Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 2
In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.
In materia di armi, l'art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110 sanziona la condotta di chi porta senza giustificato motivo qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento stesso. Ai sensi della norma citata, debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. Ne deriva che un coltello avente una lama lunga cm. 8,5 costituisce uno strumento atto ad offendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 13542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13542 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 18.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 1246
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 31845/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) DI IT IN n. il 31.01.1960
avverso sentenza del 22.05.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. SANTACROCE GIORGIO
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 22 maggio 1998, la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il pretore della stessa città aveva condannato il 4 luglio 1997, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, DE IT CE alla pena di mesi due di arresto e lire 100.000 di ammenda, ritenendolo responsabile di porto illegale di un coltello a serramanico, ordinando la confisca dell'arma.
La corte territoriale rigettava innanzitutto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, perché notificato - a dire dell'imputato - al fratello, che non conviveva con lui. Osservava inoltre che la tesi difensiva, secondo la quale il coltello trovato in possesso del De TA serviva per il suo lavoro di manovale, non appariva verosimile, in quanto l'arma gli era stata sequestrata alle 20,20 della sera e il mestiere di manovale viene di solito svolto in ore di luce solare. Senza contare che l'imputato, alla vista dei verbalizzanti, cercò di sbarazzarsi dell'arma. Le modalità del fatto e il comportamento processuale dell'imputato non consentivano di ravvisare nel fatto l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 4 comma 3 l. 110/1975. Quanto alla misura della pena, essa doveva considerarsi del tutto adeguata.
II. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione: a) la nullità del procedimento per difetto di notifica, insistendo nella tesi che il fratello che ricevette l'atto non era con lui convivente;
b) l'insussistenza del fatto addebitatogli, non essendo stato accertato se il coltello trovato in suo possesso fosse realmente dotato delle caratteristiche proprie di un coltello a serramanico, ribadendo la tesi della destinazione dell'arma al lavoro di manovale e della sua possibilità di utilizzazione per i più svariati usi;
c) illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 4 comma 3 l.110/1975 e della mancata applicazione della pena pecuniaria, data la lieve entità del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminare è l'esame della eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e quindi dell'intero giudizio, perché effettuata nelle mani del fratello dell'imputato, con lui - a suo dire - non convivente.
Come osserva la corte territoriale, la notifica venne effettuata il 2 giugno 1995 ai sensi dell'art. 157 comma 1 c.p.p. nelle mani del fratello convivente dell'imputato, presso l'abitazione dello stesso imputato, sita in Palermo, via Matteo Bonello n. 31, servendosi di un modulo prestampato in uso all'ufficiale giudiziario. Così stando le cose, correttamente i giudici hanno rigettato l'eccezione dedotta, in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art.157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario (Cass., 4 maggio 1990, Marrone, in Riv. pen. 1991, 552). L'apposita menzione del rapporto di convivenza rende dunque valida la notifica eseguita, non essendo stata peraltro fornita alcuna prova contraria della situazione di fatto constatata dall'ufficiale giudiziario. Nel merito, deve ritenersi del tutto infondata la doglianza relativa alle caratteristiche del coltello, assumendo la legittimità del suo possesso fuori dell'abitazione da parte dell'imputato. L'art.4 comma 2 l. 18 aprile 1975 n. 110 sanziona la condotta di chi porta senza giustificato motivo qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento stesso. Ai sensi della norma citata, insomma, debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona.(Cass., Sez. II, 28 marzo 1996, Bevilacqua, in Cass. pen.mass. ann., 1997, m. 714, p. 1116; Id., Sez. V, 8 novembre 1993,
Carcano, ibidem, 1995, m. 469, p. 684). Ne deriva che un coltello avente una lama lunga cm. 8,5 (vedi sentenza del pretore sul punto), costituisce uno strumento atto ad offendere.
Per il resto il ricorrente ripropone la tesi dell'utilizzazione del coltello per ragioni connesse al suo lavoro di manovale, sovrapponendo la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito. Trattandosi di una rivalutazione del fatto, essa è preclusa in sede di legittimità.
Per quanto concerne poi la mancata configurazione del caso di lieve entità, previsto dall'art. 4 comma 3 della l. 110/1975, l'apprezzamento di lieve entità va riferito alla condotta del soggetto e alla personalità dell'imputato in una valutazione complessiva del fatto-reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge quindi al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (Cass., Sez. I, 20 marzo 1992, Lavalle, in Cass. pen. mass. ann., 1993, m. 1077, p. 1808). La corte di appello di Palermo ha escluso l'applicabilità dell'attenuante, richiamandosi alle "modalità del fatto" (arma trovata alle 20,20 di sera, e, quindi, scarsa verosimiglianza della tesi del ricorrente che l'arma servisse per il suo lavoro di manovale;
tentativo dell'imputato di "sbarazzarsi" del coltello alla vista dei verbalizzanti) e al "comportamento processuale" dell'imputato: da qui l'inapplicabilità della sola pena pecuniaria, richiesta dal ricorrente in considerazione di suo stato di incensuratezza e della lieve entità del fatto.
A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998