CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MU NT, EL
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4865/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90164418 01000 IVA-ALIQUOTE 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015130289000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002709722000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210032208514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008393200000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013977829000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013977930000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018886613000 CREDITI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240022017372000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240038892731000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240038892832000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052427362000 19/12/202 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1, presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259016441801, notificata il 30.9.2025 ed emessa per l'importo di € 498.974,06, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 10020200015130289 di € 31.481,47, n. 10020210002709722 di € 715,87, 10020210032208514 di € 208,38, n. 10020230008393200 di € 82.746,29,
10020240013977829 di € 91.388,55, 10020240013977930 di € 78.409,27, n. 10020240018886613 di € 110.007,16, n. 10020240022017372 di € 16.242,26, n. 10020240038892731 di € 25.767,27, n.
10020240038892832 di € 265,94 e n. 10020240052427362 di € 60.586,53. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità dell'atto impositivo per omessa notifica delle presupposte cartelle, per intervenuta prescrizione della pretesa e delle sanzioni, nonché per decadenza ex art. 25 D.P.R. n.
602/1973. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Deve, innanzitutto, rilevarsi che tutte le cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione risultano dagli atti di causa regolarmente notificate a mezzo pec. In particolare, la cartella n. 10020200015130289, relativa a Iva, risulta notificata il 9.12.2021, la cartella n. 10020210002709722, relativa a Irap, risulta notificata il 23.3.2022, la cartella n.
10020210032208514, relativa a diritti camerali, risulta notificata il 6.10.2022, la cartella n.
10020230008393200, relativa a EF e Iva, risulta notificata il 2.5.2023, la cartella n.
10020240013977829, relativa a Iva, risulta notificata l'1.3.2024, la cartella n. 10020240013977930, relativa a Iva, risulta notificata l'1.3.2024, la cartella n. 10020240018886613, relativa a crediti d'imposta, risulta notificata il 26.3.2024, la cartella n. 10020240022017372, relativa a EF e Iva, risulta notificata il
26.4.2024, la cartella n. 10020240038892731, relativa a Iva, risulta notificata il 21.10.2024, la cartella n.
10020240038892832, relativa a diritti camerali, risulta notificata il 21.10.2024 e la cartella n.
10020240052427362, relativa a crediti d'imposta e Iva, risulta notificata il 19.12.2024. Com'è noto la mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, dei suddetti atti, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 31.12.1992, n.
546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi ormai preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass., 10.4.2013, n. 8704).
Trattandosi, nel caso di specie, in parte di crediti erariali, per i quali è previsto un termine di prescrizione di dieci anni, e in parte di crediti per diritti camerali, per i quali è previsto un termine di prescrizione quinquennale, non può trovare accoglimento nemmeno il motivo proposto sulla base dell'eccepita prescrizione della pretesa, né tantomeno delle sanzioni, atteso che tra la data di notifica delle sottese cartelle e quella dell'impugnata intimazione non mai è trascorso il periodo di tempo stabilito per legge per ciascuna delle singole pretese, né tantomeno è trascorso un periodo superiore a cinque anni per quanto riguarda le somme richieste a titolo di sanzione.
Va respinto, infine, anche l'ultimo motivo di doglianza proposto sulla scorta della asserita intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973. La censura è inammissibile in quanto, afferendo al merito delle pretese creditorie iscritte a ruolo, la ricorrente avrebbe dovuto sollevarla entro il termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 mediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza nei confronti della società ricorrente e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 2.500,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Così deciso in Salerno il
9.2.2026. Il EL Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MU NT, EL
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4865/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90164418 01000 IVA-ALIQUOTE 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015130289000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002709722000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210032208514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008393200000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013977829000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013977930000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018886613000 CREDITI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240022017372000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240038892731000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240038892832000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052427362000 19/12/202 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1, presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259016441801, notificata il 30.9.2025 ed emessa per l'importo di € 498.974,06, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 10020200015130289 di € 31.481,47, n. 10020210002709722 di € 715,87, 10020210032208514 di € 208,38, n. 10020230008393200 di € 82.746,29,
10020240013977829 di € 91.388,55, 10020240013977930 di € 78.409,27, n. 10020240018886613 di € 110.007,16, n. 10020240022017372 di € 16.242,26, n. 10020240038892731 di € 25.767,27, n.
10020240038892832 di € 265,94 e n. 10020240052427362 di € 60.586,53. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità dell'atto impositivo per omessa notifica delle presupposte cartelle, per intervenuta prescrizione della pretesa e delle sanzioni, nonché per decadenza ex art. 25 D.P.R. n.
602/1973. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Deve, innanzitutto, rilevarsi che tutte le cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione risultano dagli atti di causa regolarmente notificate a mezzo pec. In particolare, la cartella n. 10020200015130289, relativa a Iva, risulta notificata il 9.12.2021, la cartella n. 10020210002709722, relativa a Irap, risulta notificata il 23.3.2022, la cartella n.
10020210032208514, relativa a diritti camerali, risulta notificata il 6.10.2022, la cartella n.
10020230008393200, relativa a EF e Iva, risulta notificata il 2.5.2023, la cartella n.
10020240013977829, relativa a Iva, risulta notificata l'1.3.2024, la cartella n. 10020240013977930, relativa a Iva, risulta notificata l'1.3.2024, la cartella n. 10020240018886613, relativa a crediti d'imposta, risulta notificata il 26.3.2024, la cartella n. 10020240022017372, relativa a EF e Iva, risulta notificata il
26.4.2024, la cartella n. 10020240038892731, relativa a Iva, risulta notificata il 21.10.2024, la cartella n.
10020240038892832, relativa a diritti camerali, risulta notificata il 21.10.2024 e la cartella n.
10020240052427362, relativa a crediti d'imposta e Iva, risulta notificata il 19.12.2024. Com'è noto la mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, dei suddetti atti, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 31.12.1992, n.
546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi ormai preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass., 10.4.2013, n. 8704).
Trattandosi, nel caso di specie, in parte di crediti erariali, per i quali è previsto un termine di prescrizione di dieci anni, e in parte di crediti per diritti camerali, per i quali è previsto un termine di prescrizione quinquennale, non può trovare accoglimento nemmeno il motivo proposto sulla base dell'eccepita prescrizione della pretesa, né tantomeno delle sanzioni, atteso che tra la data di notifica delle sottese cartelle e quella dell'impugnata intimazione non mai è trascorso il periodo di tempo stabilito per legge per ciascuna delle singole pretese, né tantomeno è trascorso un periodo superiore a cinque anni per quanto riguarda le somme richieste a titolo di sanzione.
Va respinto, infine, anche l'ultimo motivo di doglianza proposto sulla scorta della asserita intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973. La censura è inammissibile in quanto, afferendo al merito delle pretese creditorie iscritte a ruolo, la ricorrente avrebbe dovuto sollevarla entro il termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 mediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza nei confronti della società ricorrente e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 2.500,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Così deciso in Salerno il
9.2.2026. Il EL Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano