Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Cannatella, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Cervignano 11;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 57/2025, prot. 34420 del 3 Settembre 2025, notificato in data 4 Settembre 2025, con il quale il Comune di San Giovanni La Punta ha comunicato il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LV RM MO AC e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente esponeva di essere proprietaria dell’immobile indicato in epigrafe, corrispondente alla sua residenza con il proprio nucleo familiare.
Riferiva che, divenuta proprietaria, in data 7 marzo 2001, dell’immobile in base ad un atto di donazione, ed appurata la preesistenza di interventi non supportati dall’idoneo titolo abilitativo, aveva presentato, in data 21 maggio 2001, un progetto di costruzione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985.
Precisava che, con nota n. 6178 del 14 luglio 2003, il Comune, rilevato che l’immobile de quo non avrebbe rispettato la distanza minima di mt. 5 dall’altro immobile confinante, aveva formulato parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
In data 30 marzo 2004, la ricorrente aveva presentato altra istanza di sanatoria ai sensi della l. 326/2003, versando l'intera oblazione dovuta, pari a € 10.347,72.
Lamentava che, a ben 21 anni di distanza da tale seconda istanza, il Comune aveva adottato il provvedimento di diniego impugnato, basato sul fatto che (a) l'immobile sarebbe ricaduto in un'area soggetta a vincolo paesaggistico, (b) non sarebbe pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e (c) le opere, comunque, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, contenente la dichiarazione di illegittimità dell’art.1 comma 1 e 2 della legge Regione Sicilia n. 19 del 29 Luglio 2021, non sarebbero state sanabili ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003.
2. Ad opinione della ricorrente il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi.
2.1. Il provvedimento, anzitutto, sarebbe stato emanato tardivamente.
Rilevava, infatti, che l’articolo 35 della legge 47/85 avrebbe previsto che, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, completa del pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio, quest'ultima avrebbe dovuto intendersi accolta.
Tale meccanismo sarebbe stato operante anche nelle ipotesi in cui sarebbero stati presenti vincoli e sanzioni di particolare impatto.
Richiamava, in tal senso, anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3051/2025), secondo cui il silenzio assenso si formerebbe anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento.
2.1.1. Inoltre, avrebbe dovuto tenersi in considerazione che gli articoli 32 e 33 della legge 47/85 avrebbero tenuto in specifica considerazione le ipotesi di violazioni di minima rilevanza per l’ambiente ed il paesaggio (come quella in esame) per i quali non vi sarebbe stata preclusione all’adozione della concessione in sanatoria anche nelle aree vincolate.
2.1.2. Nel caso in esame, l’adozione di un provvedimento di diniego a distanza di oltre 21 anni dalla presentazione dell’istanza da parte del destinatario si sarebbe posta in stridente ed irrimediabile contrasto con qualsiasi principio di buona amministrazione e contro ogni norma del giusto procedimento; inoltre, la formazione del silenzio assenso sull’istanza avrebbe impedito al Comune di adottare legittimamente un provvedimento di diniego, consentendo – al ricorrere dei presupposti– solo l’assunzione di un atto di annullamento in autotutela.
2.2. In un secondo motivo di ricorso evidenziava che nel primo atto di diniego si sarebbe fatto riferimento solo al mancato rispetto delle distanze e non alla violazione di vincoli o tutele paesaggistiche, pur essendo vigente, anche al momento dell’adozione di tale primo atto, la legge 47/1985.
Per tali ragioni, essendo rimasta sostanzialmente invariata la situazione di fatto e giuridica, sarebbe stato contraddittorio ed illogico il secondo provvedimento, nel quale, invece, si sarebbe fatto riferimento alla violazione di tali vincoli.
Dato l’infinitesimale aumento volumetrico di mc. 2,44, corrispondente ad una superficie in metri quadri di circa 0,81, l’intervento effettuato al primo piano non sarebbe stato affatto un “ampliamento” secondo il comune significato del termine.
La tipologia di abuso non sarebbe rientrata, dunque, nelle ipotesi in cui sarebbe stato necessario un parere della Soprintendenza. In tal senso, sarebbe stato apodittico il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma di cui alla legge Regione Sicilia n.19/21 e la successiva Circolare del competente Assessorato.
2.2.1. Rilevava che l’art. 32 del D.L. 269/2003 avrebbe fatto salve le disposizioni degli artt. 32 e 33 della L. 47/85 e che, in particolare, l'art. 32 della L. 47/85 avrebbe escluso la necessità del parere della Soprintendenza per violazioni minori, non eccedenti il 2% delle misure prescritte, come nel caso di specie.
