Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/04/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. RE CH Presidente dott. AD RL Giudice relatore dott. Gaspare Rappa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70082 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
- TO ON, (c.f. [...]) nato a Trapani il 20.07.1952;
- TA AL, nata a [...] il [...],
residente a [...] (c.f.
[...]);
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, in via Mariano Stabile n. 241, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ribaudo, che li rappresenta e difende nel presente giudizio.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica dell’11.02.2025, il relatore, consigliere AD RL, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale dott. Romina Alberti, e, per i convenuti, l’avvocato Ribaudo;
N. 99/2026 Ritenuto in
FATTO
1. Il P.M. contabile, con atto di citazione depositato il 11.09.2025 e ritualmente notificato in data successiva, ha chiamato in giudizio i signori RI e OF per ottenerne la condanna al pagamento di euro 496.291,54, nella misura di euro 248.145,77 ciascuno, pari alla quota del 50% dell’importo indicato, in favore della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
2.1. L’azione contabile veniva avviata a seguito dalla pubblicazione di diversi articoli di stampa, avvenuta nei mesi di novembre e di dicembre del 2017, riguardanti le indagini a carico del deputato regionale RI, sospettato dello sviamento per fini personali di ingenti finanziamenti pubblici concessi all’istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali (IS.FOR.D.D.) e in seguito revocati dalla Regione Siciliana.
2.1.1. La Procura, ravvisando un’ipotesi di danno erariale, avviava le pertinenti attività istruttorie, dalle quali emergevano le seguenti circostanze.
2.1.2. L’ IS.FOR.D.D. aveva beneficiato di tre finanziamenti.
a. Per il primo, l’istanza di finanziamento era stata presentata in data 02.11.2011 dal signor RI NI (omonimo dell’odierno convenuto), all’epoca rappresentante legale dell’ente.
La domanda veniva positivamente riscontrata dall’amministrazione regionale e il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con D.D.S. n. 3889 del 06.09.2012, finanziava un progetto esecutivo di formazione professionale per l’importo complessivo di euro 850.295,00.
In data 01.12.2012 il convenuto RI NI subentrava quale rappresentante dell’ente IS.FOR.D.D. (permanendo nella carica fino al 25.07.2017).
L’ente, a titolo di anticipazioni, otteneva la somma complessiva di euro 680.236,00, pagata attraverso diversi mandati.
In seguito, con nota prot. n. 20567 del 14.03.2017, il Servizio Rendicontazione del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale comunicava al Servizio Gestione dello stesso Dipartimento l’avvio della procedura di revoca del finanziamento.
Il finanziamento concesso, infine, stante il perdurare delle gravi irregolarità riscontrate nella gestione del finanziamento, veniva revocato con il D.D.G. n. 8700 del 30.11.2017.
b. Il secondo finanziamento, pari ad euro 645.165,00, era correlato alla seconda annualità del medesimo progetto e il signor RI
(odierno convenuto), in data 16.04.2015 dichiarava l’avvio delle relative attività.
L’ente otteneva a titolo di anticipazione una somma pari a complessivi euro 483.873,75, pagata attraverso una pluralità di mandati.
Anche in questo caso, il Servizio Rendicontazione del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con nota prot. n. 0022466 del 20.03.2017, informava il Servizio Gestione dello stesso Dipartimento di una serie di gravi irregolarità non sanate e quest’ultimo, con nota prot. n. 23051 del 21.03.2017, comunicava all’ente l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
Il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, infine, adottava il D.D.G. n. 3939 del 26.07.2019, di revoca del finanziamento.
c. Il terzo finanziamento corrispondeva all’ultima annualità in cui si articolava il progetto e veniva concesso con D.D.G. n. 3327 del 01.06.2015, per un importo complessivo di euro 568.620,00; l’ente otteneva, a titolo di anticipazione, una somma pari a complessivi euro 496.291,54, pagata con i mandati di pagamento n. 968 del 29.07.2015, n. 969 del 29.07.2015, n. 148 del 21.06.2016, n. 149 del 21.06.2016 e n.
150 del 21.06.2016.
Il Servizio rendicontazione del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in seguito, indirizzava la nota prot.
73258 del 05.07.2019 al Servizio Gestione che la riscontrava con la nota prot. 74118, in cui si si confermava la presenza di gravi criticità, tali da integrare le condizioni per la revoca del finanziamento.
Da ultimo, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale adottava il D.D.G. n. 24 del 07.02.2022, di revoca del finanziamento poi, revocato in autotutela con D.D.G. n.
871 del 14.07.2022, che disponeva una nuova revoca del finanziamento.
