Art. 2.
All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.
All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.