CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34486 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LB AL NI AN R.G.N. 17768/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: nei confronti di PR DO, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. Con sentenza del 28/03/2025, il Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di DO PR in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen. (capo a) e 635 cod. pen. (capo b) (ovverosia per aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore Celia Vito, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto e distruggendo un radiatore elettrico e un orologio al quarzo, presenti nel locale), perché estinti per intervenuta remissione tacita di querela espressamente accettata.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 120, comma 1, 404 e 405 cod. pen., per erronea declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente alla intervenuta remissione di querela con relativa accettazione. Osserva il Procuratore ricorrente che le fattispecie criminose contestate di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. sono procedibili d’ufficio e non a querela della persona offesa e che le condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela, operando in deroga al principio generale di obbligatorietà dell’azione penale, sono tutte tassativamente ed espressamente previste dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34486 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN NI Data Udienza: 02/10/2025 Pertanto, essendo i reati contestati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. entrambi procedibili d’ufficio, è irrilevante, ai fini della estinzione di essi, la intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione espressa della remissione da parte dell’imputato.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato. Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto premesso, l’imputazione addebita a DO PR l’aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore Celia Vito, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto, che sono reati contemplati dagli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., per i quali non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio. Al riguardo, va precisato che il ricorso del Procuratore generale di Catanzaro è stato presentato in data 8 aprile 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – tra i quali figurano anche i reati di cui agli artt. 404 e 405 cod. pen. –; ciò comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN VITO DI NICOLA 2
letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. Con sentenza del 28/03/2025, il Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di DO PR in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen. (capo a) e 635 cod. pen. (capo b) (ovverosia per aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore Celia Vito, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto e distruggendo un radiatore elettrico e un orologio al quarzo, presenti nel locale), perché estinti per intervenuta remissione tacita di querela espressamente accettata.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 120, comma 1, 404 e 405 cod. pen., per erronea declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente alla intervenuta remissione di querela con relativa accettazione. Osserva il Procuratore ricorrente che le fattispecie criminose contestate di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. sono procedibili d’ufficio e non a querela della persona offesa e che le condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela, operando in deroga al principio generale di obbligatorietà dell’azione penale, sono tutte tassativamente ed espressamente previste dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34486 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN NI Data Udienza: 02/10/2025 Pertanto, essendo i reati contestati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. entrambi procedibili d’ufficio, è irrilevante, ai fini della estinzione di essi, la intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione espressa della remissione da parte dell’imputato.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato. Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto premesso, l’imputazione addebita a DO PR l’aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore Celia Vito, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto, che sono reati contemplati dagli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., per i quali non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio. Al riguardo, va precisato che il ricorso del Procuratore generale di Catanzaro è stato presentato in data 8 aprile 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – tra i quali figurano anche i reati di cui agli artt. 404 e 405 cod. pen. –; ciò comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN VITO DI NICOLA 2