2.1.3. L’amministrazione regionale, a seguito delle revoche, attivava le polizze fideiussorie obbligatoriamente stipulate dall’ente per ottenere le anticipazioni sui finanziamenti, senza ottenere, però, il recupero delle somme erogate, dal momento che la società che aveva prestato la propria garanzia, nel frattempo, era stata dichiarata fallita.
2.1.4. Nel frattempo, la Procura presso il Tribunale di Palermo, il 12.10.2020, aveva chiesto il rinvio a giudizio del RI e del suo collaboratore per il delitto di cui all’art. 314, comma 1, c.p.,
ipotizzandone la realizzazione in concorso fra loro e mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per essersi, il primo, impossessato di euro 32.520,25 e, il secondo, di una somma non inferiore ad euro 147.645,78, sottraendole indebitamente all'associazione IS.FOR.D.D.
In data 16.02.2022, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio di entrambi i presunti responsabili.
2.2. Tutto ciò premesso, il requirente evidenziava come fra la Regione e l’ente di formazione intercorresse un rapporto di servizio incentrato sull’affidamento, da parte della prima, dell’attività di formazione professionale, rientrante tra le materie riservate dagli articoli 117 e 118 Cost. alla legislazione regionale e, in Sicilia, strutturata per legge quale servizio pubblico, reso da soggetti la cui attività era dettagliatamente disciplinata, anche sotto il profilo della rendicontazione dei progetti.
Il suddetto rapporto sarebbe stato regolato, oltre che dalla normativa europea [Regolamento (CE) n. 1081/2006, Regolamento (CE)
1083/2006, Regolamento (CE) n. 1828/2006, Regolamento (CE) n.
1080/2006, Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 adottato con Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007], dalla normativa di settore, ricomprendente l’avviso pubblico n. 20/2011, l’atto di adesione o la convenzione sottoscritti dall’ente beneficiario, il Vademecum PO FSE 2007/2013 e il Vademecum UCS, (unità di costo standards), contemplante le ipotesi di revoca del finanziamento, fra cui quelle previste dagli artt. 13 e 19 dell’avviso.
2.3. Sulla base di tali premesse, in fatto e in diritto, il P.M. rivolgeva agli odierni convenuti - avvicendatisi nel ruolo di rappresentante legale dell’ente - una contestazione preliminare relativa ad un presunto danno erariale, corrispondente alle anticipazioni del terzo finanziamento, asseritamente cagionato dalle loro condotte gravemente colpose e precisava di lasciare all’amministrazione regionale, avvantaggiata dal più lungo termine prescrizionale previsto in sede civilistica, il compito di recuperare gli importi relativi ai primi due anni.
2.4. I presunti responsabili non si avvalevano delle facoltà di difesa preprocessuali, pertanto la Procura, in assenza di elementi idonei a scalfire l’impianto accusatorio, li conveniva in giudizio, sostenendo che il loro apporto alle fasi gestionali del finanziamento, asseritamente caratterizzato da inescusabile negligenza funzionale, avesse cagionato un pregiudizio erariale attribuito per il 50% (pari ad 248.145,77) a RI NI, rimasto in carica quale rappresentante legale dell’ente IS.FOR.D.D. dal 13 01.12.2012 al 25.07.2017 e, per il restante 50%, a OF AL, rimasta in carica quale rappresentante legale dell’ente IS.FOR.D.D. dal 26.07.2017 al 11.07.2022.
3. Entrambi i convenuti si costituivano in data 22.01.2026, con il patrocinio dell’avvocato Ribaudo.
Gli interessati, nel ricostruire la vicenda controversa, rilevavano che le presunte irregolarità avrebbero avuto natura meramente formale, poiché i corsi si erano svolti regolarmente, e che la revoca del finanziamento riguardante la terza annualità, adottata in mancanza della previa diffida richiesta dall’avviso pubblico, non era stata validamente notificata all’ente, che non era stato messo in condizione di impugnare il provvedimento.
3.1. Nel merito, in via preliminare, la difesa eccepiva la prescrizione della pretesa erariale, richiamando le modiche apportate alla relativa disciplina dalla legge n. 1/2026, applicabile anche i giudizi in corso.
Ciò in quanto, nella prospettazione dei presunti responsabili, la consumazione dell’eventuale fatto dannoso cui ancorare l’esordio del quinquennio prescrizionale avrebbe coinciso con il perfezionamento della condotta omissiva integrata dalla mancata alimentazione del sistema informativo e dalla mancata trasmissione della dichiarazione finale delle attività connesse al 2015, cessate il 27.05.2016: il termine per l’adempimento, quindi, sarebbe scaduto nel 2016, con conseguente collocazione del dies ad quem nel 2021.
