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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa avente R.G.C. n. 16726/2023 promossa da
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], ed ai fini della C.F._1 presente causa elettivamente domiciliato in ER (TO), Via Guglielmo Oberdan n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto Negro (Cod. Fisc. – C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
fu Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi, in suo favore, l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà – dalle risultanze catastali formalmente intestato a fu - sul terreno sito nel Controparte_1 CP_2
Comune di Piscina (TO), Catasto Terreni, Foglio 19, Particella 137, Seminativo
Arboreo, Classe 22, are 10 ca 38, Reddito Dominicale Euro 10,72, Reddito Agrario
Euro 7,51 e su tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza.
Con istanza ex art. 151 c.p.c. del 13.12.2023, il ricorrente, dopo aver dato atto che, dalle ricerche eseguite, parte convenuta risulta nato nel Distretto della Parrocchia di
Piscina (TO), Comune di Piscina (TO), in data 19.04.1849, figlio di Per_1
e di e che, pertanto, essendo trascorsi 174 anni dalla sua
[...] Persona_2 nascita, deve ragionevolmente escludersi che lo stesso sia ancora in vita, chiedeva al
Tribunale adito di stabilire le modalità di notificazione del ricorso e di differire l'udienza di comparizione, già fissata al 20.2.2024.
Con decreto del 18.2.2024, il Giudice, in accoglimento dell'istanza proposta, differiva l'udienza di comparizione al 21.5.2024 e disponeva che la notifica del ricorso introduttivo avvenisse nelle forme dell'art. 143 c.p.c. con riferimento al luogo di nascita e pure mediante affissione dello stesso sul fondo oggetto di domanda di usucapione e pubblicazione di estratto della domanda sul quotidiano locale (Eco del Chisone).
All'udienza del 21.5.2025, nessuno si costituiva per il resistente ritualmente citato del quale, pertanto, in questa sede, viene dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 21.6.2024, il Giudice ammetteva le prove orali dedotte.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 23.12.2024, il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, fissava udienza nelle forme di cui all'art.281 sexies c.p.c. al 23 settembre 2025.
All'udienza del 23.9.2025, parte ricorrente discuteva la causa che veniva, pertanto, trattenuta a decisione.
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia di parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
b) Entrando nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata e pag. 2 di 5 debba, pertanto, essere accolta.
In particolare, il ricorrente allega le seguenti circostanze:
- di essere proprietario (si veda doc. 3) e di coltivare i seguenti terreni, confinanti tra loro e con il fondo Foglio 19 Particella 137 oggetto di causa: Fondo Foglio 19 Particella
462: casa di abitazione, confinante con il fondo Foglio 19 Particella 123 di proprietà della di lui moglie, a sua volta confinante con il fondo Foglio 19 Particella 137; Fondo
Foglio 19 Particella 120 e fondo Foglio 19 Particella 460, entrambi confinanti con il sopra citata fondo Foglio 19 Particella 123, a sua volta (come riportato) confinante con il fondo Foglio 19 Particella 137:
- Il fondo oggetto della presente domanda costituisce un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria svolta in maniera organizzata dal ricorrente il quale si è anche occupato della realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione ed il livellamento dello stesso;
su di esso il ricorrente esercita il possesso in modo continuato, manifesto, pacifico, esclusivo ed ultraventennale.
L'istruttoria svolta ha confermato la rappresentazione attorea.
Ed infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che (e, prima, il di lui Parte_1 padre), dai primi anni '80, utilizza come proprietario e dispone pienamente, liberamente, palesemente ed in maniera incontestata del terreno situato nel Comune di
Piscina (TO), Foglio 19, Particella 137).
Così, in particolare, il teste : “abito in località Piscina nei pressi dei Testimone_1 terreni per cui è causa dagli anni 60; ho sempre visto prima il padre e poi il figlio
lavorare nei campi raffigurati nella planimetria che mi viene rammostrata”. Pt_1
Ed ancora, il teste che ha testualmente dichiarato: “sono e mi chiamo Testimone_2
nato a [...] il [...], res.te a Piscina indifferente… Da quando Testimone_2 ho memoria ho sempre visto i sigg.ri utilizzare il terreno che mi viene Pt_1 rammostrato in mappa come proprietari esclusivi. I terreni di mia proprietà sono confinanti con quelli del che conosco bene” e che, dopo aver confermato le Pt_1 ulteriori circostanze capitolate sub 3) e 4) ossia che il fondo oggetto di causa costituisce un'autonoma unità produttiva destinata in concreto all'attività agraria esercitata in maniera organizzata dal ricorrente e che quest'ultimo, nel corso degli ultimi trent'anni, si è occupato anche della realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione ed il pag. 3 di 5 livellamento dello stesso, ha aggiunto: “Ho personalmente visto le opere realizzate sul terreno indicato”.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve, quindi, ritenersi provato l'elemento oggettivo ovvero che il ricorrente ha avuto il possesso degli immobili oggetto di domanda per oltre vent'anni, possesso esercitato in modo pacifico e continuativo almeno dal 1980.
