volte ricordata: in particolare, il capo 17) della rubrica a suo tempo ascritta al ricorrente era appunto riferito alla dichiarazione annuale IVA con riguardo all'esercizio 2011, tanto che le fatture indicate nell'odierno capo 5) costituirebbero una parte di quelle rientranti nella più ampia contestazione anteriore. L'assunto non è condivisibile, giacché i fatti addebitati al SI nel processo come sopra definito riguardavano l'essersi la Carer avvalsa - "nelle dichiarazioni annuali ai fini IVA", dunque senza specificare a quali esercizi dover riferire le singole condotte - di una serie di fatture analiticamente elencate, in ipotesi emesse dalla ME s.r.I., dalla Ariko s.r.I., dalla Parma Impianti s.r.l. e dalla Later Immobiliare s.r.I.: fatture, tutte, indicate come emesse nel 2009 o nel 2010. Nessuna, al contrario, risultava emessa nel 2011. Perciò, il fatto-reato ivi contestato riguardava le sole dichiarazioni che potevano intendersi fraudolente in ragione dell'utilizzo delle fatture ora segnalate, vale a dire quelle relative agli anni d'imposta 2009 (presentata nel 2010) e 2010 (presentata nel 2011): vero è che, all'atto di collocare nel tempo e nello spazio le condotte medesime, l'allora capo 17) conteneva un riferimento alla data del 31/08/2012 quanto all'anno di imposta 2011, ma si trattò di un evidente refuso, perché - si ribadisce - nessuna delle fatture oggetto di addebito riguardava il 2011, né la difesa ha in qualche modo dedotto o documentato che almeno alcune delle stesse furono oggetto di registrazione tardiva nelle scritture contabili della Carer. Il capo 5) di cui alla rubrica del presente processo, invece, si riferisce a quella sola dichiarazione IVA, da reputare fraudolenta in virtù dell'utilizzo di numerose fatture registrate nel 2011 (e provenienti, peraltro, da soggetti diversi: la Gi-Da s.r.I., la Seven s.r.l. e la Sicma Duemila s.r.I.). Il motivo di ricorso va pertanto rigettato. Il capo 5) delle contestazioni mosse al CANTONE, invece, riguarda un reato qualificato ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, ed anche in questo caso la difesa dell'imputato ne lamenta l'intervenuta prescrizione. La doglianza è parzialmente fondata, dovendosi rilevare la maturazione della causa estintiva in ordine ai fatti commessi sino al 16/11/2011 (per gli anni di imposta 2010 e 2011), mentre quelli relativi all'annualità 2012 non risultano ancora prescritti. Ne deriva, anche per tale addebito, una ragione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo.
1.6 Venendo al capo 6) contestato al SI, coincidente con il capo 4) della rubrica concernente il CA, nell'interesse di entrambi i ricorrenti si sostiene che l'omissione di una dichiarazione IVA, sanzionata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, non possa rilevare qualora il soggetto che sarebbe stato obbligato a o presentarla fosse stato da considerare in regime di non imponibilità: in proposito, infatti, sarebbe stato doveroso tenere conto che la ICA s.r.I., nei cui confronti - quale presunta cessionaria di beni - erano state emesse dalla Carer le fatture indicate nei capi di imputazione, risultava formalmente "esportatore abituale". Perciò, pur muovendo dal presupposto che le fatture medesime riguardassero operazioni inesistenti, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di imposizione sul valore aggiunto neppure laddove si fosse trattato di rapporti effettivi e di attività realmente prestate. A quel punto, inoltre, presentare una dichiarazione IVA in quei termini avrebbe comportato l'immediata esposizione della Carer a prospettive di addebiti di maggior rigore, atteso che la dichiarazione eventualmente formalizzata, sulla base di quei rapporti fittizi, avrebbe dovuto intendersi financo fraudolenta. Anche in questo caso le argomentazioni difensive non sono condivisibili. Vero è che la sentenza della Corte territoriale si limita ad osservare in linea di principio che, «anche nel caso di fatture emesse per operazioni inesistenti, VIVA è dovuta "per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"», senza soffermarsi sul significato da attribuire alle locuzioni "indicato" o "indicazione"; ed è parimenti innegabile che le fatture di cui si discute furono emesse dalla Carer dandovi espressamente atto che si trattava di operazioni esenti da IVA. Il problema, tuttavia, deve essere inquadrato e risolto ancora a monte: come si evince dagli stessi allegati al ricorso, e come più puntualmente evidenziato nella sentenza di primo grado, era il presupposto della invocata esenzione ad essere radicalmente inattendibile, giacché la ICA s.r.l. - ricorrendo al consueto modus operandi di una cartiera protagonista di "frodi carosello" - aveva presentato dichiarazioni di intenti fra il 2010 e il 2012 attestando sì di essere esportatore abituale, ma senza avere minimamente i requisiti per potersi considerare tale. Le operazioni di cessione di beni dalla Carer alla ICA, pertanto, dovevano semmai considerarsi soggettivamente inesistenti (nel senso che i beni in questione non venivano affatto ceduti alla ICA, ma ad altri utilizzatori finali), e proprio al fine di eludere - attraverso il marchingegno dell'interposizione di una persona giuridica indicata come non tenuta al versamento dell'imposta sul valore aggiunto - le disposizioni tributarie. Una dichiarazione IVA correttamente presentata, in definitiva, avrebbe attestato l'effettività di quelle operazioni sul piano materiale e fatto emergere come la ICA dovesse correttamente intendersi gravata dall'imposizione: senza determinare in alcun modo, per converso, la fraudolenza della dichiarazione stessa (da ipotizzare, semmai, qualora si utilizzino fatture fittizie emesse da altri). Il capo 6) ascritto al CA è invece relativo alla bancarotta per distrazione già contestata al SI - relativamente al fallimento della Carer s.r.l. - nel separato giudizio: la difesa dell'imputato non formula doglianze a riguardo, ma sarà necessario comunque un parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., come si vedrà fra breve.
1.7 n capo 7) descrive, per il SI, l'addebito ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 corrispondente al capo 5) contestato al CA. Nei riguardi del SI, che non avanza specifici motivi di impugnazione, non vi sono problemi di prescrizione, avendo egli goduto - sulle condotte relative al 2010 e al 2011 - di decisione liberatoria per essere stato già giudicato;
residua il solo fatto concernente il 2012, per cui non appaiono maturati i termini di prescrizione. Per il CA, il capo 7) è parimenti non oggetto di ricorso ed afferisce alla distrazione della "BMW" che, nel capo successivo, è qui contestata anche al coimputato.
1.8 Quanto al capo 8) contestato al CA, si rileva ancora una volta la mancata prospettazione di motivi di ricorso (si tratta della bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento Carer, già contestata al SI nel processo celebratosi in precedenza): rimane da vedere al punto successivo, come già segnalato, la questione afferente la durata delle pene accessorie. Per il SI, l'addebito sub 8) si riferisce alla presunta distrazione dell'autovettura fittiziamente ceduta a Maria IA TO ma conservata in uso dallo stesso imputato, unica ipotesi di reato fallimentare su cui non risulta esservi stata pregressa condanna e che il giudice di primo grado - nel presente processo - aveva considerato quale reato più grave ai fini del computo della pena, una volta ritenuta la continuazione fra le varie condotte criminose ascritte al ricorrente. La Corte di appello ha invece ravvisato il vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen. tra la distrazione in esame e gli altri reati già giudicati in precedenza (parte dei quali riguardavano ulteriori ipotesi di bancarotta, concernenti sia il fallimento della ME s.r.l. che quello della Carer). Secondo la difesa del SI, da tale corretta premessa la Corte di appello avrebbe comunque ricavato conseguenze erronee e deteriori, dal momento che alla distrazione della "BMW" - alla luce della peculiare disciplina della continuazione in ambito fallimentare, ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1 del r.d. n. 267/1942 - non avrebbe dovuto ricollegarsi alcun aumento di pena, stante il già espresso giudizio di equivalenza tra l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e le circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato. Sul punto, tuttavia, il ricorrente incorre in errore, giacché è necessario considerare che nel caso di specie ci si trova al cospetto di reati fallimentari commessi nell'ambito di procedure concorsuali diverse, con la doverosa conseguenza di ritenere operante la norma di cui al citato art. 219 in ordine alla pluralità dei fatti di bancarotta relativi al fallimento dove si assumono essere stati perfezionati i reati di maggiore gravità, con successivo aumento dovuto all'ordinario cumulo giuridico quanto alle ipotesi di bancarotta realizzate nella seconda procedura. Nella fattispecie concreta, le più gravi bancarotte furono ravvisate, nel processo già definito, in ordine al fallimento della ME s.r.I., con equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante della pluralità delle condotte, di fatto resa inoperante;
e del tutto legittimo fu l'aumento di pena (complessivamente, pari a mesi 6 di reclusione) ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati di cui all'art. 216 legge fall. concernenti il fallimento Carer, aumento che la Corte territoriale - pur attraendo la distrazione della "BMW X5" nell'orbita di quelle unitarie contestazioni - non ha in alcun modo toccato. Relativamente a quella peculiare bancarotta, infatti, i giudici di appello non hanno inteso disporre alcuna sanzione autonoma ulteriore, né incidere sull'entità del cumulo giuridico anzidetto: il dispositivo della sentenza impugnata, del resto, si limita a dichiarare "il reato di cui al capo 8) unificato dal vincolo della continuazione con i reati giudicati con la già citata sentenza", senza alcuna statuizione sul piano del trattamento sanzionatorio. Il computo effettuato, in vero, è di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il fatto più grave, indicato in motivazione nel reato di cui al capo 2), con aumento di ulteriori mesi 2 per il cumulo giuridico e riduzione ad anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per la scelta del rito abbreviato. Quella pena base, però, non si riferisce affatto alla bancarotta patrimoniale di cui si discute, dal momento che il computo appena ricordato riguarda i soli reati fiscali residui: reati che il dispositivo della medesima pronuncia chiarisce essere quelli di cui "ai capi 3), 5), 6) e 7), con riferimento per quest'ultimo all'anno d'imposta 2012, già unificati in continuazione". Il richiamo, in motivazione, al capo sub 2) è dunque frutto di un refuso, anche perché per tale addebito vi è sentenza di non doversi procedere ex art. 649 del codice di rito: è possibile che i giudici di merito intendessero riferirsi non al capo ma al reato di cui all'art. 2 (del d.lgs. n. 74/2000), che nel caso in esame avrebbe dovuto individuarsi nel capo 5). In ogni caso, l'incertezza derivante dal computo come descritto, dove non si dà comunque contezza dell'entità dei singoli aumenti di pena per le fattispecie criminose espressive del medesimo disegno criminoso che avrebbe animato la (non bene individuata) condotta di maggiore gravità, impone l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti del SI, per una corretta e complessiva rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. I giudici del rinvio dovranno altresì rivalutare il tema della sussistenza o meno di identità di disegno criminoso fra tutti gli addebiti, atteso che nel giudizio definitosi con la sentenza di questa Sezione n. 23616/2018 la continuazione fu pacificamente riconosciuta tra ipotesi di reato fallimentare e fiscale inerenti entrambe le procedure concorsuali della ME e della Carer: la statuizione della Corte territoriale di cui alla pronuncia oggetto degli odierni ricorsi, secondo cui fra i reati tributari afferenti la gestione della Carer s.r.l. vi sarebbe soltanto continuazione "interna", appare dunque contraddittoria.
2. Si impone infine, ed a prescindere dalle ragioni di doglianza proposte dalla difesa degli imputati, il parziale annullamento della sentenza in epigrafe a seguito del dictum del giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziché fino a, 10 anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari sanzionati dai commi precedenti. Non è pertanto conforme a legge la commisurazione automatica delle suddette pene accessorie nel caso di specie, perché applicate ai ricorrenti sulla base di un dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello a quo (nel caso di specie, la sezione distaccata di Bolzano), per nuovo esame - anche - sul punto: si impongono infatti, a riguardo, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimità. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'annullamento circoscritto ai punti di cui di cui sopra fa derivare autorità di cosa giudicata alla sentenza de qua su tutti i restanti punti privi di connessione con quelli oggetto di annullamento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di CA AN: - con riguardo al capo 1), perché il fatto non sussiste;
- con riguardo al capo 2), limitatamente alle condotte del 31/03/2010 e del 28/02/2011, perché estinte per intervenuta prescrizione;
- con riguardo al capo 3), limitatamente alle condotte del 28/02/2011, perché estinte per intervenuta prescrizione;
- con riguardo al capo 5), limitatamente alle condotte del 16/12/2010 e del 16/11/2011, perché estinte per intervenuta prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del CA, anche in relazione alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Rigetta