Per completezza espositiva, le parti osservavano che, anche agganciando il dies a quo alla conoscenza delle presunte irregolarità da parte dell’amministrazione, risalente al marzo 2017, o alle interlocuzioni fra gli uffici avvenute nel 2019, l’azione avrebbe dovuto essere considerata tardiva in ragione della data di proposizione del presente giudizio, non preceduto da alcun atto interruttivo.
3.2. In subordine, nel merito, i convenuti osservavano che avrebbe dovuto tenersi conto dell'art. 21, comma 2, del D.L. n. 76/2020, prorogato fino al 31 dicembre 2024, nonché dall’art.1 della legge n.1 del 2026, entrata in vigore il 22.01.2026 ed evidenziavano che, data la realizzazione dello scopo per il quale il finanziamento era stato erogato e in assenza di rendicontazione fraudolenta, non si sarebbe verificato alcun danno erariale.
Le parti, inoltre, deducevano che la revoca del finanziamento non era stata notificata e né era stata preceduta dalla necessaria diffida, impedendo una verifica da effettuarsi in contraddittorio, dalla quale sarebbe emerso il regolare utilizzo del contributo.
Sul piano dell’elemento soggettivo, gli interessati sostenevano che, trattandosi di mere irregolarità formali, non avrebbe potuto configurarsi l’elemento psicologico della colpa grave.
3.2. Ancora, il mancato recupero delle somme, alla stregua della prospettazione difensiva, sarebbe dipeso dal fallimento della società assicuratrice, che aveva emesso la fideiussione, e dalla mancata insinuazione da parte della Regione Siciliana nelle relative procedure concorsuali e/o liquidatorie, venendo così a mancare il prescritto nesso eziologico, interrotto da una causa sopravvenuta idonea, di per sé sola, a determinare l'evento dannoso.
3.3. In ulteriore subordine, i convenuti rilevavano che, dato il regolare, svolgimento dei corsi, avrebbe dovuto tenersi conto del vantaggio conseguito dall’amministrazione e dalla comunità di riferimento, in base al principio della compensatio lucri cum damno.
3.4. In ulteriore subordine, si proponeva un argomento riguardante la sola OF, che era stata dipendente dell’ente dal 2004 fino al febbraio 2017, quando tutti i dipendenti si erano dimessi a seguito della cessazione delle attività formative, per poi venire nominata, in data 25 luglio 2017, presidente provinciale fino alle sue dimissioni, formalizzate in data 11 luglio 2022.
Sulla base di tali presupposti, la difesa escludeva ogni responsabilità della convenuta, investita del ruolo di rappresentante in un periodo in cui dell’ente aveva cessato la propria attività e, per questa ragione, estranea alla gestione dei finanziamenti; comunque, ai sensi della Legge n. 1/2026, un eventuale condanna nei suoi riguardi avrebbe dovuto essere eccedere la minor somma tra il doppio della retribuzione lorda annuale (pari ad 38.400,00 nel caso di specie) e il 30% della quota di danno contestata (pari ad euro 74.443,73).
3.5. Da ultimo, in estremo subordine, i convenuti contestavano la ripartizione del risarcimento operata dalla Procura, ritenendola non rapportata alle singole condotte ed evocano nuovamente il limite del doppio tetto introdotto dalla “legge Foti”.
3.5. I convenuti, in conclusione, chiedevano: in via preliminare, nel merito, di dichiarare l'azione di responsabilità estinta per intervenuta prescrizione; in subordine, sempre nel merito e in via preliminare, di essere prosciolti dall’addebito grazie all'applicabilità dello "scudo erariale" e per l'assenza di una condotta gravemente colposa; in via principale, nel merito il rigetto della domanda attrice, per carenza dei necessari elementi, oggettivi e soggetti; in via subordinata, di escludere la sussistenza del danno o, in subordine, di ridurlo drasticamente, tenendo conto dell'utilità comunque prodotta e/o conseguita dalla Regione siciliana; in via ulteriormente subordinata, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 1/2026, di escludere la sussistenza della colpa grave, atteso il vantaggio conseguito dalla comunità di riferimento; in via ancora più subordinata, di limitare la responsabilità della OF all'importo massimo di euro 38.400,00, ai sensi dell’art.1 della Legge n. 1 del 2026; in ultimo subordine, di rideterminare la ripartizione della responsabilità in base all'effettivo contributo causale di ciascuno, con drastica riduzione anche della quota addebitata al signor ON RI, da limitarsi all’importo massimo di euro 38.400,00.