In tal senso, vi sarebbe stata anche una carenza motivazionale in quanto il Comune non avrebbe richiamato ipotetiche violazioni incompatibili con le previsioni degli articoli 32 e 33 della legge 47/85 e non avrebbe rilevato aumenti di cubatura né tipologie di lavori di particolare impatto e tali da pregiudicare l’assetto paesistico, limitandosi a fare riferimento solo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha statuito l’illegittimità della legge Regione Sicilia n.19/2021.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Comune intimato, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio, ma si limitava a depositare una stringata relazione degli uffici supportata dalla relativa documentazione.
5. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, udito il difensore della ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso deve ritemersi infondato.
5. L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
5.1. Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr., Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; T.A.R. Catania, I, 28.3.2023, n.1029; TAR Catania, I, 30.3.2023 n. 1089; TAR Catania, II, 11.4.2023, 1196), sono, dunque, insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
- che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
- che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
5.2. Nel caso in esame, appare dirimente, in via preliminare, l’esclusione della riconducibilità delle opere realizzate alla categoria degli abusi di tipo “minore”, per i quali solamente è configurabile, al verificarsi delle altre condizioni, la sanabilità.
Nella stessa istanza depositata in atti, così come negli atti processuali, la descrizione delle opere realizzate dimostra, alla luce di quanto riportato in narrativa, che con esse sono stati realizzati nuovi volumi.
L’abuso è stato espressamente classificato, nella stessa istanza, infatti, di tipologia n. 2.
In tal senso, a fronte dell’espressa classificazione in tale categoria dell’abuso da parte della stessa ricorrente, è evidente che l’Amministrazione non era tenuta ad ulteriori approfondimenti sull’entità e l’impatto delle opere realizzate.
Già sotto tale profilo, dunque, il ricorso risulta alla radice infondato, difettando, nella fattispecie, uno degli essenziali requisiti richiesti per un possibile provvedimento positivo.
6. Quanto al censurato difetto di motivazione, questo Tribunale si è già espresso sul tema, ritenendo sufficiente il richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento Beni Culturali e alla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, poiché (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 maggio 2023, n. 1635) « risulta pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo per relationem, prevista dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019, n. 1544) ».
Anche nel caso in esame il provvedimento impugnato individua in maniera chiara la detta circolare e la richiamata pronuncia della Corte costituzionale, a cui rinvia, di guisa che la motivazione è da ritenersi sufficiente.
Né può essere ritenuto che la risalenza dei fatti richiedesse una motivazione rafforzata.
Al riguardo, va ribadito che, alla luce della pacifica giurisprudenza, condivisa dal Collegio, non è configurabile, neppure in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono, alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità delle opere abusive; invero, è escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva oggetto di condono, essendo di contro rinvenibile un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo del bene insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell’interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3024; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 3450 del 2022).
Irrilevante, poi, è la motivazione del precedente parere negativo n. 6178 del 14 luglio 2023, espresso dallo stesso Comune sulla precedente istanza presentata per il medesimo immobile in data 21/5/2001, dal momento che, data la piena autonomia del provvedimento oggetto di odierna impugnazione, scaturito da una istanza del tutto distinta, nessun vincolo può ritenersi sussistente sull’onere motivazionale adempiuto dall’Amministrazione in occasione dell’adozione del provvedimento qui in esame.
7. E’, altresì, infondato il motivo di ricorso in cui è affermato che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sull’istanza originariamente presentata si sarebbe formato il silenzio assenso, atteso che, nella particolare materia dei condoni, tale istituto, secondo l’orientamento dominante, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso e, dunque, unicamente in presenza del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo; il silenzio-assenso non si perfeziona, dunque, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8444; Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018; da ultimo T.A.R. Sicilia Palermo n. 2731 del 2023 e C.G.A., sentenza 22 gennaio 2024, n. 49 e giurisprudenza ivi richiamata).
D’altra parte, per giurisprudenza consolidata, il superamento dei termini ordinatori di conclusione di un procedimento “ non riverbera alcun effetto viziante sul provvedimento ”; è acquisito, infatti, che “ la mancata conclusione del procedimento nel termine stabilito dalla legge ovvero fissato dall’Amministrazione non determina in alcun modo l’illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio finalizzato unicamente a far sì che l’Amministrazione concluda il procedimento entro termini predefiniti e con un provvedimento espresso ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 ottobre 2025, n. 7660).
8. Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
9. Nulla deve disporsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LV RM MO AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV RM MO AC | GN NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.