Con riguardo all'elemento soggettivo, anch'esso deve ritenersi provato.
Ed infatti, perché il possesso sia utile ai fini dell'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere (tra le altre, Cass. civ. n. 26633/2019).
Così nel caso di specie, in cui risulta ampiamente dimostrato che il ricorrente, per oltre vent'anni, ha esercitato pubblicamente, visibilmente e pienamente, sul fondo per cui è causa, un potere di fatto qualificabile come possesso, ai sensi dell'art. 1141 co 1 c.c. .
In conclusione, possono dirsi dimostrati in giudizio sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo della fattispecie di usucapione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta e conseguentemente deve essere dichiarato che ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel Parte_1
Comune di Piscina (TO), Catasto Terreni, Foglio 19, Particella 137, e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree,
3.
Non si liquidano spese di lite attesa la soccombenza del convenuto e, dunque, la sostanziale non opposizione alla domanda del ricorrente.
4.
Non deve essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza. Infatti, secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651
c.c. costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. (ed in materia di ipoteca v. artt. 2888 c.c. e 113 bis disp. att. c.c.) ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte. (Cass. n. 16853/2005)
pag. 4 di 5 Inoltre, un ordine rivolto nei suoi confronti (espressamente previsto nei soli casi di cui all'art. 2668 c.c., ma relativamente alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, che costituisce fattispecie del tutto diversa) non sarebbe neppure consentito in forza dei principi di cui all'art. 4, L. 2248/1865, Allegato E (in tal senso, v. Cass. n.
10434/1993).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara la contumacia del convenuto fu . Controparte_1 CP_2 accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], Cod. Parte_1
Fisc. , residente a [...], ha acquistato C.F._1 per usucapione la proprietà del terreno sito nel Comune di Piscina (TO), Catasto
Terreni, Foglio 19, Particella 137, Seminativo Arboreo, e di tutti i beni immobili sullo stesso insistenti;
nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, in data 27.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela C.M. Quaini).
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa avente R.G.C. n. 16726/2023 promossa da
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], ed ai fini della C.F._1 presente causa elettivamente domiciliato in ER (TO), Via Guglielmo Oberdan n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto Negro (Cod. Fisc. – C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
fu Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi, in suo favore, l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà – dalle risultanze catastali formalmente intestato a fu - sul terreno sito nel Controparte_1 CP_2
Comune di Piscina (TO), Catasto Terreni, Foglio 19, Particella 137, Seminativo
Arboreo, Classe 22, are 10 ca 38, Reddito Dominicale Euro 10,72, Reddito Agrario
Euro 7,51 e su tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza.
Con istanza ex art. 151 c.p.c. del 13.12.2023, il ricorrente, dopo aver dato atto che, dalle ricerche eseguite, parte convenuta risulta nato nel Distretto della Parrocchia di
Piscina (TO), Comune di Piscina (TO), in data 19.04.1849, figlio di Per_1
e di e che, pertanto, essendo trascorsi 174 anni dalla sua
[...] Persona_2 nascita, deve ragionevolmente escludersi che lo stesso sia ancora in vita, chiedeva al
Tribunale adito di stabilire le modalità di notificazione del ricorso e di differire l'udienza di comparizione, già fissata al 20.2.2024.
Con decreto del 18.2.2024, il Giudice, in accoglimento dell'istanza proposta, differiva l'udienza di comparizione al 21.5.2024 e disponeva che la notifica del ricorso introduttivo avvenisse nelle forme dell'art. 143 c.p.c. con riferimento al luogo di nascita e pure mediante affissione dello stesso sul fondo oggetto di domanda di usucapione e pubblicazione di estratto della domanda sul quotidiano locale (Eco del Chisone).
All'udienza del 21.5.2025, nessuno si costituiva per il resistente ritualmente citato del quale, pertanto, in questa sede, viene dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 21.6.2024, il Giudice ammetteva le prove orali dedotte.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 23.12.2024, il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, fissava udienza nelle forme di cui all'art.281 sexies c.p.c. al 23 settembre 2025.
All'udienza del 23.9.2025, parte ricorrente discuteva la causa che veniva, pertanto, trattenuta a decisione.
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia di parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
b) Entrando nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata e pag. 2 di 5 debba, pertanto, essere accolta.
In particolare, il ricorrente allega le seguenti circostanze:
- di essere proprietario (si veda doc. 3) e di coltivare i seguenti terreni, confinanti tra loro e con il fondo Foglio 19 Particella 137 oggetto di causa: Fondo Foglio 19 Particella
462: casa di abitazione, confinante con il fondo Foglio 19 Particella 123 di proprietà della di lui moglie, a sua volta confinante con il fondo Foglio 19 Particella 137; Fondo
Foglio 19 Particella 120 e fondo Foglio 19 Particella 460, entrambi confinanti con il sopra citata fondo Foglio 19 Particella 123, a sua volta (come riportato) confinante con il fondo Foglio 19 Particella 137:
- Il fondo oggetto della presente domanda costituisce un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria svolta in maniera organizzata dal ricorrente il quale si è anche occupato della realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione ed il livellamento dello stesso;
su di esso il ricorrente esercita il possesso in modo continuato, manifesto, pacifico, esclusivo ed ultraventennale.
L'istruttoria svolta ha confermato la rappresentazione attorea.
Ed infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che (e, prima, il di lui Parte_1 padre), dai primi anni '80, utilizza come proprietario e dispone pienamente, liberamente, palesemente ed in maniera incontestata del terreno situato nel Comune di
Piscina (TO), Foglio 19, Particella 137).
Così, in particolare, il teste : “abito in località Piscina nei pressi dei Testimone_1 terreni per cui è causa dagli anni 60; ho sempre visto prima il padre e poi il figlio
lavorare nei campi raffigurati nella planimetria che mi viene rammostrata”. Pt_1
Ed ancora, il teste che ha testualmente dichiarato: “sono e mi chiamo Testimone_2
nato a [...] il [...], res.te a Piscina indifferente… Da quando Testimone_2 ho memoria ho sempre visto i sigg.ri utilizzare il terreno che mi viene Pt_1 rammostrato in mappa come proprietari esclusivi. I terreni di mia proprietà sono confinanti con quelli del che conosco bene” e che, dopo aver confermato le Pt_1 ulteriori circostanze capitolate sub 3) e 4) ossia che il fondo oggetto di causa costituisce un'autonoma unità produttiva destinata in concreto all'attività agraria esercitata in maniera organizzata dal ricorrente e che quest'ultimo, nel corso degli ultimi trent'anni, si è occupato anche della realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione ed il pag. 3 di 5 livellamento dello stesso, ha aggiunto: “Ho personalmente visto le opere realizzate sul terreno indicato”.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve, quindi, ritenersi provato l'elemento oggettivo ovvero che il ricorrente ha avuto il possesso degli immobili oggetto di domanda per oltre vent'anni, possesso esercitato in modo pacifico e continuativo almeno dal 1980.
Con riguardo all'elemento soggettivo, anch'esso deve ritenersi provato.
Ed infatti, perché il possesso sia utile ai fini dell'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere (tra le altre, Cass. civ. n. 26633/2019).
Così nel caso di specie, in cui risulta ampiamente dimostrato che il ricorrente, per oltre vent'anni, ha esercitato pubblicamente, visibilmente e pienamente, sul fondo per cui è causa, un potere di fatto qualificabile come possesso, ai sensi dell'art. 1141 co 1 c.c. .
In conclusione, possono dirsi dimostrati in giudizio sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo della fattispecie di usucapione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta e conseguentemente deve essere dichiarato che ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel Parte_1
Comune di Piscina (TO), Catasto Terreni, Foglio 19, Particella 137, e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree,
3.
Non si liquidano spese di lite attesa la soccombenza del convenuto e, dunque, la sostanziale non opposizione alla domanda del ricorrente.
4.
Non deve essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza. Infatti, secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651
c.c. costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. (ed in materia di ipoteca v. artt. 2888 c.c. e 113 bis disp. att. c.c.) ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte. (Cass. n. 16853/2005)
pag. 4 di 5 Inoltre, un ordine rivolto nei suoi confronti (espressamente previsto nei soli casi di cui all'art. 2668 c.c., ma relativamente alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, che costituisce fattispecie del tutto diversa) non sarebbe neppure consentito in forza dei principi di cui all'art. 4, L. 2248/1865, Allegato E (in tal senso, v. Cass. n.
10434/1993).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara la contumacia del convenuto fu . Controparte_1 CP_2 accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], Cod. Parte_1
Fisc. , residente a [...], ha acquistato C.F._1 per usucapione la proprietà del terreno sito nel Comune di Piscina (TO), Catasto
Terreni, Foglio 19, Particella 137, Seminativo Arboreo, e di tutti i beni immobili sullo stesso insistenti;
nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, in data 27.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela C.M. Quaini).
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