4. In data 5 febbraio 2026 il P.M. trasmetteva note di udienza, giustificandone la produzione con l’avvento dello ius superveniens, applicabile ai sensi dell’ art. 6 della legge n. 1/2026.
Il requirente precisava che, nel caso di specie, la nuova tipizzazione della colpa grave non influiva sull’accertamento dell’elemento psicologico, evidentemente sussistente anche nel contesto del mutato quadro normativo, concentrando la propria attenzione sull’introduzione del doppio tetto risarcitorio di cui al comma 1-octies dell’art. 1 della L. n. 20/1994, la cui applicazione, in caso accoglimento della citazione, avrebbe comportato l’ampia riduzione dell’entità della condanna.
Tale disposizione, considerata irragionevolmente retroattiva, avrebbe integrato una violazione del criterio dell’uguaglianza declinato nel principio di parità delle armi tra le parti e non sarebbe stata sorretta da alcun reale interesse in grado di controbilanciare la lesione del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, del giusto processo e delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Dubitando della compatibilità con l’ordito costituzionale della disciplina indubbiata anche una volta entrata a regime, il requirente ne ravvisava il contrasto in riferimento a molteplici parametri e, per questo – ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata – chiedeva al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 1/2026, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 101, 103 secondo comma, 104 e 108 secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. All’udienza dell’11.02.2025, il V.P.G., dott. Romina Alberti e l’avvocato Giuseppe Ribaudo ribadivano le precedenti difese e richieste.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli signori RI e OF, succedutisi nella carica di presidente dell’ente di formazione IS.FOR.D.D. in ordine ad un presunto danno erariale corrispondente all’anticipazione, pari ad euro 496.291,54, ottenuta dall’ente per finanziare la terza ed ultima annualità di un progetto che si era articolato nel periodo 2013-2015; di tale pregiudizio i convenuti dovrebbero rispondere nella misura di metà ciascuno, in relazione alle proprie condotte gravemente negligenti, consistenti nella mancata trasmissione della rendicontazione esplicativa dell’utilizzo dei contributi erogati dalla Regione siciliana, identificata quale amministrazione danneggiata.
2. La prima delle questioni che il Collegio deve affrontare attiene alla tempestività dell’azione erariale, posto che i convenuti, in via preliminare di merito, hanno eccepito la prescrizione della pretesa avversaria, da ritenersi, nella prospettiva difensiva, tardivamente azionata, anche alla luce delle innovazioni recate dalla recente legge n. 1/2026 all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.
2.1. Sul piano normativo, si rammenta che la precedente versione della norma citata disponeva che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” mentre il testo attuale, modificato in conseguenza delle interpolazioni introdotte dalla legge 1/2026 ed applicabile al giudizio in corso base all’art. 1, comma 6, della legge stessa, prevede che “ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
2.2. Passando a trattare della fattispecie in esame, occorre, prima di tutto, individuare il momento in cui si è verificato il danno ipotizzato dalla Procura, tenendo conto delle prospettazioni e delle allegazioni offerte da accusa e difesa.
a) Entrambe le parti concordano nel riconoscere che l’attività formativa afferente al 2015 non è stata rendicontata, pur in presenza di precise disposizioni, quali l’art. 13 dell’Avviso n. 20/2011, che imponevano al beneficiario il relativo onere.
b) La visione dei contendenti diverge in ordine alla gravità di tale violazione, che, per l’accusa, integrerebbe una grave e ingiustificabile negligenza, mentre, per la difesa, comporterebbe solo una mera irregolarità formale, non rilevante a fronte dell’incontestato regolare svolgimento dell’attività finanziata.
c) Le contrapposte ricostruzioni, infine, si discostano ancora nell’individuazione del dies a quo del quinquennio prescrizionale che i presunti responsabili identificano con il concretizzarsi dell’inadempimento degli obblighi di alimentare il sistema informativo con riguardo alle attività connesse al 2015 e di trasmettere, nel 2016, la dichiarazione finale; la Procura, invece, pur senza smentire la ricostruzione avversaria in punto di scadenza del termine di rendicontazione, aggancia l’esordio della prescrizione alla revoca del finanziamento disposta (da ultimo) con D.D.G. n. 871 del 14.07.2022.
2.3. Ciò posto, il Collegio ritiene corretta la tesi esposta dalla parte convenuta, che fa coincidere l’avvio del termine prescrizionale con l’inosservanza, palese ed oggettiva, del termine per rendere conto dell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La revoca, infatti, costituisce sicuramente una vicenda successiva al
“fatto dannoso”, assunto come momento di avvio della prescrizione sia dalla vecchia che dalla nuova versione dell’ art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, mentre la decisione della Regione di revocare il beneficio, al più, potrebbe dimostrare che, solo a quella data, l’amministrazione aveva avuto effettiva e concreta conoscenza del pregiudizio e aveva inteso porvi rimedio.
