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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 16345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16345 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole IL - Presidente - Sent.n.sez.432/25 EL TA CC – 2/04/2025 AR RO R.G.N.6190/2025 PA Di ON - Relatore – TA Di GI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OF US, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 10/12/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere PA Di ON;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti di MO BB, in ordine ai reati di associazione ex 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso. 2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di impugnazione. Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16345 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo. Sostiene la difesa che l’ordinanza impugnata ha valorizzato essenzialmente il contenuto di un’unica conversazione intercettata, dalle quali non emergerebbe né l’esistenza di una struttura organizzata, né il ruolo di associato dell’indagato, ma, al più, un accordo occasionale tra alcuni individui, prodromico ad eventuali attività illecite riconducibili nell’alveo del mero concorso di persone nel reato. Il ricorrente evidenzia, inoltre, come a suo carico non siano state elevate contestazioni in ordine alla commissione di reati-scopo dell’associazione finalizzata al narcotraffico, il che si pone in aperto contrasto con il preteso ruolo di custode, trasportatore e spacciatore al dettaglio dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al tentativo di estorsione in danno di CC AL, rispetto al quale la difesa censura l’assoluta insufficienza delle intercettazioni valorizzate, posto che da tali colloqui non emergerebbe la formulazione di pretese estorsive, tanto meno sarebbero state formulate minacce esplicite alla persona offesa. Si contesta, altresì, la ritenuta sussistenza del metodo mafioso, non essendo stata in alcun modo evocata la forza intimidatrice del vincolo associativo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia i medesimi vizi in punto di esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale si sarebbe limitato a dar valore alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza individuare specifici elementi di fatto da cui desumere la concretezza e l’attualità dei pericoli ritenuti, non potendo trovare applicazione la regola della tendenziale stabilità dell’adesione al sodalizio criminale, valevole per le consorterie mafiose. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato 2. L’ordinanza impugnata, con riguardo all’imputazione associativa, è costruita mediante l’individuazione degli elementi dimostrativi dell’esistenza del sodalizio, per poi individuare gli indici dell’appartenenza nei confronti di OF. In questa seconda parte, la motivazione è manifestamente contraddittoria. In primo luogo, si evidenzia come l’unico elemento indiziario specificamente riferibile a OF è costituito dalla conversazione intercorsa tra questi e i fratelli Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 3 BB – RI e MO – presunti vertici del gruppo. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di fondare la gravità indiziaria sulla base di una sola intercettazione, dal contenuto di per sé non dirimente, la contraddittorietà della motivazione emerge dal commento che il Tribunale dedica al contenuto della conversazione. Si afferma, infatti, che «i fratelli SE abbiano approntato, nei confronti del OF, un’opera di convincimento per farlo diventare socio o, quantomeno, per indurlo ad acquistare da loro la sostanza, pagandola di volta in volta» (p.10) . Il Tribunale, pertanto, descrive una condotta propedeutica all’eventuale ingresso di OF nell’associazione capeggiata dagli BB, ipotizzando, in alternativa, un accordo per il solo acquisto di stupefacente. La prospettazione, formulata nei suddetti termini, rende di per sé incerto se OF abbia successivamente aderito o meno alla proposta dei fratelli BB, decidendo di far parte del sodalizio, piuttosto che limitarsi ad acquisti occasionali e inidonei a dar luogo alla partecipazione. Quest’ultimo aspetto – dirimente ai fini della configurabilità della gravità indiziaria – è rimasto sostanzialmente inesplorato, posto che nel prosieguo della motivazione il Tribunale afferma che OF sarebbe divenuto un collaboratore dei fratelli BB, senza specificare in alcun modo la fonte di tale affermazione. Il vizio della motivazione, peraltro, è reso ancor più evidente dal fatto che a OF non è contestato alcun reato-fine di spaccio, il che rende ancor più incerta la sua effettiva adesione all’associazione. È pur vero che, in astratto, la partecipazione ad un’associazione non presuppone la dimostrazione della commissione di reati-fine, ma è altrettanto innegabile che in un quadro di scarsa certezza in ordine all’appartenenza, il fatto che nei confronti dell’indagato non emergano indizi di commissione di reati-scopo diviene un elemento a favore della sua estraneità al sodalizio, con il quale il Tribunale si sarebbe dovuto confrontare. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la tentata estorsione poste in essere ai danni di AL CC, è infondato. Il Tribunale ha compiutamente ricostruito la vicenda, basandosi non solo sul contenuto – peraltro inequivoco – delle intercettazioni, ma anche dall’annotazione della polizia giudiziaria con la quale si dava atto che CC aveva riferito delle minacce subite, pur rifiutandosi di formalizzare la denuncia per il timore di ritorsione, nonché sulle dichiarazioni rese dai familiari di CC che, parimenti, avevano confermato l’esistenza delle minacce. In tale contesto, OF ha assunto un ruolo diretto, contattando il genero di Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 4 CC, al fine di indurre quest’ultimo a recarsi ad un incontro con i fratelli BB. Il contesto complessivo emergente dagli elementi indicati dal Tribunale del riesame è tale da escludere qualsivoglia vizio della motivazione, anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, essendosi evidenziata l’efficacia intimidatoria promanante dal gruppo costituito dai fratelli BB. 4. Una volta confermata la misura cautelare, quanto meno in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, trovando applicazione la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5. Alla luce di tali considerazioni, ferma restando la conferma della misura cautelare in ordine al reato di tentata estorsione, deve disporsi l’annullamento con rinvio limitatamente alla verifica della sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA Di ON Ercole IL
udita la relazione del consigliere PA Di ON;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti di MO BB, in ordine ai reati di associazione ex 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso. 2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di impugnazione. Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16345 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo. Sostiene la difesa che l’ordinanza impugnata ha valorizzato essenzialmente il contenuto di un’unica conversazione intercettata, dalle quali non emergerebbe né l’esistenza di una struttura organizzata, né il ruolo di associato dell’indagato, ma, al più, un accordo occasionale tra alcuni individui, prodromico ad eventuali attività illecite riconducibili nell’alveo del mero concorso di persone nel reato. Il ricorrente evidenzia, inoltre, come a suo carico non siano state elevate contestazioni in ordine alla commissione di reati-scopo dell’associazione finalizzata al narcotraffico, il che si pone in aperto contrasto con il preteso ruolo di custode, trasportatore e spacciatore al dettaglio dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al tentativo di estorsione in danno di CC AL, rispetto al quale la difesa censura l’assoluta insufficienza delle intercettazioni valorizzate, posto che da tali colloqui non emergerebbe la formulazione di pretese estorsive, tanto meno sarebbero state formulate minacce esplicite alla persona offesa. Si contesta, altresì, la ritenuta sussistenza del metodo mafioso, non essendo stata in alcun modo evocata la forza intimidatrice del vincolo associativo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia i medesimi vizi in punto di esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale si sarebbe limitato a dar valore alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza individuare specifici elementi di fatto da cui desumere la concretezza e l’attualità dei pericoli ritenuti, non potendo trovare applicazione la regola della tendenziale stabilità dell’adesione al sodalizio criminale, valevole per le consorterie mafiose. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato 2. L’ordinanza impugnata, con riguardo all’imputazione associativa, è costruita mediante l’individuazione degli elementi dimostrativi dell’esistenza del sodalizio, per poi individuare gli indici dell’appartenenza nei confronti di OF. In questa seconda parte, la motivazione è manifestamente contraddittoria. In primo luogo, si evidenzia come l’unico elemento indiziario specificamente riferibile a OF è costituito dalla conversazione intercorsa tra questi e i fratelli Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 3 BB – RI e MO – presunti vertici del gruppo. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di fondare la gravità indiziaria sulla base di una sola intercettazione, dal contenuto di per sé non dirimente, la contraddittorietà della motivazione emerge dal commento che il Tribunale dedica al contenuto della conversazione. Si afferma, infatti, che «i fratelli SE abbiano approntato, nei confronti del OF, un’opera di convincimento per farlo diventare socio o, quantomeno, per indurlo ad acquistare da loro la sostanza, pagandola di volta in volta» (p.10) . Il Tribunale, pertanto, descrive una condotta propedeutica all’eventuale ingresso di OF nell’associazione capeggiata dagli BB, ipotizzando, in alternativa, un accordo per il solo acquisto di stupefacente. La prospettazione, formulata nei suddetti termini, rende di per sé incerto se OF abbia successivamente aderito o meno alla proposta dei fratelli BB, decidendo di far parte del sodalizio, piuttosto che limitarsi ad acquisti occasionali e inidonei a dar luogo alla partecipazione. Quest’ultimo aspetto – dirimente ai fini della configurabilità della gravità indiziaria – è rimasto sostanzialmente inesplorato, posto che nel prosieguo della motivazione il Tribunale afferma che OF sarebbe divenuto un collaboratore dei fratelli BB, senza specificare in alcun modo la fonte di tale affermazione. Il vizio della motivazione, peraltro, è reso ancor più evidente dal fatto che a OF non è contestato alcun reato-fine di spaccio, il che rende ancor più incerta la sua effettiva adesione all’associazione. È pur vero che, in astratto, la partecipazione ad un’associazione non presuppone la dimostrazione della commissione di reati-fine, ma è altrettanto innegabile che in un quadro di scarsa certezza in ordine all’appartenenza, il fatto che nei confronti dell’indagato non emergano indizi di commissione di reati-scopo diviene un elemento a favore della sua estraneità al sodalizio, con il quale il Tribunale si sarebbe dovuto confrontare. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la tentata estorsione poste in essere ai danni di AL CC, è infondato. Il Tribunale ha compiutamente ricostruito la vicenda, basandosi non solo sul contenuto – peraltro inequivoco – delle intercettazioni, ma anche dall’annotazione della polizia giudiziaria con la quale si dava atto che CC aveva riferito delle minacce subite, pur rifiutandosi di formalizzare la denuncia per il timore di ritorsione, nonché sulle dichiarazioni rese dai familiari di CC che, parimenti, avevano confermato l’esistenza delle minacce. In tale contesto, OF ha assunto un ruolo diretto, contattando il genero di Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 4 CC, al fine di indurre quest’ultimo a recarsi ad un incontro con i fratelli BB. Il contesto complessivo emergente dagli elementi indicati dal Tribunale del riesame è tale da escludere qualsivoglia vizio della motivazione, anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, essendosi evidenziata l’efficacia intimidatoria promanante dal gruppo costituito dai fratelli BB. 4. Una volta confermata la misura cautelare, quanto meno in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, trovando applicazione la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5. Alla luce di tali considerazioni, ferma restando la conferma della misura cautelare in ordine al reato di tentata estorsione, deve disporsi l’annullamento con rinvio limitatamente alla verifica della sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA Di ON Ercole IL