Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2025, proposto da
-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria AN VA di DI e RU D’AR – Scuola Medica LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Salerno, Annarita Colantuono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria AN VA di DI e RU D’AR – Scuola Medica LE;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ND Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe,-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- agiva nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria AN VA di DI e RU D’AR – Scuola Medica LE (in appresso, OU AN VA di DI e RU D’AR) per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, la Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 6 mesi (nel periodo -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- – -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-), irrogata, sul presupposto dell’assenza ingiustificata per n. -OMISSIS-giornate lavorative, dall’OU AN VA di DI e RU D’AR nei confronti dello -OMISSIS-., ed aveva, conseguentemente, condannato quest’ultima alla restituzione delle trattenute stipendiali eventualmente già operate a carico del medesimo -OMISSIS-., in esecuzione della sanzione applicatagli;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, lo -OMISSIS-. lamentava l’inadempimento dell’obligatio iudicati di cui alla sentenza n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- per non aver ottenuto in restituzione gli emolumenti retributivi trattenutigli (per un importo rateizzato mensile di € 1.000,00 durante il periodo-OMISSIS-), nella misura complessiva di € 38.000,00;
- richiedeva, quindi, a questa Sezione: -- di disporre l’esecuzione della suindicata sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-; -- la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata; - la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- costituitasi in giudizio, l’OU AN VA di DI e RU D’AR eccepiva, da un lato, l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza in materia di pubblico impiego privatizzato e, d’altro lato, la cessazione della materia del contendere, in quanto le somme trattenute sarebbero state liquidate in restituzione allo -OMISSIS-. (nell’ammontare di € 8.177,00), previa compensazione con quelle allo stesso indebitamente versate a titolo di assegno alimentare anche dopo il periodo di sospensione retributiva;
- a quest’ultima eccezione il ricorrente replicava che essa non avrebbe potuto essere ammissibilmente sollevata nel presente giudizio di ottemperanza, siccome volta a deviare quest’ultimo oltre il rigoroso alveo del decisum azionato;
- alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, in limine, che:
- il titolo esecutivo per il quale si chiede l'ottemperanza è da intendersi astrattamente idoneo all'ammissibilità del presente giudizio, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che dà facoltà alla parte interessata di richiedere "l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. -OMISSIS--OMISSIS-, 10 aprile 2015, n. 654; TAR Campania, Salerno, sez. -OMISSIS--OMISSIS-, 5 luglio 2017, n. 1117; Napoli, sez. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, 3 settembre 2021, n. 5606; 3 marzo 2025, n. 1691);
- trattandosi di dare attuazione alla pronuncia del giudice del lavoro, rimasta senza esito, e costituendo quest'ultima una statuizione giudiziale precisa e determinata, l'intervento in sede di ottemperanza del giudice amministrativo (pur nei limiti dell'uso di "poteri sostitutivi di stretta esecuzione": cfr. TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 9 febbraio 2012, n. 50; TAR Campania, Napoli, sez. -OMISSIS-V, 6 marzo 2014, n. 1372) non è impedito dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561; TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 giugno 2009, n. 3117), posto che non implica alcun sindacato del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego (TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 febbraio 2008, n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-);
- ed invero, come pacificamente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza, deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio "recupero" del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell'amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione, analogamente a quanto avviene per l'ottemperanza alle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 4 ottobre 2004, n. 751; 2 maggio 2014, n. 190; TAR Campania, Napoli, 24 maggio 2018, n. 1922; sez. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, 3 settembre 2021, n. 5606; 3 marzo 2025, n. 1691);
Considerato, sempre in limine, che:
- proprio alla luce dei superiori arresti, il Collegio non ignora che il presente giudizio non sia suscettibile di incidere sul decisum cristallizzato dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, mediante l’estensione dell’accertamento su controcrediti eventualmente vantati dall’OU AN VA di DI e RU D’AR nei confronti dello -OMISSIS-.;