Ma, a bene vedere, tale circostanza, già in base alla disciplina previgente, per come interpretata dalla consolidata giurisprudenza contabile, non avrebbe comportato lo slittamento in avanti del dies a quo.
Le numerose pronunce adottate in applicazione del testo originario dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, infatti, hanno affermano la necessità di computare il quinquennio prescrizionale a far data dalla conoscibilità oggettiva del danno, ex art. 2935 c.c., restando irrilevante, tranne che nel caso di occultamento doloso, la sua conoscenza soggettiva ed effettiva (cfr., ex pluribus, le sentenze n.353/2022 della III Sezione d’Appello e n. 64/2024 della Sezione d’Appello per la Regione siciliana).
La riforma, in definitiva - tenuto conto anche del chiaro tenore letterale della norma, che si riferisce all’irrilevanza della conoscenza, che evidentemente non equivale alla conoscibilità - appare meramente ricognitiva del superamento della tesi minoritaria che attribuiva importanza all’effettiva e concreta consapevolezza del pregiudizio (cfr., per la ricostruzione dei contrapposti orientamenti, la sentenza n. 22/2017 della Sezione Marche).
Risulta quindi ancora attuale e pienamente condivisibile la giurisprudenza che, in riferimento a fattispecie, quali quella in oggetto, caratterizzate dal succedersi dall’erogazione di un finanziamento, dalla mancata rendicontazione entro il termine prescritto da parte del beneficiario e dalla revoca del contributo, ha fissato l’avvio della prescrizione al momento del concretizzarsi dell’inadempimento dell’obbligo di rendicontare l’utilizzo delle risorse pubbliche (cfr. la sentenza n. 74/2025 della I Sezione centrale d’Appello e la decisione n.251/2023 della Seconda Sezione d’Appello).
2.4. Una volta definito il tema della fissazione dell’exordium praescritionis occorre indagare se, nel caso di specie, la revoca del contributo o altri atti ne abbiano interrotto il decorso.
2.4.1. Per quanto riguarda la revoca adottata nel caso di specie, la risposta deve essere negativa (cfr. la sentenza n. 74/2025 della Sez. I centrale d’Appello, già menzionata).
L’atto, infatti, non era idoneo ad esplicare alcun effetto interruttivo, in quanto intervenuto dopo che, alla stregua della ricostruzione fattuale proposta dalla parte convenuta e non specificamente contestata dall’accusa, era decorso un quinquennio dalla scadenza del termine di rendicontazione.
Da ciò consegue il carattere recessivo delle contestazioni addotte dalla difesa circa la regolarità della notifica dell’ordinanza ingiunzione volta al recupero del credito, indirizzata all’ IS.FOR.D.D.
ed effettuata nei confronti della OF, presso il suo domicilio, nella sua dichiarata qualità di rappresentante legale dell’ente, in data 5 agosto 2022, cioè dopo le sue dimissioni, rassegnate in data 11 luglio 2022 e dopo la denuncia della relativa modifica, registrata il 22 luglio 2022 (cfr. la visura camerale storica di cui all’allegato n. 38 alla citazione e la documentazione acclusa alla memoria di costituzione dei convenuti).
2.4.2. Deve giungersi alla medesima conclusione in merito agli atti di diffida e messa in mora, peraltro rivolti al RI e ad un altro soggetto, estraneo al giudizio, e non alla OF, avuto riguardo alla data della loro notifica e, ancor prima, al loro contenuto, concernente la prima tranche del finanziamento (cfr. gli allegati da 18 a 21 alla citazione).
2.4.5. Anche la notifica degli inviti a dedurre agli odierni convenuti risale ad un’epoca in cui il termine prescrizionale era già maturato
(cfr. gli allegati da n.46 a n.48 alla citazione).
3. Pertanto, in ragione di quanto sopra osservato, accogliendo l’eccezione proposta dai convenuti RI e OF, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla attrice deve essere dichiarato prescritto.
4. Si osserva, da ultimo, che la definizione della controversia nei termini sopra esposti rende inammissibile, in base a quanto disposto dall’art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale, perché irrilevante ai fini del decidere.
5. Per quanto riguarda le spese, non venendo pronunciata una sentenza di esclusione della responsabilità amministrativa, ostandovi la risoluzione di una questione preliminare, il Collegio ritiene di disporne la compensazione ex art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando dichiara:
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato in citazione;
- l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Procura Regionale.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AD RL RE CH
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
13 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente