Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 913
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle presupposte cartelle

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione risultano regolarmente notificate a mezzo PEC, come provato dalla documentazione in atti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa e delle sanzioni

    La Corte ha escluso la prescrizione, dato che tra la notifica delle cartelle e l'intimazione non è trascorso il termine di prescrizione decennale per i crediti erariali e quinquennale per i diritti camerali, né per le sanzioni.

  • Inammissibile
    Intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto afferente al merito delle pretese creditorie, la cui eccezione andava sollevata entro il termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 mediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 913
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 913
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo