Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 13542
CASS
Sentenza 18 novembre 1998

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In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.

In materia di armi, l'art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110 sanziona la condotta di chi porta senza giustificato motivo qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento stesso. Ai sensi della norma citata, debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. Ne deriva che un coltello avente una lama lunga cm. 8,5 costituisce uno strumento atto ad offendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 13542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13542
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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