CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2242/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16799/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80141 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250148629956000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250148629956/000 notificata relativa ad un presunto diritto di credito della
REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA
AUTOMOBILISTICA dell'anno 2020.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituit la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento alla data dell'11.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti presupposti nel rispetto del termine triennale di prescrizione ex art. 5 del D.L. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
100,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16799/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80141 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250148629956000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250148629956/000 notificata relativa ad un presunto diritto di credito della
REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA
AUTOMOBILISTICA dell'anno 2020.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituit la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento alla data dell'11.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti presupposti nel rispetto del termine triennale di prescrizione ex art. 5 del D.L. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
100,00