- in questo senso, è appena il caso di rammentare che "il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato e non può essere attributo un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire; l'amministrazione, dunque, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti dell'interessato, non consentendo il giudizio di ottemperanza al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione" (TAR Calabria, Reggio Calabria, 22 ottobre 2021, n. 821; 11 ottobre 2022, n. 663; TAR Lazio, Roma, sez. -OMISSIS--OMISSIS-, 11 settembre 2018, n. 9272);
- la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, statuito, che, in omaggio alle regole che disciplinano il giudizio di ottemperanza, in sede di esecuzione, l'amministrazione non può opporre in compensazione un proprio credito che sia del tutto estraneo alla questione decisa con la statuizione ottemperanda; e ciò in quanto "nel giudizio per l'ottemperanza al giudicato la possibilità di eccepire in compensazione un credito diverso rispetto alla materia del contendere definita con la sentenza posta in esecuzione, è questione che esula dalla nozione di 'esatta ottemperanza' impiegata dal legislatore per definire il perimetro delle problematiche devolvibili alla cognizione del giudice dell'ottemperanza" (cfr. Cons. Stato, sez. -OMISSIS-V, 17 aprile 2003 n. 2007; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 19 giugno 2017, n. 305; TAR Sicilia, Catania, sez. -OMISSIS-V, 14 gennaio 2010, n. 7; Palermo, sez. -OMISSIS-, 24 agosto 2020, n. 1792; TAR Molise, Campobasso, 26 gennaio 2012 n. 12);
- tanto chiarito, occorre rimarcare, in punto di fatto, che, come indicato e documentato nella nota del-OMISSIS-, dall’OU AN VA di DI e RU D’AR, quest’ultima ha “proceduto anche al recupero dell’assegno alimentare corrisposto sia durante il periodo di sospensione … sia, erroneamente, anche dalla cessazione della sospensione dal servizio senza retribuzione fino alla mensilità di gennaio 2025, a causa di un malfunzionamento della procedura ‘Paghe’”;
- ebbene, il controcredito nella specie vantato dall’OU AN VA di DI e RU D’AR nei confronti dello -OMISSIS-., corrispondente agli importi indebitamente erogati a titolo di assegno alimentare anche dopo il decorso del periodo di sospensione contributiva, non è da reputarsi “esterno” alla questione decisa dalla Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., con la sentenza n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
- ciò, in quanto gli importi anzidetti sono pur sempre riconducibili al trattamento retributivo spettante al ricorrente e costituiscono, quindi, sia pure sotto altra voce ‘indebita’, sostanziale rimborso delle trattenute operate in relazione all’irrogata sanzione disciplinare;
- in altri termini, quella dedotta dall’amministrazione resistente è una compensazione non già propria ed ‘esterna’, suscettibile, come tale, di comportare il vietato sconfinamento dell’adito giudice amministrativo dell’ottemperanza entro il perimetro di cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, bensì impropria ed ‘interna’ all’esecuzione della qui azionata sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, la quale ha ordinato la restituzione delle somme che fossero state effettivamente (e non solo virtualmente) trattenute sugli emolumenti spettanti allo -OMISSIS-., a titolo di sanzione disciplinare;
Considerato, altresì, che:
- inconferenti si rivelano essere le deduzioni attoree circa l’inammissibilità di azionare pretese riconvenzionali inerenti all’ipotetico debito orario maturato dal -OMISSIS-. nei confronti dell’OU AN VA di DI e RU D’AR a causa della condotta lavorativa assenteistica contestatagli in sede disciplinare;
- ed invero, come enunciato in premessa, l’amministrazione resistente si è limitata ad eccepire di aver erogato al ricorrente emolumenti retributivi superiori a quelli spettantigli, a causa dell’erroneo riconoscimento dell’assegno alimentare;
Considerato, pertanto, che la liquidazione delle differenze stipendiali ancora dovute in restituzione (nell’ammontare di € 8.177,00) è da reputarsi aver procurato un effetto pienamente satisfattivo della qui azionata pretesa esecutiva; donde la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla stregua delle superiori considerazioni risultano sussistere le condizioni della cessazione della materia del contendere;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico della parte resistente;
P.Q.M.
-OMISSIS-l Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite, fatto salvo il contributo unificato, che va rimborsato dall’amministrazione resistente in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
ND Di OL, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OL | RL RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.